Quando un determinato incidente viene qualificato come infortunio dall’INAIL, l’Istituto provvede a liquidare il danno, sotto forma di indennizzo o di rendita mensile (se il punteggio di invalidità supera i 16 punti percentuali)
Spesso, tuttavia, il danno subito dal lavoratore è ben superiore a quanto liquidato dall’INAIL.
In tale caso, pur tenendo ferme le azioni esperibili contro l’Ente per il riconoscimento di un punteggio superiore, è possibile agire giudizialmente nei confronti del datore di lavoro o del responsabile civile dell’incidente (si pensi all’infortunio in itinere causato da un terzo) per il c.d. danno differenziale e cioè la differenza tra il danno effettivamente subito e quanto erogato dall’INAIL.
Particolare interesse lo ricopre il c.d. danno biologico differenziale.
L’INAIL da tempo liquida anche il danno biologico. Tuttavia anche sotto tale profilo la liquidazione operata dall’Ente può spesso risultare inferiore al danno biologico effettivamente subito (e per la cui effettiva quantificazione si deve fare riferimento alla Tabelle di Tribunale di Milano).
In tali ipotesi si può agire nei confronti del datore o del responsabile civile per il risarcimento del c.d. danno differenziale biologico, la cui quantificazione non è semplice, soprattutto, laddove l’INAIL abbia provveduto alla liquidazione mediante rendita mensile. In tale caso occorre chiedere all’Istituto di capitalizzare la rendita, specificando la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico. Per l’individuazione corretta del danno biologico differenziale (come ribadito dalla più recente giurisprudenza), solo tale quota andrà sottratta all’importo complessivo di danno biologico come individuato e quantificato sulla base delle Tabelle milanesi.
- Come preparare una causa di lavoro per differenze retributive - 10 Luglio 2022
- Le responsabilità della struttura sanitaria in caso di contagio da coronavirus - 31 Marzo 2020
- Locazione: gli aiuti per il COVID-19 - 25 Marzo 2020