Infortunio sul lavoro e responsabilità per omesso o inadeguato modello organizzativo


Infortunio sul lavoroIl rapporto di causalità tra le scelte organizzative e gli eventi

Ci si interroga sul rapporto di causalità tra le scelte organizzative aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e il reato presupposto ai sensi della 231.

Al riguardo è opportuno ricordare che l’art.9 della L. n.123/2007 ha introdotto nel D.Lgs. n.231/2001 l’art. 25 septies, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Questo avviene quando tali reati sono stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Per la prima volta nella storia del nostro ordinamento è stata prevista la responsabilità degli enti per i reati di natura colposa, subordinandola all’interesse o vantaggio per l’ente stesso (risparmio di costi o tempi ad esempio).

La responsabilità amministrativa dell’ente

È stata così introdotta con l’art.25 septies del predetto decreto una responsabilità amministrativa dell’ente per i reati colposi (es. omicidio colposo e lesioni personali colpose) in contrapposizione a quelle derivanti dalle altre fattispecie delittuose richiamate dal D.lgs 231/2001, fondate invece sull’elemento soggettivo del dolo.

La Cassazione penale  degli ultimi anni si è pronunciata sulla responsabilità amministrativa delle Società ai sensi del decreto 231/01 a seguito di infortuni sul lavoro per reati commessi da datori di lavoro o preposti.

Infortunio sul lavoro: le gravi carenze

Tra le violazioni che hanno causato infortuni sul lavoro e che fanno da sfondo alla valutazione sull’interesse o vantaggio della Società alla commissione del reato, assumono rilievo  in modo particolare le gravi carenze in materia di valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e vigilanza.

Con la Sentenza 16 aprile 2018 n.16713 la Cassazione ha confermato la condanna penale del datore di lavoro e del preposto di una S.r.l., nonché la condanna della Società stessa ai sensi del D.lgs. 231/01.

In particolare, “la vicenda riguarda l’infortunio mortale avvenuto nel 2008 a un dipendente della Società, precipitato dall’altezza di dodici metri, a seguito dello sfondamento di una lastra di vetro resina posta sul tetto di un capannone ove il predetto lavoratore si era recato per fare la manutenzione delle grondaie”.

Mancata nomina RSPP

Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell’infortunio a causa della omessa previsione nella redazione del documento di valutazione dei rischi, di quello connesso alla manutenzione dei capannoni ed allo svolgimento di lavorazioni in quota, nonché della mancata nomina del RSPP”. Il preposto è stato condannato “per aver omesso di vigilare sulla osservanza dei precetti imposti e sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza nell’ambito delle proprie competenze ….”.

La S.r.l. è stata condannata per la “c.d. colpa dell’organizzazione e grave negligenza nell’organizzazione, condannando l’impresa al pagamento della sanzione pecuniaria…”.

In particolare, è stata ritenuta “sussistente la colpa dell’organizzazione di impresa, con particolare riferimento alla mancata nomina del RSPP, alla omessa valutazione del rischio ed alla mancata formazione del lavoratore.

Molteplici sono le sentenze della Cassazione penale di conferma delle condanne quando sono presenti i requisiti dell’ “interesse” e del “vantaggio” della società, sintetizzabili nel rapporto “spesa-guadagno”.

Sicurezza dei lavoratori e Compliance Aziendale

In tema di Compliance Aziendale, è quindi di fondamentale importanza l’adozione, da parte dell’impresa, del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale previsto e disciplinato dal d.lgs. 231/2001, che permette all’impresa, in particolare, di:

  • Evitare il rischio di sanzioni (pecuniarie o interdittive) con potenziali gravissimi danni patrimoniali e d’immagine all’azienda;
  • Evitare il formarsi di pratiche corruttive all’interno della struttura aziendale, nonché di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o ambientali e di commettere altri reati definiti “presupposto” della responsabilità degli enti;
  • Creare vantaggi competitivi in uno scenario di business che sempre più premia comportamenti etici;

Lo scopo del d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità da reato delle società e degli enti, è quello di prevenire e reprimere la commissione dei reati (come analizzato anche per il caso di responsabilità per infortunio sul lavoro) da parte dei soggetti legati da un rapporto funzionale/organico con la società.

 Avv. Michael Tirrito