INPS condannato alle spese per sospensione DURC


La vicenda nasce da una serie di procedimenti attivati con urgenza davanti al Giudice del Lavoro di Catania perché di fronte a situazioni in cui l’INPS non poteva negare il DURC lo ha fatto. Questo è avvenuto ripetutamente per quattro volte e per quattro volte  l’azienda ha dovuto attivarsi sotto il profilo legale.

Purtroppo la vicenda nasce dalla cronica inefficienza degli uffici dell’INPS Catania che si ostinano ad attivare le procedure di sospensione del DURC per verificare quanto già invece risulta in atti del proprio ufficio.

Le procedure sono ormai note, inps online, inps on line, inps servizi on line, inps servizi online, INPS DURC o comunque si vogliano indicare si tratta di procedure capaci di innescare meccanismi in grado di affondare una solida azienda in pochissimo tempo.

Da qui l’importanza di trattarne gli ambiti di applicazione e i rimedi di fronte al ripetersi di episodi di blocco del DURC non in linea con le norme che ne prevedono l’emissione.

Vada per la prima e la seconda istanza proposta davanti al Giudice del Lavoro per un blocco del DURC non rispondente al decreto che ne prevede l’emissione, sol perché si ha ormai la cattiva abitudine di tollerare le inefficienze dei sistemi burocratici con totale assuefazione di contribuenti e professionisti.

Certo è che dopo due ricorsi all’art.lo 700 c.p.c. l’INPS avrebbe dovuto attivarsi per evitare il ripetersi dei disguidi e invece così non è stato. Le spese sono state compensate dal Tribunale in occasione del primo, del secondo e infine anche del terzo ricorso. La quarta volta però qualcosa è cambiato; vediamo cosa, come e perché.

Il tutto deriva dalla pendenza di un ricorso amministrativo prima e giudiziale tutt’ora in corso relativamente ad un merito oggetto di un processo pendente.

Relativamente al primo, al secondo ed infine al terzo episodio di blocco del durc l’ordinanza del Tribunale di Catania ha compensato le spese. Poi qualcosa è cambiato.

Nei primi tre casi il Tribunale ha compensato le spese adducendo ragioni che inducono a tollerare la perenne inefficienza dell’INPS.

Un istituto che ha ripetutamente tenuto temporaneamente ferma la vigenza del DURC di un’attività che opera esclusivamente in ambito pubblico, nonostante ci fosse una causa in corso notificata da tempo e nonostante vi fosse già stato un precedente alcuni mesi prima durante la pendenza di un ricorso amministrativo.

La verità si ritrova sempre nella semplicità e non nella complessità e confusione delle cose”, sosteneva Isaac Newton, uno che di leggi – universali – qualcosa ancora oggi avrebbe da insegnarci.

Sulla base di questa affermazione (che condividiamo pienamente nella sostanza e nelle innumerevoli declinazioni applicabili ad ogni ambito dello scibile umano, n.d.r.), ci domandiamo cosa avrebbe detto il grande matematico e fisico leggendo le ragioni di cui trattano ormai quasi tutte le pronunce dei vari tribunali che decidono contro l’INPS  e per la cui trattazione ci avvaliamo di una delle tante pronunce, ovvero dell’ordinanza 700 emessa il 12 agosto scorso dal Tribunale del Lavoro di Catania, che riportiamo nella sua interezza, in allegato a questo articolo.

Sospensione Durc: la vicenda

Come possiamo leggere direttamente nell’ordinanza del tribunale, in data 1 giugno 2022 “la Ricorrente ha ricevuto da parte dell’INPS un invito a regolarizzare derivante da un verbale ispettivo oggetto di impugnazione, prima, in sede amministrativa e, poi, in sede giudiziaria, subendo nelle more dell’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva il blocco del DURC, così come si era già verificato circa tre mesi prima in conseguenza della trasmissione, sempre da parte dell’INPS, di altro invito a regolarizzare che, parimenti, ha implicato il rilascio del DURC negativo, per cui era stata costretta ad agire in via cautelare per conseguire il documento in parola, per quanto poi tale giudizio si è concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per esser stata integralmente soddisfatta la propria pretesa dall’INPS”.

Per comprendere a fondo la gravità di una situazione come questa, è necessario far presente che la Ricorrente svolge attività in subappalto solo per lavori speciali in ambito pubblico ed ha in corso numerosi contratti i cui flussi economici non consentono ritardi da parte dei soggetti per legge tenuti a condizionare ogni movimento nei pagamenti, contratti e rinnovi al DURC.
Ovviamente, “a fronte del mancato rilascio del DURC la società si trova costretta ad avere tutti i pagamenti bloccati e, di conseguenza, si trova nell’impossibilità di proseguire i rapporti necessari a salvaguardare le esigenze economiche non solo dell’azienda ma anche delle quaranta famiglie dei propri dipendenti

Entrando nelle pieghe della questione, c’è da dire che alla data del 1° giugno 2022 l’INPS aveva già ricevuto, da quasi un mese, sia la notifica del ricorso di merito (relativo alla medesima pretesa cui lo stallo amministrativo sta facendo riferimento), sia la notifica del Decreto di fissazione dell’udienza di merito effettuata non ad una Pec qualunque ma a quella istituzionale così come inserita nel REGINDE PUBBLICO a norma di legge.

E quando siamo in presenza di una notifica della pendenza giudiziale, la legge non solo consente la verifica in tempo reale come stabilito all’art. lo 4 del D.M. 30 gannaio 2015, ma non concede spazi per disattendere quanto previsto dall’art. lo 3 del medesimo decreto.

Infatti, i commi 3 e 4 del suddetto articolo prevedono che:

  1. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all’art. 7.
  2. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Quanto al comma 3, l’invito a regolarizzare non poteva essere emesso in quanto lo stesso è legittimo solo quando non “sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale” (Art.lo 4 comma 1 del predetto D.M. 30 gennaio 2015). Di conseguenza, anche la procedura di cui al comma 4 non è ammissibile.

E né il comma 3 né il 4 riguardano la posizione della ricorrente.

Sembra assurdo quindi che la difesa abbia dovuto interessare l’INPS per chiedere l’osservanza della legge.

Assurdo anche che a fronte del rinvio dei documenti processuali di merito avvenuto alle ore 9:22 del 10 giugno 2022, la DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA RESPONSABILE GESTIONE DEL CREDITO dell’INPS nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, abbia risposto: “Nella precedente risposta, è stato evidenziato che: Non è possibile procedere al riscontro della presente in assenza di dati identificativi dell’azienda interessata (codice fiscale). Potrà inoltrare nuovamente richiesta di verifica con i dati utili alla consultazione degli archivi, per il dovuto riscontro. Nella presente, il dato richiesto per la consultazione degli archivi non è stato ancora comunicato. Distinti saluti”.

Assurdo che il funzionario abbia ignorato completamente o sia stato non informato di tutti i riferimenti alle Pec precedenti, alle notifiche ed anche agli allegati dell’e-mail della stessa mattina, non essendo accettabile l’imposizione delle sole regole della sua “_precedente risposta_”

Eppure, le cose sono andate esattamente così.

Ribadiamo di ritenere assolutamente che la verifica in tempo reale degli articoli 3 e 4 del D.M. 30 gennaio 2015 non richiede alcuna attività da parte del contribuente e l’invio di una diffida e i suoi solleciti non possono comportare uno stallo equivalente ad un blocco del DURC: il testo dell’art.lo 3 del predetto D.M. 30 gennaio 2015 non lascia spazio ad equivoci: una volta effettuata la notifica degli atti giudiziari alla Pec istituzionale (in data 5 maggio 2022 ) ed ad abundantiam anche alla direzione provinciale INPS di Catania, null’altro è dovuto ai fini del DURC. Inoltre, l’attivazione della procedura di invito a regolarizzare è contraria a quanto previsto dall’art.lo 4 del D.M. 30 gennaio 2015 ed al tempo stesso afflittiva.

Essa impone alla ricorrente un ingiusto stallo economico, perché come abbiamo visto, è l’ambito produttivo dei subappalti pubblici che impone alla ricorrente il DURC per la riscossione, per i nuovi affidamenti e per la prosecuzione dei subappalti, come da art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010.

Ne consegue che, in assenza di un immediato intervento emesso d’urgenza, la società ricorrente non solo non potrebbe partecipare alle gare di appalto, ma non potrebbe nemmeno ottenere i pagamenti degli appalti in corso o già portati a termine, con evidenti negative ed irreparabili conseguenze.

La questione è rilevante al fine di una futura azione risarcitoria che il contribuente intende intraprendere contro l’INPS. Tuttavia, al momento l’accertamento dei danni subiti richiede una causa ordinaria la cui durata sarebbe fatale per la sopravvivenza stessa della società.

Da qui la necessità di un provvedimento di urgenza: la società ricorrente ha chiesto testualmente di “disporre, inaudita altera parte e comunque con congruente urgenza, nei confronti dell’INPS o di chicchessia, qualunque provvedimento che produca gli effetti immediati di regolarità contributiva della società ricorrente ovvero qualunque altro provvedimento che allinei il comportamento dell’INPS al D.M. 30 gennaio 2015 articoli 3 e 4. Quindi condannare l’INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, I.V.A e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014 oltre al risarcimento del danno ex art.lo 96 c.p.c. avendo la ricorrente subito la reiterazione di un comportamento contrario alle disposizioni sopra richiamate ed essendo dimostrato che l’INPS ha disatteso tutte le comunicazioni che, in eccesso di abbondanza, questa difesa e l’azienda si sono prodigate a fornire in tempo utile affinché i disguido durato da gennaio fino ai primi di marzo 2022 si ripetesse”.

Come si è conclusa la vicenda? Continuando a riportare testualmente dall’ordinanza del tribulane di Catania leggiamo che:

In data 27.06.2022 si è costituito nel presente giudizio l’INPS depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, tra l’altro, ha dedotto che “A seguito di riesame della posizione contributiva dell’opponente è stato emesso Durc INPS_31530087 con esito regolare ed è stata disposta la sospensione dell’inadempienza di cui al verbale ispettivo. Allo stato invero l’inadempienza è sospesa (quindi neutralizzata a fini Durc) per R.G. 3207/2022”.
Conseguentemente, l’ente previdenziale ha chiesto la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di lite.

Gli esiti e la risposta del giudice

Sempre riportando testualmente dall’ordinanza in oggetto:

In punto di diritto, giova ricordare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima quando:

  1. a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
  2. b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull’essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).

Nella fattispecie concreta, alla luce delle risultanze processuali, resta accertato l’intervenuto rilascio, da parte dell’INPS, a favore della ditta ricorrente, del DURC attestante che quest’ultima “risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.”.

Il conseguimento di tale attestazione ha soddisfatto in modo pieno ogni pretesa della società resistente sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sicché può certamente statuirsi inter partes la cessata materia del contendere.

E per la decisione del Tribunale in merito alla regolamentazione delle spese processuali?

È questo l’aspetto che ci lascia perplessi e che pone questioni sul perché il Tribunale (ma in genere quasi tutti i tribunali d’Italia) abbia tollerato l’inefficienza dell’INPS così incentivandone la cristallizzazione metodica.

Leggiamo infatti nelle ragioni dell’ordinanza che:

[..] la regolamentazione delle spese processuali che, attenendo alla distribuzione dei costi oggettivi del procedimento sostenuti tra le parti, va condotta dando applicazione al principio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 28.03.2001, n.4485; Cass. 16.10.2012, n.17683).

A tal fine, non può trascurarsi che il d.l. 20.03.2014 n. 34 conv. in l.16.05.2014 n. 78 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, all’art. 4 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: … b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare …”.

Con la circolare del 26.06.2015 n.126, l’INPS ha ribadito che “A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line””

Ma soprattutto ci stupisce quanto segue in merito al fatto che l’assurda richiesta del codice fiscale è stata giustificata dal giudice per la “oggettiva complessità dell’apparato organizzativo dell’ente previdenziale”:

Fermi tali rilievi ed avuto riguardo alla oggettiva complessità dell’apparato organizzativo dell’ente previdenziale, la richiesta del codice fiscale identificativo dell’azienda ricorrente avanzata da parte dell’ente previdenziale in sede amministrativa con la nota versata dalla ricorrente quale all. 14, non appare pretestuosa o dilatoria, e tenuto conto della successiva condotta assunta dall’INPS il 14.06.2022 all’atto della lavorazione del pratica amministrativa aperta in conseguenza del separato ricorso giudiziario proposto dalla società al fine di sentire statuire l’infondatezza della pretesa contributiva avente origine dal verbale ispettivo del 21.07.2021, le spese del presente procedimento –iscritto a ruolo il 14/15.06.2022 e notificato a parte resistente il 20.06.2022- possono restare per intero compensate tra le parti.

Il quarto ricorso art.lo 700 c.p.c. è stato accolto e l’INPS è stato finalmente condannato alle spese legali

Finalmente di fronte all’ennesima sceneggiata in cui l’INPS prima sospende il rilascio del DURC e poi, con la causa in corso, procede all’emissione con esito positivo delle regolarità contributiva del contribuente con l’ordinanza datata 2 dicembre 2022 che si pubblica nel presente articolo.

La terza ordinanza che compensa le spese legali.

ORDINANZA_ART._700 (1)

La quarta ordinanza che condanna l’INPS al pagamento delle spese legali.

ORDINANZA DURC TRIB. CATANIA

Certamente una più efficiente macchina amministrativa è il passaggio necessario per un sano sviluppo economico e, il sistema giudiziale, ne è perno fondamentale.

Ora rimane da valutare una richiesta di risarcimento del danno; quantomeno per le chances perdute o per la perdita di immagine.

Pur contenti dell’esito della quarta iniziativa, crediamo che, allo stato delle cose, anche Isaac Newton avrebbe qualcosa da ridire.


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.