COSA ACCADE SE L’INPS AUTORIZZA E POI REVOCA LO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI
Capita sempre più spesso che vi siano aziende che ricevono dall’INPS una richieste di restituzione dei contributi ottenuti come sgravio di incentivo all’occupazione.
Le aziende si dolgono del fatto che spesso l’INPS si risveglia dal sonno solo dopo 4 anni e pretende oltre ad un nuovo pagamento dei contributi, anche il massimo delle sanzioni.
In altre parole, al di la del merito, i datori di lavoro si lamentano del modo in cui l’INPS ha taciuto su quanto gli risultava fin dall’origine ed atteso la maturazione delle sanzioni fino alla soglia massima prima di intervenire.
Non è la prima volta che questo si verifica e quindi la questione merita un approfondimento.
Approfondiamo la legge in merito allo sgravio dei contributi
La legge 190/2014, all’art. 1 commi 118 – 124 afferma che:
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.
120. L’incentivo di cui al comma 119 e’ riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019. L’incentivo di cui al comma 119 e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
121. I benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1º gennaio 2015.
122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede all’individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
Due situazioni tipo
La normativa sopra riportata riproduce due situazioni tipo.
La prima, riguarda le nuove assunzioni di lavoratori che nei sei mesi antecedenti non erano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, ed è disciplinata così:
L’esonero … spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ….
La seconda, riguarda solo quei datori di lavoro che hanno già avuto rapporti con il medesimo lavoratore, ed è disciplinata così:
L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
La diversa enunciazione normativa lascia intravedere differenti modalità di calcolo dei termini.
Nel primo caso l’esenzione è riconosciuta a qualsiasi datore di lavoro che possa reperire sul mercato lavoratori inoccupati presso qualsiasi datore di lavoro nei sei mesi precedenti. La decorrenza di questo termine appare ambigua, tuttavia è possibile ritenere che si possa prendere come riferimento la data della nuova assunzione.
Non è così per la seconda ipotesi (quella dei datori di lavoro che avevano già in essere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) perché il tenore letterale della normativa che fa espresso richiamo ai “tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore” della legge non lascia dubbi ed anzi conferma che l’atra ipotesi deve essere, per confronto letterale, considerata con decorrenza dalla data di assunzione.
Nel merito la questione deve essere affrontata in senso letterale, secondo i documenti e la situazione specifica.
La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015). (14G00203) (GU n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99 ) è entrata in vigore l’1/1/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entravano in vigore l’1/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 entrati in vigore il 30/12/2014.
In riferimento invece al comportamento dell’INPS che non solo ha autorizzato con l’OK, lo sgravio, ma che ha atteso quattro anni per procedere facendo maturare anche le sanzioni civili previste dalla legge 388/2000, si pone certamente un forte dubbio in tema di responsabilità e di danno che potrebbe avere provocato al contribuente.
Il profilo è molto sottile e non si può non considerare la possibilità di riconoscimento della situazione da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la contribuzione che l’INPS è solita richiedere nei casi del c.d. “incentivo Renzi” è legittimo pensare ad una esclusione dall’INPS dalla possibilità di una legittimazione attiva o competenza relativamente alla revoca dei benefici contributivi previsti dalla legge 190/2014 (comma 118) e dalla legge 208/2015 (commi 178-181).
Questo sia perché spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui vi è un difetto assoluto di motivazione (21 septies Legge 241/1990) sia perché quelle somme l’INPS le ha ricevute dallo Stato e se non le restituisce le prenderebbe due volte.
Rivediamo che cosa dice esattamente la normativa.
La legge 190/2014 all’art. 1 comma 122, 123 e 124 prevede che:
“C.122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
C.123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1º agosto 2012, provvede all’individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.
C.124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario”.
Le risorse relative agli sgravi contributivi provengono quindi da una manovra finanziaria.
La competenza relativa alle eventuali restituzioni di tali somme sembra essere di competenza del soggetto che si è accollato la contribuzione a carico del datore di lavoro.
Essendo tali denari versati all’INPS dall’erario, che titolo ha l’INPS per incassarli due volte?
Al riguardo nessun parametro del rapporto assicurativo previdenziale ha subito variazioni a suo carico.
Un conto è uno sgravio contributivo rientrante nel rapporto assicurativo (esempio potrebbe essere l’applicazione di una diversa aliquota contributiva), altro è la circostanza che lo stato si è sostituito, con accollo, nel pagamento dei contributi che avrebbe dovuto versare il datore di lavoro.
A nostro avviso il dato di fatto ci porta a capire che l’INPS ha in cassa i contributi e se volesse sostenere la fondatezza della relativa pretesa, dovrebbe chiamare in causa l’accollante; l’erario dello Stato che ad oggi non risulta avere mai preso posizione né preteso dall’INPS o dal contribuente alcuna somma.

- CER – Comunità Energetica Rinnovabile: a chi davvero conviene? - 2 Giugno 2023
- EMENS o CIG rifiutata per mancanza di un dato. E’ lecito? - 29 Maggio 2023
- CER- Chi può costituirle e con quali benefici? - 12 Aprile 2023