La circolare INL 3/21 dell’Ispettorato del lavoro sul provvedimento di sospensione


L’INL pubblica la circolare n. 3/2021 che si occupa della sospensione delle attività per inosservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Oggetto di trattazione è il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Lo stesso potere che spetta  “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8) ora è stato esteso anche all’INL.

La novità è stata introdotta dall’art.lo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

Finalità del provvedimento di sospensione e condizioni che lo legittimano

Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).

La previsione non più discrezionale del provvedimento lascia intendere che si vuole mantenere la competenza di un eventuale giudizio in capo al giudice ordinario e non al TAR, alla cui giurisdizione normalmente ogni provvedimento che sia il frutto di un esercizio discrezionale  è assoggettato.

E’ notorio infatti che l’esercizio discrezionale del potere nell’ambito di un atto lo qualifica o meno nella sua essenza di provvedimento da cui poi discende la possibilità di rivolgersi all’uno od all’altro giudice; per esempio TAR o giudice ordinario.

Come precisa anche la circolare dell’INL n. 3/2021  “a differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale “in ogni caso di
sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo
ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino
situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica
incolumità”.

Come abbiamo in altre circostanze sostenuto, l’attività dell’ispettore del lavoro dovrebbe essere improntata alla discrezionalità e non all’applicazione automatizzata di sanzioni. Questo ce lo confermano gli accordi internazionali anche in questo caso ampiamente disattesi dal legislatore.

le ragioni che giustificano il provvedimento di sospensione

Secondo quanto meglio argomentato nella predetta circolare una prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Assurdo appare che una norma di prevenzione, quale doveva essere il decreto 81/2008, sia alterata da un contenuto puramente punitivo che tende, ancora una volta, a far cassa.

l’assurdità si rileva nella parte della circolare in cui lo stesso organo di amministrazione delle ispezioni afferma la normativa “lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Quanto sopra anche nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione debba essere adottato “su segnalazione di altre amministrazioni” e, nelle more dei sette giorni previsti dal comma 3 del nuovo art. 14, si sia comunque provveduto alla regolarizzazione delle violazioni accertate.”

In più estrema sintesi viene pubblicata una tabella con

i casi in cui il provvedimento di sospensione deve essere adottato

FATTISPECIE IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed
evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore
interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve
le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000
I disagi creati in passato da provvedimenti ciechi che, ingiustificatamente,  bloccavano tutta l’attività dell’azienda senza tener conto del solo ambito “malato” sono stati superati da una precisazione che ora riguarda solo la parte di attività interessata dall’inadempimento.

Chi fa i controlli?

Certamente gli organismi delle Regioni, ma va ricordato anche che ’art. 13 del decreto-legge ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento.
Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i
relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994

Insomma, come sosteniamo ormai da tempo, più che sicurezza e prevenzione, soldi.

L’ultimo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 14 prevede la possibilità di imporre, unitamente al
provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la
salute dei lavoratori durante il lavoro.
A tale riguardo viene in rilievo, ad esempio, il potere di disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, rispetto al quale sussiste altresì il presidio sanzionatorio contenuto nell’art. 11, comma 2 dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino ad euro 413, v. circ. n. 5/2020).

Come precisa anche la circolare la disposizione potrà trovare sempre applicazione anche in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore nelle ipotesi di microimpresa).

Ricorso avverso i provvedimenti di sospensione

Secondo la circolare INL  è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.
L’Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del
ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.
In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l’estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.
Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta.

Inottemperanza al provvedimento di sospensione

Ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di
sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Su questi aspetti avevamo già espresso alcune perplessità in una nostra precedente trattazione

La circolare n. 3/2021 dell’INL pur non apportando particolari visioni delle problematiche ci aiuta a capire quale sarà il futuro atteggiamento degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Per specifiche esigenze specifiche e consulenze potete contattare il nostro studio.

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.