Commerciante si è o non si è.
L’INPS, in ambito di contributo dei titolari di imprese, ha spinto molto per includere le aziende del settore terziario nel settore commerciale ottenendo il relativo assoggettamento alla contribuzione obbligatoria del fondo relativo all’IVS commercianti.
La stessa considerazione non trova riscontro quando è il contribuente a poter vantare una riduzione di contribuzione CUAF.
Prendiamo in considerazione la doppia figura dell’imprenditore del settore dei servizi come ad esempio agenzie immobiliari, agenzie di viaggi, traduzioni o trascrizioni, servizi di elaborazione dati e simili.
In altre parole occorre puntare le luci sulla posizione dell’imprenditore al fine di verificare se il sistema adottato dall’INPS sia o meno coerente.
La disciplina del contributi relativi alla persona dell’imprenditore quale soggetto assicurato trova una sua regolamentazione distinta rispetto a quella dei dipendenti che lo stesso gestisce.
Una volta che è assodata l’appartenenza del titolare d’azienda alla categoria dei commercianti non si comprende come tale valenza soggettiva dell’impresa non possa non valere anche per quanto riguarda l’inquadramento del personale dipendente e per la contribuzione che ne caratterizza il rapporto assicurativo di tipo previdenziale.
La percentuale di contributo da applicare a titolo di CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
La contribuzione dovuta per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) è stata prevista in misura ridotta dall’articolo 20, comma 1, numero 1) della legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1974, n. 30.
L’importo dell’aliquota del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa unica per gli assegni familiari (datori di lavoro di cui alle tabelle A ), B ) e C ) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797), è calcolata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 con i seguenti valori:
1) 4,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) 4,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3) (3);
3) 2,75 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale – sezione agricola – ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all’art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (4);
4) 4 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l’attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni (4);
5) 6,20 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.
Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall’art. 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l’aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.
Il ristretto limite interpretativo imposto dall’INPS che ha inteso considerare aziende “commerciali” solo quelle strettamente definibili operatori di commercio
Secondo la tesi dell’istituto le imprese considerate commerciali sono solo quelle storicamente considerate tali.
L’INPS, con la circolare n. 190 del 17 novembre 2000, afferma che l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, riportato in allegato 3, stabilisce che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, pertanto, nella fattispecie, la riduzione contributiva in oggetto deve ritenersi destinata ai soli soggetti indicati con il termine “commercianti”.
Secondo l’INPS rientrano in tale categoria soltanto coloro che esercitano le attività già disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, recante “Norme sull’esercizio dell’attività di vendita di merci e sull’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande”, in vigore alla data di promulgazione della legge n. 114 del 1974, nonché gli intermediari del commercio che svolgono le attività ausiliarie di importazione ed esportazione di merci e gli agenti e rappresentanti di commercio, con o senza deposito, iscritti nel ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (abrogativa della precedente legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio), istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano l’incarico rispettivamente di promuovere o di concludere contratti riguardanti la vendita di merci (sono pertanto esclusi i soggetti che esercitano le attività ausiliarie della intermediazione finanziaria).
La citata legge n. 426 del 1971, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinava le attività di vendita all’ingrosso o al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed aveva istituito il Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) in cui dovevano essere iscritti, obbligatoriamente, coloro che intendevano esercitare tali attività.
Alle predette attività è stata aggiunta, a decorrere dal 1° giugno 1983, quella ricettiva di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i cui titolari sono stati inseriti, a norma del medesimo articolo, in una sezione speciale del R.E.C.
L’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha abrogato la legge n. 426 del 1971, nonché il Decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”, a esclusione del comma 9 dell’articolo 56, istitutivo di speciali tabelle merceologiche per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio ed i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed all’attività ricettiva.
Per quanto sopra esposto, secondo l’INPS possono beneficiare della riduzione dell’aliquota CUAF solo le imprese esercenti le attività specificate nella seguente tabella
Detta tabella è stata compilata con riferimento al manuale allegato alla circolare n. 65 del 25.3.1996, recante “Nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, aggiornata in base all’art. 49 della legge 88/89 ed alla classificazione delle attività economiche ISTAT 91”:
Descrizione | C.s.c. attuale | Codice ISTAT 91 |
Commercio all’ingrosso | 7.01.XX | 50.10.0
50.30.0 da 50.40.1 a 50.40.2 da 51.21.1 a 51.70.0 |
Intermediari del commercio
Agenti e rappresentanti di commercio |
idem | da 51.11.0 a 51.19.0 |
Commercio al dettaglio | 7.02.XX | 50.10.0
50.30.0 da 50.40.1 a 50.40.2 50.50.0 da 52.11.1 a 52.61.0 |
Commercio ambulante | 7.03.01 | da 52.62.1 a 52.63.5 |
Attività ricettiva | 7.05.01 | da 55.11.0 a 55.23.2
55.23.4 55.23.6 |
Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande | 7.05.02
7.05.04 |
da 55.30.1 a 55.40.4
52.24.2 |
Bar aziendali | 7.07.05 | 55.51.0 |
Secondo l’interpretazione dell’INPS poiché l’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998 limita l’ambito di applicazione del medesimo decreto agli esercenti le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, anche a mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o presso il domicilio dei consumatori, i criteri sopra indicati per l’individuazione dei destinatari del beneficio dovrebbero essere limitati esclusivamente a tali soggetti.
La tesi dell’INPS non è coerente e non convince in quanto mancano le attività assimilate a quelle del commercio
Secondo l’art.lo 29 della L. 160/1975 sono considerate attività ausiliarie del commercio quelle svolte dagli
- agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
- gli agenti aerei,
- marittimi raccomandatari;
- gli agenti delle librerie delle stazioni;
- i mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di Commercio;
- i propagandisti e procacciatori d’affari;
- i commissari di commercio;
- i titolari degli istituti di informazione;
- le guide turistiche e le guide alpine, gli interpreti, i corrieri e portatori alpini, autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249,
- i maestri di sci,
- gli esercenti parchi divertimento viaggianti e di sale di spettacolo, quando non usufruiscano già dell’assistenza dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo,
- gli esattori di aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità e di altre aziende,
- i raccoglitori di piante officinali (erboristi) autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, purché non proprietari o coltivatori di terreni nei quali dette piante vengono raccolte,
- i cenciaioli muniti di certificato di cui all’art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L’intervento operato dal comma 1 della legge 662 del 23 dicembre 1996.
Interessante appare l’intervento della legge 662 che con alcuni commi dell’art.lo 1 ha specificato quanto segue.
COMMI
- A decorrere dal 1° gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all’articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti (art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326).
- Il primo comma dell’art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
- I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
- Sono altresì compresi nell’ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
- L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
- I soggetti per i quali l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L’eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all’articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull’ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
L’estensione dell’obbligo di iscrizione anche al settore assicurativo
Con l’art.lo 44 del D.L. 269/2003 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali è stata estesa anche ai i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939.
Anche il sito dell’INPS esprime un attuale quadro diverso da quello rappresentato a suo tempo con la circolare 190 sopra citata; ovvero “l’iscrizione alla Gestione Commercianti è rivolta all’imprenditore commerciale, individuato nel titolare di un’impresa che operi nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.”.
E’ possibile sostenere l’applicazione di una più bassa contribuzione?
Di fatto, quindi l’INPS, quando chiede i contributi lo fa attingendo da un elenco molto ampio salvo poi restringere il ventaglio delle aziende nel momento in cui deve considerare la più bassa percentuale del contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che tutti i datori di lavoro pagano ogni mese.
Il differenziale, apparentemente di poco conto essendo solo poco più del 2%, con i lunghi periodi e i grandi numeri assume un costante peso economico per le imprese.
È possibile ed è meritevole chiedere la restituzione delle somme versate in più nel corse degli anni?
Ad avviso di questo studio le aziende che, pur appartenendo alla categoria delle imprese considerate commerciali ai fini EVS dei titolari, applicano il contributo di Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) nella misura intera del 6,20 % ben potrebbero valutare, confrontandosi con il proprio consulente del lavoro o commercialista, la possibilità di rivedere un diverso inquadramento.
Infatti l’appartenenza datoriale alla categoria dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni consente di valutare appropriata la minore contribuzione nella misura del 4,15% e non quella generale del 6,20%.
Cosa consiglia lo Studio
Facendo un calcolo semplicissimo si vede come la percentuale differenziale del 2.05%, apparentemente esigua, di fatto impegna il datore di lavoro ad un esborso annuo di circa 400,00 Euro per dipendente. Poca cosa se correlato ad una annualità, ma se si considerano ad esempio 10 dipendenti per 10 anni l’importo esemplificativo diventa molto più importante al punto da meritare anche qualche riflessione relativamente ad una azione di restituzione da non sottovalutare.
Una perizia del Consulente del Lavoro dell’azienda potrà fornire numeri e spunti di consapevole meritevolezza indispensabile per procedere con una azione di restituzione di somme nei confronti dell’INPS della quale il facsimile costituisce solo il primo necessario passaggio.
Si suggerisce di compilare ed inviare una richiesta di rimborso come da MODELLO che si mette a disposizione di chi ritiene di procedere
FACSIMILE PER RESTITUZIONE DIFFERENZA CUAF
Cerchi assistenza?
Contattaci.

- CER – Comunità Energetiche Rinnovabili – A chi conviene? - 2 Giugno 2023
- EMENS o CIG rifiutata per mancanza di un dato. E’ lecito? - 29 Maggio 2023
- Comunità Energetiche Rinnovabili -CER- Chi può costituirle e con quali benefici? - 12 Aprile 2023