Una delle questioni più frequenti che trovano spazio sulla scrivania degli avvocati riguarda le controversie relative agli appalti ed alle eccezioni che ciascuna impresa solleva nei confronti dell’altra.
Il DURC si è via via rivelato essere il difetto privilegiato e si è imposto nell’ambito della contrattualistica di affidamento dei lavori; le ragioni addotte sono semplici:
– tentare di limitare gli effetti della solidarietà retributiva e contributiva che scaturisce dall’applicazione delle sempre più stringenti norme in materia di appalti.
Una interessante Ordinanza della Corte di Cassazione e precisamente la n. 4079 del 9 febbraio 2022 facendo riferimento sia all’art.lo 1460 del codice civile che all’art.lo 29 del Decreto Legislativo 276/2003 ha affermato un principio che non era del tutto pacifico. E neppure sempre pacifico è il confine tra appalto lecito e appalto illecito.
Spesso le controversie nascono in occasione o a seguito di accertamenti ispettivi che creano ambiti di incertezza nei pagamenti e nella sorte che faranno le obbligazioni tra imprese.
Appalti, subappalti, dichiarazioni dei dipendenti e quanto altro tipico dell’ambito della vigilanza in materia di lavoro sono perturbazioni che si avventano sui rapporti in modo talvolta lacerante.
La mancanza del DURC come incide nei rapporti tra imprese?
La suprema Corte ha rilevato che
“…, nella vicenda oggetto di controversia, si versa in un caso di
appalto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa di pulizia, in cui il primo è
appaltante-committente (ovvero, comunque, datore di lavoro della ditta di pulizie) ed
alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati circa la
necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei
dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della
responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice, è indubbio che l’impresa
di pulizia (oggi ricorrente) era tenuta alla presentazione del DURC, tanto è vero che
l’INPS ha notificato apposito verbale di accertamento a carico del Condominio, in
applicazione dell’art. 29, comma 2, del d. Igs. n. 276/2003. “.
Sostiene la Corte che
“… il tenore letterale e la ratio della norma appena indicata sono intesi ad
incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a
selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di
dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione
vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768).”
e che
“la logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il
committente, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi
dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie
lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di
esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo
per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di
quelli sorti in altri periodi.”
In tema di legittimazione a richiedere il DURC la Corte sostiene che
“Sulla base di questo quadro generale è consequenziale rilevare che l’amministratore di
condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare
la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il DURC è
proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un’impresa di pulizie è
idonea ad operare all’interno del condominio. Il documento unico di regolarità
contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i
professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare
possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto,
a tal titolo, all’INPS e all’INAIL.”
Conclusioni della Corte di Cassazione
Premessa la sinallagmaticità del rapporto contrattuale è stato precisato che è “applicabile l’art. 1460 c.c., perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto
obbligo da parte dell’impresa di pulizie e, quindi, dell’esposizione a rischio del
Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri
previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. Igs. n. 276/2003, rischio
poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps
notificatogli per la violazione di detta norma – il Condominio stesso era legittimato a
sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia”.
Vicende simili saranno sempre più soggette a controversia in ragione dei periodi oggetto di richiesta di DURC; al riguardo la stessa Sentenza fa un vago riferimento a criteri di rilevanza dei soli periodi di corrispondenza tra prestazione e regolarità contributiva. Questo tuttavia potrebbe rappresentare un nuovo fronte di sviluppo di contrasti tra aziende e tra aziende ed istituti di previdenza.
Come si ottiene il DURC?
Ovviamente pagando è la prima risposta, tuttavia nel caso in cui la contribuzione richiesta sia contestabile perché infondata o comunque discutibile si possono attivare strumenti di regolarizzazione temporanea come abbiamo già illustrato in altre trattazioni.
Occorre comunque far presente che la richiesta di dilazione non è una soluzione perché gli enti concedono termini per il pagamento solo a fronte di una rinuncia a far valere le ragioni di una contestazione degli addebiti.
Ne consegue che per avere il DURC e contestare le pretese contributive è necessario conoscere le regole ed assumere le iniziative più appropriate.

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