inail – rimborso spese mediche


Con la circolare INAIL n. 5 del 4 febbraio 2021 è stata chiarita la procedura di rimborso delle spese sanitarie necessarie al recupero psico-fisico dell’infortunato e di chi è rimasto affetto da malattia professionale ed ampliato l’elenco dei medicinali rimborsabili.

Il comma 5 bis dell’art.lo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che “al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’Inail può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’Inail svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.”

L’Inail, quindi, continua a essere l’istituzione garante del diritto alla salute del malato professionale e dell’infortunato.

Con la circolare l’INAIL ha precisato, tra l’altro, quanto segue.

Con la circolare 13 novembre 2012, n. 62, l’Inail, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5-bis del sopracitato decreto legislativo, ha riaffermato il compito dell’Istituto di garantire il diritto degli assicurati a tutte le cure necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica, anche al fine del possibile reinserimento socio-lavorativo, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con detta circolare, l’Istituto ha previsto – nell’ambito delle cure necessarie al pronto recupero dell’integrità psico-fisica – il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche che, in base alla legislazione vigente, non risultassero essere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Sono state, pertanto, elencate le specialità farmaceutiche – distinte per branca specialistica – rimborsabili, in una prima fase di sperimentazione, limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro ed è stato declinato il flusso procedurale da seguire per l’istruttoria prodromica all’ammissione al rimborso.

A questa prima circolare hanno fatto seguito ulteriori disposizioni interne che hanno modificato la disciplina della materia. In particolare, con la circolare Inail 19 novembre 2013, n. 56, è stata confermata la decorrenza del diritto in questione al 13 novembre 2012 – data di pubblicazione della citata circolare Inail 13 novembre 2012, n. 62.

Successivamente, con la circolare Inail 4 giugno 2014, n. 30 è stata prevista l’estensione del diritto al rimborso dei farmaci anche dopo la stabilizzazione dei postumi e si è proceduto a un primo ampliamento delle specialità farmaceutiche rimborsabili, eliminando contestualmente il riferimento alle branche specialistiche in precedenza individuate.

Infine, con la circolare Inail 17 marzo 2016, n. 9, è stato previsto un ulteriore ampliamento delle specialità farmaceutiche ammissibili al rimborso, con l’inserimento di alcuni dispositivi medici.

Oggetto della prestazione

Sono soggette a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di specialità farmaceutiche, da parte dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale, a condizione che tali prestazioni siano riconosciute indicate e necessarie dai medici Inail per il recupero dell’integrità psico-fisica in relazione alla patologia causata dall’evento lesivo di natura lavorativa sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e anche oltre i termini revisionali.

Il nuovo e più esteso elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili, di cui all’allegato 1 è stato elaborato, a cura della Sovrintendenza sanitaria centrale, a seguito di un approfondimento della più recente letteratura scientifica e delle evidenze di efficacia clinica-terapeutica, tenuto conto anche delle criticità segnalate dalle Strutture territoriali.

Ad oggi, pertanto l’elenco delle specialità rimborsabili è costituito dall’allegato 1 alla circolare INAIL del 2016 e dalle seguenti novità.

  1. Capillaroprotettori per os, indicati per ridurre la stasi venosa, normalizzare la permeabilità capillare aumentandone la resistenza.
  2. Antimicotici per uso topico, indicati nelle infezioni micotiche.
  3. Neuromodulatori per via parenterale, efficaci negli esiti di lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico.
  4. Spray nasali a base di argento proteinato con o senza acido ialuronico e soluzione ipertonica, indicati nella prevenzione e nella cura dell’atrofia della mucosa nasale (rinite atrofica).
  5. Antistaminici per os, utilizzati nei casi di rinite allergica, congiuntivite allergica, orticaria e prurito. Prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previsti dalla nota 89 dell’Aifa.
  6. Spray nasali a base di ipratropio bromuro, nei pazienti con rinite vasomotoria.
  7. Antivirali oftalmici in gel o collirio, utilizzati nel trattamento delle cheratiti acute superficiali.
  8. Antistaminici e decongestionanti in collirio per uso oftalmico, anche in associazione, utilizzati nei casi di congiuntivite allergica e congestione oculare.
  9. Gastroprotettori per os, prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previste dalle note 1 e 48 dell’Aifa. Si precisa, inoltre, che la prescrizione dell’associazione misoprostolo + diclofenac potrà essere rimborsata solo se non rientrante nelle condizioni previste dalla nota Aifa 66.
  10. Antinfiammatori non steroidei (FANS) per os, prescrivibili dal Ssn nelle categorie di pazienti previsti dalla nota 66 dell’Aifa.

QUESTO L’ELENCO COMPLETO

Per la richiesta l’avente diritto potrà avvalersi del

modello FAC-SIMILE di richiesta di rimborso INAIL

debitamente compilato e trasmesso all’INAIL.