Il maggior rischio dei conflitti di lavoro sono le conseguenze intermedie o indirette. In ambito conflittuale infatti spesso il lavoratore si rivolge al sindacato o alle istituzioni.
Nel primo caso vi è sempre la possibilità di dialogo che è bene sfruttare fino in fondo.
Nel secondo caso, invece, il problema non è tanto la posizione del lavoratore denunciante, quanto i rischi derivanti da accertamenti degli organi di vigilanza, troppo spesso animati da fattori esterni rispetto alle effettive esigenze della richiesta del lavoratore.
Non si deve neppure trascurare la possibilità che il lavoratore denunciante possa avere illustrato alle istituzioni situazioni irregolari solo per mera avversione.
Da ciò la probabilità che un accertamento mirato a dirimere una sola posizione possa sfociare in verbali di più ampia portata e spesso rovinosi.
Tali rischi suggeriscono sempre di valutare la possibilità di intraprendere fin da subito un percorso conciliativo (possibilmente in sedi sindacali o istituzionali) volto a prevenire o confinare le possibili conseguenze. La conciliazione deve essere sempre privilegiata in sede istituzionale in quanto l’art.lo 2113 del codice civile prevede che il lavoratore possa impugnare ogni rinuncia o transazione durante il rapporto di lavoro e fino a sei mesi dopo la sua cessazione ovvero entro sei mesi dalla data della rinuncia o della transazione.
Valutare ogni rischio non vuol dire non far valere le proprie ragioni, ma procedere ad un attento bilanciamento tra costi e benefici che inevitabilmente un conflitto od un giudizio porta con se. Il lavoratore e gli istituti previdenziali difficilmente, in caso di soccombenza, sono condannati a rifondere integralmente le spese legali.
Le cause di lavoro presentano altre caratteristiche.
Le sentenze sono provvisoriamente esecutive:
– Questo significa che in caso di soccombenza chi perde la causa potrà anche fare appello, ma intanto deve pagare. Il problema si pone soprattutto quando una delle due parti non ha niente da perdere perché in questo caso se la causa viene vinta dal nullatenente questo nel frattempo procede con l’esecuzione e si impossessa del denaro. Se poi in appello perde, non avendo niente, niente restituirà.
Il sistema giuridico risulta quindi sbilanciato e di tale eventualità si deve tenere conto prima ancora di prendere qualunque iniziativa.
In una causa di lavoro, chi chiede, normalmente, deve provare le sue ragioni:
– si dice, infatti, che chi agisce ha “l’onere della prova”.
Ci sono anche situazioni che invertono l’onere della prova e questo avviene quando la legge intende tutelare una parte rispetto ad un’altra o quando una parte non avrebbe alcuna possibilità di provare fatti specifici.La cosa più importante però, è sapere che,
NELLE CAUSE DI LAVORO, CON L’ATTO INTRODUTTIVO DEVONO ESSERE PRODOTTI TUTTI I DOCUMENTI E DEVONO GIÀ ESSERE STATI INDICATI TUTTI I TESTIMONI.
Quindi, rivolgersi all’avvocato all’ultimo momento pensando di potergli indicare il nome di altri testimoni in un secondo momento è un errore enorme e, spesso, insanabile.
In primo luogo perché gli atti richiedono strategie ed in secondo luogo perché la preparazione spesso ha bisogno di tempo. Tempo che nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo o di comparsa o di opposizione ad avvisi di addebito o cartella esattoriale vanno mediamente dai 20 ai 40 giorni dalla data di notifica e comunque sono spesso fortemente ristretti dalla legge.
Un altro errore frequentissimo è quello di consultare i possibili testimoni nel momento in cui si prepara la causa.
Il nome del testimone deve essere indicato fin da subito nell’atto introduttivo (ricorso o comparsa) che si deposita in Tribunale perché se gli si chiede se intende o meno testimoniare nella causa potrebbe dire di sì come di no.
Se dice di sì potrebbe ritenere la disponibilità come un favore personale (ed invece la testimonianza, oltre ad essere obbligatoria deve anche essere veritiera) e se dice di no, il problema diventa ancora più complesso.
Noi non sappiamo se sarà necessario sentirlo perché, avendo inserito nell’elenco dei testimoni il più elevato numero possibile di persone, a distanza di anni potrebbe non essere più necessario portarlo davanti al Giudice (o perché i fatti non sono contestati o perché, avendo indicato un elevato numero di testimoni, altri hanno già confermato le medesime circostanze sulle quali volevamo sentirlo). In ogni caso, considerando che è opportuno inserire in atti il nominativo del massimo numero di testimoni possibile, è assurdo che si vadano a consultare tutti; potrebbero essere decine.
Inoltre a qualcuno potrebbe venire in mente, anche durante l’attesa (ed a volte passano anni prima della convocazione), qualche sgradevole azione di ricatto che invece è sempre meglio evitare.
Se invece il testimone prescelto rappresenta la volontà di evitare di essere chiamato e poi lo si chiama, potrebbe, contrariato dalla diversa scelta, arrivare in udienza e dire che non ricorda niente.
Quindi: mai chiedere al testimone il permesso per indicarlo, come tale, negli atti.
Il rapporto costo beneficio:
– E’ sempre opportuno valutare preventivamente le prospettive di un percorso giuridico guardando al risultato come una fase di un percorso pi ampio.
Il risultato prevedibile non è mai l’unica possibilità e quindi si deve di volta in volta verificare anche il costo della realizzazione.
Un esempio chiarirà meglio alcuni aspetti.
Supponiamo di voler opporre un verbale per violazione al codice della strada davanti al Giudice di Pace il cui valore è di circa 50 €. Solo il contributo unificato rende non conveniente l’iniziativa. Quindi se si intende procedere per principio si deve fin dall’inizio essere coscienti della non convenienza economica dell’operazione.
Facciamo un’altra ipotesi. Verbale ispettivo della DTL per sanzioni amministrative per € 900,00, contributi INPS per € 1.500,00 e premio INAIL per € 250,00.
L’opposizione non può essere una sola, ma, stando all’attuale codificazione legislativa, almeno tre.
Una causa, contro la DTL che emette l’ordinanza ingiunzione, va promossa davanti al Giudice Civile (in alcuni Tribunali davanti al Giudice del Lavoro).
Una causa contro l’INPS che pretende i contributi, da radicare davanti al Giudice del Lavoro.
Un’altra causa contro l’INAIL che pretende i premi assicurativi per infortunio o malattia professionale, da radicare anche questa davanti al Giudice del Lavoro.
Le tre cause meriterebbero di essere trattate con un solo giudizio, ma così non è. Quindi si deve ragionare per probabilità.
Se vanno bene tutte e tre abbiamo la probabilità che per tutte e tre le spese vengano compensate e quindi il ricorrente avrà, dopo qualche anno, da un lato la soddisfazione di non dover pagare le ingiuste sanzioni e contributi e dall’altro l’onere di sostenere i costi legali delle tre diverse cause che, stando alle tariffe legali ed all’impegno che comunque richiedono, potrebbero anche avere un valore di gran lunga superiore all’intera somma pretesa.
Se l’esito di una o più cause delle posizioni predette dovesse essere negativo alle spese legali del difensore sarebbero aggiunte anche quelle di condanna per la soccombenza che normalmente vengono determinate secondo tariffario di legge.
Pertanto è sempre bene ed opportuno eseguire preventivamente una valutazione del rapporto costi / benefici.
Le tariffe della difesa legale:
E’ sempre conveniente, quando la posizione è prevedibile nel suo sviluppo processuale, concordare la parcella.
Tuttavia per ponderare il costo delle prestazioni legali si deve fare riferimento al decreto ministeriale n. 55/2014.
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