Contributo Artigiani: è dovuto o non dovuto?


L’obbligo contributivo da versare all’INPS da parte degli artigiani incide sul DURC; era stato previsto nel 1959 e tutti gli artigiani iscritti all’albo lo versano per farne certificare la regolarità contributiva.

Come nasce la domanda se sia o meno ancora dovuto il contributo artigiani?

Durante un quasi invernale giorno di pioggia ho ricevuto una telefonata da parte di un consulente del lavoro di Napoli il quale voleva scambiare due chiacchiere in merito ad un quesito che gli aveva posto un cliente.

Sull’argomento aveva avuto il piacere (peraltro reciproco) di confrontarsi con qualcuno che avesse una esperienza ed una visione diversa.

La questione mi appariva un po’ confusa tanto che gli ho subito illustrato la difficoltà che avevo avuto fino a quel momento ad individuare la genesi dell’obbligo assicurativo che mi appariva essenziale per arrivare ad una possibile soluzione.

Preannunciandogli che la questione interessava anche me in quanto avevo da risolvere un problema con una sede provinciale dell’INPS che aveva riscosso per anni i contributi di un artigiano senza contabilizzarli nel profilo pensionistico in quanto la sede era stata variata in altra provincia, gli ho quindi chiesto qualche ora per un veloce approfondimento.

Contributo artigiani: dopo l’approfondimento questo il risultato

L’art.lo 1 della legge 4 luglio 1959 n. 463 aveva previsto che:

“L’assicurazione  per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti e’ estesa  ai  titolari  di imprese artigiane soggetti all’assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall’articolo 1, ultimo comma, della legge medesima.

L’assicurazione  di  cui  al  precedente  comma,  in quanto non sia diversamente  disposto  dagli  articoli seguenti,  e’ regolata dalle norme  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.”

Prendo atto del contenuto della norma e quindi vado a consultare questa legge 1533 del 1956.

Anche questa norma è molto chiara perché riporta che “L’assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani e che agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli art.li 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell’artigianato.” .

Fino a qui tutto chiarissimo se non che guardando meglio l’aspetto normativo viene fuori che l’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 212 ha abrogato tutta la legge 1533 del 1956.

Quindi le fondamenta della norma che prevede l’obbligo assicurativo per i titolari di impresa artigiana va sicuramente rivista alla luce di questo ultimo aspetto.

La riflessione che ne deriva, certamente in parte provocatoria, ma non troppo, è che l’obbligo di iscrizione e pagamento del contributo IVS artigiani potrebbe essere stato cancellato con l’entrata in vigore della legge 112 del 13 dicembre 2010.

La questione desta un certo interesse in quanto potrebbe costituire un ”BUG”  normativo che qualcuno certamente si precipiterà a colmare, ma che lascia perplessi circa l’approssimazione con la quale le piccole e medie imprese vengono trattate.

In teoria, se la questione fosse presa in considerazione nel senso seppure definito “provocatorio” sopra considerato, si potrebbero verificare scenari paradossali e, giudizialmente, pieni di sorprese.

Provocazione o realtà?

Per entrare nei meandri di questa riforma dovremmo analizzare altre norme che specificano più in dettaglio gli aspetti abrogativi.

Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 290, supplemento ordinario:

«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). – 1. Ai fini e per gli effetti dell’art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell’allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e’ indispensabile la permanenza in vigore.

seguono gli articoli fino a 16 poi

Articolo 17.

Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonche’ le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali; e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

La confusione è servita.

Infatti la legge abrogata non è, per la parte che ci interessa, una disposizione in materia previdenziale e assistenziale, ma ne costituisce soltanto un riferimento specificativo.

In ogni caso si evidenzia sempre più la grande confusione normativa che avvolge fumosamente tutta la materia della contribuzione, delle assicurazioni sociali e della previdenza in genere.