Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato


Coloro che hanno l’esigenza di agire in giudizio per rivendicare e veder tutelato un diritto o comunque una situazione meritevole di tutela, o che abbiano la necessità di costituirsi in giudizio per difendersi da pretese o richieste avanzate nei loro confronti, laddove abbiano un reddito familiare complessivo inferiore alla soglia di € 11.528,41, possono fare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Se ammessi – e la decisione spetta al Consiglio dell’Ordine degli avvocati – le spese di giudizio saranno a carico dello Stato.

Si precisa che l’eventuale ammissione al c.d. gratuito patrocinio non copre l’eventuale condanna alle spese legali in favore della controparte in caso di soccombenza nel giudizio.

Qui di seguito si allega la domanda di ammissione, che deve essere compilata in ogni sua parte e a cui è sempre opportuno allegare la documentazione attestante la situazione reddituale del richiedente (come ad esempio dichiarazione dei redditi, dichiarazione ISEE, ecc..).

 

Scarica il modulo

istanza_ammissione_patrocinio_spese_Stato_sett2015