Inquadramento previdenziale del socio di srl se è anche lavoratore


Quali sono le procedure relative all'apertura della posizione previdenziale nel caso di un socio lavoratore di srl non amministratore?

L’iscrizione (obbligatoria) nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni può avvenire solo attraverso la camera di commercio con il c.d. "COMUNICA"  (che sta per comunicazione unica alla camera di commercio).

La procedura "Comunica" è una procedura introdotta per la semplificazione ed è inderogabile.

Il DPCM 6 maggio 2009 riporta all'art.lo 10 comma 1 lettera f, che il sistema informatico della camera di commercio debba:

-  "verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali".

L'art.lo 9 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77) disciplina la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" come segue:

"1. Ai fini dell'avvio dell'attività' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
  1. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
  2. Omissis.
  3. Omissis.
  4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività' d'impresa." ... OMISSIS"
L’art.lo [1] della Legge 662/1996, nell’ambito dei suoi numerosi commi, stabilisce che:
  1. decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti” (Vedi, anche, l'articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326).
  2. “Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
  1. “I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217."
  3. “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.”
 Ne consegue pertanto che il socio lavoratore, a prescindere dalla sua posizione o meno di amministratore sotto il profilo dell’investitura, viene considerato “titolare” per effetto di quanto disposto in deroga alla regola generale, da parte della lettera “b” del predetto comma 203, in riferimento alla piena responsabilità dell’impresa con la frase “…Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata”.