Il “fondo sanitario” è sindacato o impresa ?


I fondi sanitari vengono costituiti sia da ordinarie impresi di assicurazione sia dalle organizzazioni sindacali che stipulano i contratti collettivi normalmente individuati per i vari settori.

L’ufficiale scopo costitutivo è sempre l’offerta di “prestazioni integrative” rispetto a quelle già fornite dal servizio sanitario nazionale.

Le riforme che hanno avuto come riferimento la tutela sanitaria sono la legge 833 del 1978, il D.Lvo 502 del 1992 ed infine il D.Lvo 229 del 1999 che ha introdotto un sistema di fondi sanitari integrativi volti ad incoraggiare la copertura di servizi integrativi del già operante sistema pubblico.

E’ con il Decreto Sacconi del 27 ottobre 2009 che si giunge alla definizione dei fondi sanitari divisi per enti, casse e società di mutuo soccorso (art.lo o 51 comma 2 lettera a TUIR) da un lato e fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati a norma dell’art.lo 9 del D.L.vo 502/92 riferibili all’art.lo 10 comma 1 lettera e-ter del TUIR.

I fondi sanitari di derivazione sindacale

Nell’ambito della contrattazione collettiva quale fonte espressa nel testo dei vari contratti collettivi il pagamento del premio di solito è posto principalmente o totalmente a carico del datore di lavoro.

Questo tipo di organismi (quelli di contrattazione collettiva) nascono e si spendono come soggetti aventi la natura giuridica di associazione non riconosciuta che, quindi, non persegue fini di lucro.

La presente trattazione si occupa di questo tipo di organismi.

La struttura del rapporto che di solito emerge da contesti di questo tipo è un rapporto a tre nell’ambito del quale vi sono il datore di lavoro, il lavoratore ed il fondo sindacale assicurante.

Il datore di lavoro è il contraente che aderisce al fondo pagando i canoni assicurativi.

Il Fondo Sanitario è il soggetto che a fronte del versamento dei premi assicurativi dovrebbe garantire le prestazioni.

Il lavoratore risulta quindi essere il terzo beneficiario delle prestazioni.

La definizione del contratto di assicurazione è precisata nell’art.lo 1882 del codice civile:

  • L’assicurazione e’ il contratto col  quale  l’assicuratore,  verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato,  entro  i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un  capitale  o  una  rendita  al  verificarsi  di  un  evento attinente alla vita umana.

L’impresa di assicurazione è esercitabile solo da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni  con l’osservanza delle leggi speciali che ne regolano obiettivi e funzioni (1883 c.c.), così come anche le società cooperative a responsabilità limitata e le mutue assicuratrici (2325 c.c., 2511 c.c. e 2546 c.c.).

Secondo quanto previsto dall’art.lo 1886 del codice civile le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e, in mancanza, si applicano le regole dell’art.lo 1882 e seguenti del codice civile.

A norma dell’art.lo 1888 del codice civile l’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

Il contratto sanitario a favore di terzo quale strumento giuridico utilizzato dalla contrattazione collettiva

L’istituto del contratto a favore di terzo non è un contratto tipico e quindi non ha una sua speciale disciplina.

Per la sua regolamentazione si deve quindi fare riferimento alle posizioni similari.

Si tratta, infatti di un istituto che storicamente non ci appartiene tant’è che nel diritto romano ogni pattuizione a favore di terzo era considerata affetta da nullità e così è stato fino ad una timida introduzione del codice del 1865 che con il suo articolo 1128  ne prevedeva la revocabilità ed una tenue resilienza.

Solo con il codice civile del 1942 è stato possibile fare riferimento all’art. 1920 che ne afferma sia la piena validità dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo con acquisizione del terzo di un proprio diritto ai vantaggi dell’assicurazione.

Anche l’art.lo 1975  prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia a favore di un terzo.

L’art.lo 1877 fornisce la possibilità di risoluzione del contratto di vitalizio nel caso in cui il promittente non garantisca o diminuisca le garanzie pattuite.

Fondo sanitario: le leggi speciali sulle assicurazioni

Le leggi speciali sono confluite nel Codice delle assicurazioni private approvato dal D.L.vo 209 del 2005 rimaneggiato con la legge 4 agosto 2017 n. 124.

L’articolo 30 bis del Codice delle assicurazioni stabilisce, tra l’altro, che:

  1. L’impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
  2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’impresa o altre funzioni fondamentali.
  3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:

a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;

b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);

c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;

d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

e) gestione dei rischi operativi;

f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio”.

Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l’impresa deve valutare regolarmente anche la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all’estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-quater, la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato e l’impatto di un azzeramento dell’aggiustamento di congruità.

L’impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell’equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso la sede.

Una impresa assicuratrice è tenuta ad investire tutti gli attivi in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi.

La stesse ne deve tenere opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.

In caso di conflitto di interessi, l’impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell’impresa garantisce che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative (art.lo 37 ter del Codice delle assicurazioni).

Il particolare caso dei fondi sanitari integrativi previsti da alcuni CCNL

Nel sistema giuridico italiano si sono via via inserite alcune strutture che, dichiarando di agire nell’interesse di imprese e lavoratori, sembrano discostarsi, e non poco, dall’ordinario sistema assicurativo.

In un ordinario contesto assicurativo l’unilaterale riduzione delle prestazioni può innescare l’intervento delle autorità di vigilanza oltre a produrre conseguenze anche sul piano del rapporto contrattuale tra assicurante ed assicurato.

Nel mondo delle associazioni che si dichiarano avere natura sindacale il fenomeno che si sta verificando è tutt’altro che rassicurante.

Si deve infatti premettere che tutto viene gestito senza che vi sia alcuna possibilità di verifica diretta di gestione da parte dei soggetti paganti e senza che questi soggetti possano avere titolo per verificare la corretta gestione ed il rispetto di un adeguato onere di destinazione dei fondi raccolti.

In un contesto assicurativo ordinario le persone fisiche, quelle giuridiche e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori avrebbero la possibilità di proporre reclamo ai sensi dell’art.lo 7 del Codice delle assicurazioni ovvero di attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dall’art.lo 187 ter.

In un contesto ordinario l’assicurato potrebbe poter attivare il diritto di accesso agli atti previsto dall’art.lo 146 del Codice delle assicurazioni.

In un contesto ordinario l’assicurato ha diritto di ricevere una adeguata documentazione informativa  (art.lo 185).

In un contesto ordinario i distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti mediante comunicazioni corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete (art.lo 119 bis).

Le comunicazioni pubblicitarie dovrebbero sempre essere chiaramente identificabili come tali e non si comprende quindi come siano ammissibili pubblicità di prodotti sindacali e quindi non commerciali che spesso vengono promossi sui media. Le operazioni pubblicitarie e di promozione dei prodotti assicurativi dovrebbero rispondere ai criteri dettati dal titolo XIII (art.lo 182 e segg.) del Codice delle assicurazioni.

La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione, infatti, dovrebbe rispettare precisi canoni di correttezza dell’informazione e di conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.

Ne consegue che se un ente bilaterale (quale è un fondo sanitario integrativo) affermasse l’obbligatorietà della stipula della polizza e si proponesse quale soggetto al quale inderogabilmente si deve aderire per obbligo di legge, si pone un serio problema non solo di qualificazione soggettiva dello stesso, ma anche e soprattutto di verifica dell’applicabilità o meno del predetto art.lo 182 e segg. del Codice delle assicurazioni.

Il divario tra le assicurazioni ordinariamente disciplinate dalla vigente normativa ed alcuni fondi sanitari

È sempre più diffusa la notizia che alcuni fondi sanitari che si reputano di natura sindacale procedano ad intimare alle singole aziende il pagamento delle quote di iscrizione vantandone l’obbligatorietà normativa.

In questi casi è facilmente intuibile che un conto è aderire ad un fondo sanitario in modo volontario, un altro conto è pretendere il pagamento da parte di datori di lavoro e lavoratori a prescindere dalla loro richiesta e solo sulla presunzione che le parti siano tenute ad applicare questo o quel contratto collettivo.

La questione di fondo è legata ad un aspetto fondamentale; obbligatorietà e controllo sono concetti legati l’uno all’altro.

Sotto il profilo giuridico qualunque ente bilaterale (quale è un fondo sanitario integrativo previsto dal ccnl) non è soggetto ad alcun altro controllo se non quello dei “soci”  ovvero sindacati costituenti.

Ne consegue che se del controllo o del potere di verifica interna del rispetto degli oneri di destinazione può essere legittimato solo il socio sindacale il rapporto rimane fortemente sbilanciato ed a totale sfavore di un contraente e di un beneficiario non aderente ad almeno una delle associazioni “socie”.

E’ quindi giuridicamente inconcepibile che vi possa essere un obbligo assicurativo a favore di un preciso fondo sanitario di natura collettiva che non sia basato esclusivamente su basi di adesione volontaria.

Esempi pratici per capire che cosa sta avvenendo

E’ sempre più frequente la notizia che alcuni fondi sanitari integrativi, dopo anni di prelievo, hanno deciso di comunicare ai lavoratori la riduzione delle prestazioni (vedasi il recente caso di Metasalute pdf e le relative polemiche che intorno ad esso si sono sollevate https://sindacatounaltracosa.org/2021/12/17/cosa-accade-a-metasalute/ ).

Con un comunicato del 31 ottobre 2012 la FIOM CGIL già contestava i contenuti di un contratto considerandolo svuotato di ogni valore e, nella piena consapevolezza del fatto che l’adesione non poteva essere altro che volontaria, invitava le lavoratrici e i lavoratori a non aderire a Metasalute e a esigere, anche sul tema, chiarezza, trasparenza e confronto in assemblee unitarie sui luoghi di lavoro.

La Fiom riteneva necessario aprire vertenze per raggiungere intese aziendali e/o territoriali,

sviluppando e generalizzando esperienze e accordi esistenti, dove risultino evidenti per ottenere:

  • la difesa del sistema sanitario pubblico e la richiesta di prestazioni sanitarie integrative,
  • la definizione e l’integrazione delle prestazioni integrative con i sistemi sanitari regionali che sono tra loro diversi,
  • le forme di partecipazione e di controllo da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il tutto veniva preceduto dalla critica per un possibile utilizzo ed uno spostamento di risorse pubbliche a favore di strutture sanitarie private e ad un sistema di controllo pubblico che “ha mostrato inefficienza e complicità diffuse”.

Di fatto la FIOM CGIL rilevava lasciava trapelare il timore di tentativi di demolizione di quel sistema di sanità pubblica nazionale che con la legge 833/78 era già coordinata dallo stato e affidata direttamente alle Regioni.

Il FONDO EST, per fare un altro esempio, è stato costituito in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L) per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004, con stesura firmata in data 14 luglio 2005 e successivi rinnovi nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003, con stesura firmata in data 17 maggio 2005 ed i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell’8 febbraio 2018 e per i dipendenti delle imprese di Viaggi e Turismo del 24 luglio 2019 è costituito l’”ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI” e, in forma abbreviata, “FONDO EST”, in seguito chiamato “Ente”.

L’Ente dichiara di avere natura paritetica tra le parti datoriali dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra e del CCNL della distribuzione moderna organizzata (DMO) nonché le parti dei lavoratori firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra.

L’Ente, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del codice civile, dovrebbe quindi avere natura giuridica di associazione non riconosciuta e, quindi, non dovrebbe persegue finalità di lucro.

L’art.lo 37 del codice civile stabilisce che I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.

Il successivo articolo 38 prevede che Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Sono Soci dell’Ente: Confcommercio – Imprese per l’Italia, FIPE, FIAVET, FederDistribuzione, FILCAMS-CGIL,

FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

L’articolo 4 dello statuto stabilisce che all’Ente aderiscono le Imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ed i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo e per i dipendenti delle imprese di Viaggi e Turismo, di cui all’art. 1, nonché le Imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO);

Ovvero, previo parere vincolante dell’assemblea dei soci, i Contratti collettivi nazionali di lavoro di settori che lo prevedano esplicitamente, a parità di contribuzione, iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (ad esclusione dei Quadri e Dirigenti), che assumono così la qualifica di iscritti all’Ente e beneficiari delle prestazioni. Possono altresì essere iscritti, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento, coloro che, per qualsiasi causa, hanno perso il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e ai quali l’Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione, previo parere vincolante dell’assemblea dei soci.

È espressamente previsto che l’iscrizione all’Ente del lavoratore avvenga secondo le modalità non specificate in quanto delegate al Regolamento di cui all’art. 15 dello Statuto.

L’iscrizione all’Ente, invece, cessa a seguito di:

  • scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell’Ente;
  • cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi.

Lo scopo sociale è dichiarato all’articolo 5 e sarebbe quello di “garantire ai lavoratori iscritti i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa” secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Dalla lettura dell’atto costitutivo del fondo est, ma il principio è da ritenere valido anche per altri fondi sanitari integrativi, la tutela sanitaria sembra essere ancorata su una adesione delle imprese che applicano il contratto collettivo di un determinato settore.

Dette imprese con la loro adesione si impegnerebbero quindi ad iscrivere al fondo i propri lavoratori dipendenti ed a versare per ciascuno la contribuzione per le prestazioni via via stabilite dal fondo stesso.

Di fatto l’adesione oltre ad essere una delega in bianco per la possibilità che strutturalmente ha il fondo di modificare oneri e benefici, costituisce una forma di contratto stipulato a favore di terzo.

L’evidente incoerenza tra il preteso obbligo associativo-assicurativo e l’articolo 36 della Costituzione

L’articolo 18 della Costituzione afferma il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

La base di adesione in ambito sindacale quindi deve essere coerente non solo con la libertà associativa, ma deve rispondere soltanto ad un legittimo interesse delle parti che sono lavoratore e datore di lavoro.

È difficile concepire un interesse dell’associazione in senso di espansione e di incremento di tipo economico venendo infatti in tal modo intaccata la stessa natura sindacale del soggetto che quindi diventa impresa.

Laddove un fondo sanitario collettivo dovesse esigere di imperio la sua pretesa di pagamento del premio lo stesso andrebbe inquadrato come assicurazione privata soggetta al predetto Codice delle assicurazioni.

Il fondo sanitario integrativo di natura collettiva non può sfuggire alla sostanzialità del diverso criterio della facoltatività di scelta delle parti.

Il fondo sanitario integrativo, quale espressione di contrattazione collettiva di nature privatistica, non ha alcun titolo per agire nei confronti dei soggetti che non solo allo stesso legati da un legame contrattuale diretto o derivato. In assenza del vincolo contrattuale sono solo le parti datoriali e singolo lavoratore che possono attivarsi sulla posizione di garanzia che il fondo dovrebbe sostenere.

Saranno le parti (datore di lavoro e lavoratore) che dovranno valutare liberamente la convenienza di un rapporto assicurativo.

Saranno solo le parti   che potranno valutare le garanzie offerte da questo o quel fondo sanitario.

Saranno solo le parti che avranno modo di verificare se le condizioni offerte da questo o quel fono sanitario siano inferiori rispetto a quanto proposto ed offerto dalla libera contrattazione collettiva in un’ottica di rispetto di parametri economici non inferiori a quanto stabilito dall’art.lo 36 della Costituzione.

Per consulenze ed approfondimenti contattare lo studio.


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.