Denuncia malattia professionale
Questo tipo di denuncia impone all’INAIL di verificare la sussistenza o meno di una malattia riconducibile all’esposizione lavorativa per causa non violenta (la causa violenta caratterizza e distingue la malattia professionale dall’infortunio sul lavoro).
Classificazione delle malattie professionali
Le malattie professionali vengono classificate secondo il c.d. “sistema tabellare”; cioè si distinguono in malattie professionali tabellate e malattie professionali non tabellate.
La Corte di Cassazione fornisce precise indicazioni sulla necessità che, in caso di insorgenza di una malattia non tabellata, ma ipoteticamente riconducibile ad origine scaturita dallo svolgimento dell’attività lavorativa, la prova della causa di lavoro grava sul sul lavoratore, ma deve essere valutata, per il nesso causa-effetto, in termini di ragionevole certezza.
Serve quindi quantomeno un elevato grado di probabilità.
Il giudice dovrà quindi non solo consentire al lavoratore di proporre tutti i mezzi di prova, ma considerare il livello di probabilità del nesso causale avvalendosi, se del caso, anche del consulente tecnico.
Questa probabilità dovrà tenere conto anche delle dinamiche ambientali e di stile di vita dell’assicurato.
Per fare un esempio classico, l’ispettore dell’INAIL o dell’Ispettorato del Lavoro, dopo avere redatto quasi tutta la dichiarazione del lavoratore il quale, lamentando una ipoacusia (sordità) afferma di avere lavorato con macchine notoriamente rumorose (si pensi ad un martello pneumatico), è solito divagare con domande del tipo: – ma lei è appassionato di sport? e che cosa pratica? anche i suoi figli? che bello! La caccia le piace, ci è mai andato? è mancino?
Dalle risposte riesce, talvolta, a dimostrare che la sordità all’orecchio sinistro di un lavoratore mancino è dovuta alla sua pratica di abituale cacciatore essendo la patologia localizzata solo sul lato sinistro (mancino appunto).
Riconoscimento malattia professionale: valutazione del medico
Il medico che rileva la probabilità di una malattia professionale non può limitarsi al solo elenco delle c.d. malattie professionali tabellate, ma deve concretamente valutare la probabilità che la patologia riscontrata sul suo paziente sia verosimilmente riconducibile, quanto al nesso tra causa ed effetto, a ragioni lavorative. Infatti il certificato medico non attesta (né potrebbe farlo con valenza amministrativa) la malattia professionale, ma solo la sospetta malattia professionale.
Sarà l’INAIL il soggetto che, valutando lo stato degli atti e degli accertamenti medici anche precedenti e successivi, stabilirà se si tratta o meno di malattia contratta in occasione o per effetto dell’attività lavorativa.
Da quanto sopra si capisce come le malattie tabellate sono solo una parte di un contenitore più grande la cui determinazione viene lasciata agli operatori del settore medico, amministrativo (INAIL) e giuridico. I patronati sono ottimi operatori che gratuitamente svolgono un ruolo fondamentale in tutto il settore previdenziale e del lavoro.
Così rientrano tra le fattispecie di malattia professionale anche i casi di Mobbing o Straining.
La Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole.
Chi deve attestare l’esistenza di una malattia professionale.
Il medico certifica il sospetto di malattia professionale .
Il medico può essere quello di famiglia o lo specialista od anche il medico dell’azienda o la USL od il pronto soccorso; qualunque medico che riconosca la riconducibilità di una patologia all’esposizione lavorativa ad agenti patogeni o stressogeni.
E’ il medico, dunque, che deve consegnare al lavoratore il primo certificato di rilievo di sospetta malattia professionale per poi procedere (cosa che avviene raramente) con la denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai servizi USL di prevenzione, all’INAIL ed ai competenti centri regionali ove appositamente istituiti. In alcuni casi specificati in elenchi speciali la denuncia deve essere presentata anche al Pubblico Ministero.
In ogni caso anche il datore di lavoro, se viene a conoscenza dell’esistenza di una malattia professionale, deve attivarsi facendone denuncia all’INAIL.
Ricevuto dal lavoratore il primo certificato medico di sospetta malattia professionale, il datore di lavoro ha cinque giorni di tempo per presentare la denuncia di malattia professionale direttamente dalla piattaforma informatica dell’INAIL.
A quel punto partirà l’istruttoria dell’Istituto volta a verificare sia l’esistenza della malattia che la sua relazione conseguenziale (c.d. nesso eziologico) con l’esposizione lavorativa.
E’ sempre consigliabile che il lavoratore sia seguito nella procedura o da uno studio legale od anche, almeno per queste prime fasi, da un istituto di patronato.
A seguire le principali normative di riferimento che disciplinano la fruizione e le procedure relative alla malattia professionale ed alle sue articolazioni giuridiche.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico (9/p). Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio. Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.
La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie (9/q). Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all’estero. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
68. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all’infortunato stesso un’indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell’inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell’indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l’indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell’infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul molo o sulla licenza. Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.
74. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro (9/cost). Quando sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall’undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall’ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento (10/q). Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori a tale cifra (10/qq). A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7. Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
112. L’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (11/g) (13/cost). L’azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento (11/h). Le azioni spettanti all’Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall’azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11. La prescrizione dell’azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all’indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l’azione giudiziaria in conformità delle relative norme. Il giudizio civile di cui all’art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile
125. Le indennità dell’assicurazione assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell’intera retribuzione.
135. La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l’assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all’Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico
136. Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell’inabilità può essere ridotto con l’abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell’esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d’opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d’opera sarebbe ridotto con l’abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta. Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall’Istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dall’art. 87; il collegio determina la misura della riduzione della rendita.
137. La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l’Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento di essa. Se l’Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l’assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell’art. 104. Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del presente articolo, dall’Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l’Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa. La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l’ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita. La relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente.
184. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1) e 2) dell’art. 127 hanno l’obbligo di denunciare alla gestione per l’assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subìto un’inabilità permanente di almeno, l’ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
250. La denuncia al medico da parte dell’ammalato s’intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell’ammalato all’ambulatorio. Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di quindici giorni da quello dell’astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia. La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l’assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui è presentata all’Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.
253. La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanente di grado superiore al venti per cento. Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all’art. 231, debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
D.Lgs. 23-2-2000 n. 38.
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2000, n. 50.
13. Danno biologico.
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’àmbito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione (3/a).
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (3/b).
4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita.
8 Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3
16. Compiti del Casellario. 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti: a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo; b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati; c) favorire l’integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere previdenziale. 2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
18. Obblighi e diritti degli utenti. 1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d’invalidità o di morte, comunque accertati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. 2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull’esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo. 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22. 4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario. 5. Per consentire l’adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
26. Verifiche ispettive per l’evasione e l’elusione assicurativa. 1. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell’àmbito di piani di attività concordati con l’INPS.

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