Contributo ivs commercianti addebitato 6 volte l’importo minimale


Un contribuente è socio di una società commerciale presso la quale non ha mai lavorato e si vede recapitare dall’INPS, a seguito di un’ispezione, prima un verbale e poi una serie di richieste di pagamento di contributi ivs commercianti.

Inizialmente presente un’istanza di rateazione perché avendo un’altra attività necessita urgentemente del DURC, ma poi, consapevole dell’infondatezza della pretesa decide di rivolgersi all’avvocato che, pur rappresentando le problematiche create dalla scelta dilatoria che mette l’INPS in posizione di poter negare la dilazione se non viene accettata la clausola di rinuncia a far valere le proprie ragioni ed i riconoscimento del credito.

Senza voler entrare in questo quadro giuridico il cui metodo è già molto dibattuto in altra sede, quello che si sta verificando è l’ennesimo paradosso sul quale la pubblica amministrazione dovrebbe prendere posizione.

L’avvocato che lo assiste infatti rappresenta già al Giudice la circostanza che in uno degli inviti a regolarizzare del febbraio 2022 il contributo minimale ivs commercianti relativo al primo trimestre del 2021 è stato addebitato più volte.

L’INPS si costituisce e sul punto non appare molto esaustivo, anzi, divaga su altri argomenti.

In agosto 2022 arriva un’altro invito a regolarizzare contenente anch’esso una pluralità di richieste del medesimo primo trimestre 2021.

Arriva poi, e siamo arrivati ad ottobre 2022, un terzo invito a regolarizzare con il quale si rappresenta, come da procedura, che il mancato pagamento entro 15 giorni provoca il blocco del DURC.

Da un’attento esame del documento (pervenuto dall’INPS che minaccia la chiusura dei rubinetti di un’altra attività soggetta ad altra gestione previdenziale e quindi bisognevole di DURC), emerge che questa volta la richiesta di pagamento del minimale ivs commercianti relativo al primo trimestre 2021 è addebitato 6 volte.

Questo significa che se il contribuente non paga sei volte lo stesso contributo il suo DURC viene bloccato e rischia di perdere non solo i contributi percepiti con la sua azienda personale, ma che dovrà dire addio anche a tutte le sue posizioni di credito di imposta derivanti da eventuali iniziative tipiche dell’epoca che stiamo vivendo (50%,60%, 110% ecc…).

In sintesi, questo studio ha in corso la causa di merito riguardante anche il contributo ivs commercianti relativo al primo trimestre del 2021, la legge stabilisce che se è in corso una causa il DURC deve essere rilasciato e l’INPS rappresenta che se il prededetto contributo non viene pagato sei volte il DURC sarà bloccato e tutti i contributi ottenuti saranno annullati e quelli in programma non fruibili.

La norma di riferimento sono gli art.li 3 e 4 del D.M. 30 gennaio 2015 laddove spiegano che

“Art. 3. Requisiti di regolarità

1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Art. 4. Assenza di regolarità

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all’art. 9, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2. L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito di cui al comma 1. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all’art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.”

Questi i documenti citati

#invitoaregolarizzare
#INVITOAREGOLARIZZARE 02.2022
#INPSinvitoaregolarizzare


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.