La OSS non si vaccina


La oss rifiuta il tampone, non si vaccina ed il datore di lavoro si rivolge al Giudice chiedendo un provvedimento di urgenza, lei, iniziato il giudizio si sottopone al tampone ed il Giudice dichiara cessata la materia del contendere con spese compensate.

L’Italia è uno stato che prevede l’obbligo del vaccino per gli operatori sanitari e le OSS, la regione non lo fa rispettare, il datore di lavoro ed il lavoratore litigano e se qualcuno si infetta il datore di lavoro viene indagato per lesioni. Questo è quanto risulta dalla giurisprudenza.

Cosa ha preso in esame il Giudice del Lavoro

Si propone un’ordinanza che, in data 12 settembre 2021 il Dott. Augusto LAMA, Giudice del Lavoro di Massa ha emesso relativamente al posto di lavoro di una OSS tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legge 1 ° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76.

Il Giudice prende in esame detto decreto il quale, nel prevedere effettivamente per gli esercenti le professioni sanitarie, di qualunque tipo, e per gli operatori di interesse sanitario, presso tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private, farmacie e para farmacie comprese, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la la prevenzione dall’infezione “SARS-COV-2”, più comunemente conosciuta come “COVID 19, dispone, al comma 2, che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui sopra non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Chi deve intervenire?

Al fine di accertare l’eventuale sussistenza di questa situazione e di consentire alle autorità sanitarie territorialmente competenti di autorizzare ìl dipendente di una struttura sanitaria ad omettere, o ritardare la vaccinazione anti “COVID 19”, i commi 3,4,5 e 6 dell’art. 4 del Decreto Legge 1 ° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76 prevedono una complessa procedura di accertamento, per la cui più specifica descrizione si rinvia alla lettura della norma indicata, che, comunque, in sintesi, partendo dalla segnalazione, da parte degli Ordini professionali territorialmente competenti, ovvero da parte dei datori di lavoro interessati, dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, o equiparate suddette alle regioni od alle province autonome pure territorialmente competenti e da queste alle Aziende sanitarie delle località ove i lavoratori suddetti operano, comporta un accertamento diretto dì dette Aziende sanitarie sulla situazione dei lavoratori delle strutture sanitarie, o equiparate, che siano risultati non in regola con l’obbligo vaccinale, accertamento che può concludersi con l’invito ai lavoratori suddetti di sottoporsi alla somministrazione del vaccino, ovvero con l’omologazione della denunciata situazione di salute impediente l’osservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori suddetti.

Quali sono i provvedimenti previsti ?

Lo stesso comma 6 ed i successivi commi 7, 8, 9 e 1 O dell’art. 4 del Decreto Legge 1 ° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76 descrivono poi le conseguenze dei provvedimenti assunti dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti rispetto alla situazione dei lavoratori delle strutture sanitarie, o equiparate, che siano risultati non in regola con l’obbligo vaccinale e regolano i provvedimenti organizzativi e, se del caso, disciplinari che i datori di lavoro delle strutture sanitarie o equiparate possono assumere nei confronti dei loro dipendenti che siano risultati, senza valida motivazione, non in regola con l’obbligo vaccinale.

Ora, nel caso della sig.ra X la procedura sopra descritta è iniziata con la trasmissione, da parte della Direzione della Società W.”, alla Regione Toscana, il 7 aprile del corrente anno 2021, dell’elenco dei propri dipendenti in servizio presso la struttura, secondo le previsioni dell’art. 4, comma 3, del Decreto Legge 1 ° aprile 2021, n. 44, conv. mod. nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, ma non risultano, almeno allo stato e per gli atti depositati, avviati gli altri passaggi, sopra meglio indicati, della procedura descritta.

Cosa può accadere in caso di rifiuto?

Risultano, infatti, depositati, sempre nel fascicolo di parte ricorrente, un modulo sottoscritto dalla Sig….il 15 maggio del corrente anno 2021 di rifiuto del tampone naso-faringeo PCR (doc. n. 9) ed una comunicazione della Regione Toscana alle Residenze Sanitarie Assistenziali ed alle Residenze Sanitarie per Disabili della

Toscana del 10 maggio 2021 (doc. n. 10), con la quale l’Ente suddetto comunicava che sul portale regionale, su un determinato link ivi meglio indicato, era possibile prenotare la vaccinazione contro il COVID 19 per gli operatori appartenenti alle professioni sanitarie, per le quali il D.L. n. 44/2021 prevede l’obbligo vaccinale e detta le relative modalità, ma, si ripete, non risulta che la Regione Toscana abbia avviato, tramite i propri servizi informativi vaccinali, le verifiche dello stato vaccinale dei dipendenti della Società “es.r.1.” indicati dalla Direzione della Società medesima e tanto meno che abbia accertato l’omissione dell’obbligo della vaccinazione anti COVID 19 da parte della Sig. X    segnalato questa situazione all’Azienda Sanitaria “U.S.L. Toscana Nord Ovest”, territorialmente competente, per gli accertamenti previsti.

Allo stato, dunque, al di là dei già rilevati aspetti formali della presente vicenda, cioè dell’assenza di un formale ordine dell’Azienda resistente alla propria lavoratrice dipendente Sig. X   di sottoporsi a vaccinazione anti “COVID 19”, o quanto meno una formale rilevazione, da parte della Società medesima, del suddetto rifiuto, da parte della lavoratrice medesima, non è possibile delibare nel merito della sussistenza, o meno, di un impedimento di carattere fisico, o di potenziale danno alla salute della lavoratrice resistente a sottoporsi alla vaccinazione suddetta.

Quanto è compatibile questo comportamento con le norme di legge?

Risulta quindi compatibile con questa situazione di fatto, con riferimento alla normativa sopra citata, la temporanea situazione concordata tra le parti, per cui la Sig.ra ha accettato, in difformità dall’iniziale dichiarazione di rifiuto meglio sopra citata, di sottoporsi a periodici tamponi naso-faringei PCR da comunicare tempestivamente alla ricorrente Società datrice di lavoro, i cui esiti attestano, almeno al momento, la propria negatività all’infezione “SARS-COV-2”, con relativa certificazione verde, che consente alla Sig X di continuare a svolgere la propria attività lavorativa presso la struttura assistenziale per anziani , soc. W, gestita dalla omonima Società ricorrente, il tutto secondo le conformi previsioni dell’art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 96 del 22 aprile 2021 ), coordinato con la Legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.».

In allegato il testo integrale dell’ordinanza del tribunale di Massa

ORDINANZA TRIBUNALE DI MASSA DOTT. LAMATRIB MS OSS RIFIUTA IL VACCINO