Gli ispettori dell’INPS sono soliti negare ed annullare in fase accertativa le varie posizioni adducendo che un soggetto non può essere iscritto a due fondi pensione per la medesima attività svolta.
Sul punto l’art.lo 1, comma 208 , della legge 662/96 prevede sotto il profilo contributivo una incompatibilità di “varie attività autonome” esercitate nelle medesima impresa e che in tale caso si deve andare a vedere quella che viene svolta personalmente con prevalenza.
Tale norma si riferisce solo ad una pluralità di attività autonome (“varie attività autonome” appunto) e non ad attività delle quali una (quella subordinata) non è autonoma.
La sottile linea di confine tra lavoro dipendente e autonomo
In teoria il duplice inquadramento lavoro dipendente e lavoro autonomo appare possibile.
Tuttavia è sconsigliabile andarsi a cercare posizioni di potenziale conflitto interpretativo.
In caso di accertamento contributivo esiste infatti la possibilità che contributi già versati vengano annullati e che ne venga richiesto un nuovo tipo con aggravio di sanzioni.
Questo è il principale motivo per cui il momento della scelta dell’inquadramento rimane in assoluto il più delicato attesi i lunghi e vari termini in cui l’Istituto può andare a retroagire in termini di annullamento dei contributi.
La giurisprudenza aiuta a comprendere se sia o meno possibile un inquadramento o l’altro, tuttavia esprimersi senza tenere conto del fatto che in caso di accertamento quello che conta è cosa l’interessato sottoscrive, spesso inconsapevolmente e senza farsi assistere da un professionista esperto, agli ispettori (che ben sanno dove vogliono arrivare).
La frase più frequente che si legge nelle dichiarazioni è la seguente:
Il sottoscritto dichiara di svolgere, in qualità di socio, attività nell’impresa … in modo abituale e prevalente.
Una volta sottoscritta questa dichiarazione o compilato in tal senso il quadro RR della denuncia dei redditi l’inquadramento come dipendente salta ed anche la relativa contribuzione che potrà certamente essere chiesta indietro, tuttavia l’INPS tenderà a favorire la compensazione con i contributi da versare come IVS commercianti sostenendo che quando compensato viene fatto al valore nominale mentre la nuova pretesa assume valenza di evasione contributiva e in quanto tale, ai sensi della legge 388/2000 deve essere maggiorata della sanzione civile al 60%.
Il nostro suggerimento è di evitare di interagire con il personale ispettivo senza farsi assistere costantemente da un professionista esperto che non abbia interessi divergenti dal contribuente nelle posizioni sulle quali fornisce assistenza.

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