INPS – è iscrivibile il lavoratore autonomo di cooperativa artigiana


Con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021 l’INPS fa dietrofront sulla questione della iscrivibilità o meno degli artigiani appartenenti alle cooperative.

Circolare INPS 29/2021

Circolare numero 29 del 17-02-2021

 

Della questione ci eravamo già occupati nel 2018 lamentando una comportamento da parte dell’INPS che appariva veramente incomprensibile.

Dopo anni di battaglie giudiziarie portate avanti da numerosissime cooperative artigiane che si sono viste rifiutare l’iscrizione da parte dell’INPS, finalmente l’istituto riconosce, per quanto riguarda il quadro normativo, che In generale, il lavoro artigiano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2222 c.c., è una delle forme in cui può esplicarsi un contratto d’opera in modalità autonoma.
In tal senso con la circolare n. 29/2021 specifica che tale attività può essere esercitata per espressa previsione normativa sia in forma individuale che
associata, come previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all’articolo 3, e dalla successiva legge 8
agosto 1985, n. 443, agli articoli 2, 3, comma 2, e 4.

In base a quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 443/1985 “è imprenditore artigiano colui che
esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone
la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo
in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”.
L’articolo 3, comma 2, della medesima legge prevede, inoltre, che l’impresa artigiana possa essere
costituita in forma di cooperativa. Tale comma, infatti, dispone che: “È artigiana l’impresa che […] è
costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in
accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il
lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

Ne consegue che l’attività dell’impresa artigiana può pertanto svolgersi in forma sia individuale che
collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.
La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d’opera
socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui, in base a quanto emerge dalle
considerazioni ministeriali, consegue l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli
artigiani.
Inoltre, le disposizioni fornite dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, all’articolo 1, comma 3, prevedono
che “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”. La connotazione
del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto
associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell’oggetto sociale dell’attività
imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la
cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.
Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro
autonomo artigiano dal quale deriva, per i motivi sopra esposti, l’iscrizione alla Gestione
previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Il Regolamento della cooperativa deve riportare la tipologia dei diversi rapporti di lavoro attraverso i
quali la cooperativa intende conseguire lo scopo sociale (articoli 1 e 6 della legge n. 142/2001). In
particolare, devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci
stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato, e vi deve essere un
richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato.
La qualificazione adottata come artigiano nel contratto, in conformità al Regolamento, non può
prevalere su quella che deriva dall’osservazione della realtà effettuale, dovendo la previsione
negoziale essere sempre convalidata e rispettata anche in fase esecutiva.
In particolare, quanto esplicitato dalle parti nel negozio, deve trovare riscontro nelle modalità di
esecuzione in concreto della prestazione lavorativa, in aderenza al principio di effettività del rapporto
di lavoro tra socio e cooperativa.

Sotto il profilo della iscrivibilità specifica che:

al fine di poter procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani
del lavoratore socio della cooperativa, la cui natura artigiana è stata riconosciuta dall’Albo delle
imprese artigiane, in procedura verrà prevista la lavorazione in automatico delle delibere d’iscrizione
alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.
In attesa di una nuova funzione procedurale che consenta la corretta individuazione dei soggetti
interessati dalla presente circolare, le Strutture territoriali possono procedere, nel caso in cui risulti
un contenzioso giudiziario in corso e il socio lavoratore non dovesse risultare assicurato per il
medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel Fondo pensione lavoratori dipendenti
(FPLD) o nella Gestione separata, con la validazione o la trasmissione manuale delle delibere in
questione, al fine di aprire una posizione assicurativa in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle
imprese artigiane. Si precisa che in tale caso l’iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli
artigiani dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali.
In particolare, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e in ragione
dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali
dei lavoratori del settore, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel caso di
soci lavoratori assicurati per il medesimo rapporto di lavoro dalla società cooperativa nel FPLD o nella
Gestione separata, i provvedimenti di modifica della Gestione previdenziale degli stessi con il
passaggio nella Gestione speciale autonoma degli artigiani avranno effetto con decorrenza dal mese
successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territorialmente competenti le istruzioni di
dettaglio in ordine agli adempimenti relativi alle matricole DM, laddove le stesse siano state aperte al
solo fine di provvedere alla denuncia di rapporti di lavoro subordinati per i soci lavoratori di
cooperativa artigiana che, a seguito dei chiarimenti forniti con la presente circolare, dovranno essere
iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Circa l’individuazione della base imponibile specifica anche che:

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il
reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei
soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge n. 142/2001, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (cfr. l’articolo
50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni).
Per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi
dell’articolo 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini
della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di
contribuzione eccedente il minimale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, infatti, evidenziato come “l’utilità
economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile
dell’obbligazione contributiva”.
A tal fine, si rammenta che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene
obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi
Persone Fisiche”.
Per l’individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse si forniscono le seguenti
indicazioni:
in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il
dato riportato in tale quadro;
qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri
contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere
utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la
casella “Soci coop. artigiana”.


 

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.