Affitto dell’albergo. Il contributo IVS è dovuto all’INPS?


Continua il braccio di ferro tra INPS ed imprenditori

inpsIl caso di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 253 del 7 maggio 2014 e della  Corte d’Appello di Firenze n. 606/15 mette in evidenza il fatto che la questione dell’assoggettamento a contributo commercianti in tutti quei casi in cui l’attività (nel caso specifico un albergo, ma poteva essere uno stabilimento balneare, un ristorante, un’azienda artigiana ecc…) è stata affidata, con regolare contratto di affitto di azienda, a terzi.

L’Istituto continua a pretendere il pagamento del contributo commercianti a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del titolare affittante.

Questa problematica è stata più volte affrontata dai Giudici di legittimità, ma l’INPS non si ferma. Va avanti comunque.

Da qui la necessità di continuare sul percorso del contrasto alle pretese non fondate su una effettiva attività lavorativa .

La sentenza del Tribunale di Lucca affronta ancora una volta la questione ponendo in evidenza che per l’assoggettamento a contributo commercianti vi è  la necessità di un effettivo svolgimento di attività lavorativa che risponda ai requisiti di abitualità e prevalenza.

La Corte di Appello di Firenze ha confermato con sentenza n. 606/2015 la precedente sentenza del Tribunale di Lucca ed ora la questione pende davanti alla Corte di Cassazione.

 

Vedi le sentenze

SENT APPELLO 606-15 FIRENZE

SENTENZA LUCCA Lavoro 253-14