Durf e appalti: nuova normativa e adempimenti per i committenti


Appalti. Il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) diventa protagonista, insieme al DURC, nella tutela della sicurezza sociale del lavoratore.

Nuove regole e adempimenti negli appalti

Nuove regole  e adempimenti negli appalti sono state introdotte  dall’art.lo 4 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con la legge 157 del 19 dicembre 2019.

Questa nuova normativa ha regolamentato la materia della regolarità fiscale negli appalti con l’art.lo 17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) in materia di “ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

Dopo la parentesi del COVID (per effetto del decreto liquidità convertito con la legge n. 40 di conversione del decreto Legge n. 23 articolo 23) riprende il suo corso la disciplina del DURF.

Le nuove regole del DURF impongono ai committenti di verificare, con petulante celerità e frequenza, il regolare versamento delle ritenute a favore dei lavoratori occupati dalle imprese impiegate nel sistema degli appalti e/o servizi relativi a procedure pubbliche.

Non ci sono presunzioni di regolarità fiscale di tipo assoluto, tuttavia esiste un alleggerimento nelle procedure dimostrative di regolarità nei casi in cui l’impresa che ha fornito il servizio od ha preso parte all’appalto/subappalto abbia una anzianità attiva di almeno tre anni e non sia debitrice a stato ed enti, per iscrizioni esigibili nei ruoli degli agenti della riscossione di natura previdenziale, assicurativa e fiscale, superiori ad € 50.000,00.

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Chi è soggetto alla nuova normativa

La nuova normativa prende in considerazione coloro che affidano il compimento di una o più opere o di uno o piu’ servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Cosa devono fare i committenti

I committenti sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e’ effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente.

Una delle più importanti considerazioni merita il fatto che tutto questo deve avvenire senza alcuna possibilità di compensazione.

Cosa sono tenute a fare le imprese appaltatrici

La nuova normativa introduce il diritto del committente di riscontrare l’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei versamenti contributivi e fiscali, da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici.

Queste, infatti, quali imprese appaltatrici, sono tenute a trasmettere al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) le deleghe di pagamento fiscale e previdenziale e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

I riscontri da parte del committente

Di per sé la norma non è chiarissima, tuttavia è evidente lo scopo di consentire l’esatta ricostruzione certificativa della corrispondenza tra la posizione retributiva e quella contributiva e fiscale del singolo lavoratore interessato dall’attività di cui il committente deve conoscere gli ambiti retributivi.

Questo riscontro, infatti, non può essere certificativo se non suffragato da altri elementi come la copia del LUL, dei flussi emens, delle buste paga ed anche di tutti quegli elementi che possano consentire una ricostruzione certificativa inerente il soggetto che ha lavorato e le relative sue giornate di attività specificamente considerate.

Si deve quindi considerare questa normativa anche come completamento di quanto era già previsto dall’art.lo 29 del decreto legislativo 276/2003 (c.d. legge Biagi) che stabilisce, fino a due anni successivi alla cessazione dell’appalto, una obbligazione in solido per il committente, relativamente alle retribuzioni ed alle contribuzioni dovute dal datore di lavoro.

Le conseguenze della mancata dimostrazione di regolarità

Il comma 3, pur confusamente, stabilisce che “nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche’ perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute”.

Le sanzioni

In caso di inottemperanza il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione Durf appalti e adempimenti