FSBA non demorde, e delibera di posticipare il termine iniziale del regime di regolarizzazione contributiva.
Per versare il triennio di contribuzione pregressa, infatti, a suo tempo decise (delibera dell’8 aprile) che si sarebbe proceduto, a rate nell’arco di un triennio e senza penali o interessi, proprio a cominciare da questo inizio d’anno.
Il tutto, invece, è ora spostato al gennaio 2022 (ovviamente verrà predisposto per tempo il regolamento per la presentazione in via digitale della domanda di accesso alla procedura di regolarizzazione relativa alla quota di contribuzione di cui all’art. 27, d.lgs. 148/2015).
COSA AFFERMA FSBA
Il documento afferma che “attorno al tema della regolarità contributiva, e persino dell’obbligo di iscrizione al fondo messo in piedi dalla bilateralità artigiana, molte se ne sono dette in questi mesi, con un contenzioso che si allunga anche nelle aule di tribunale e le interpretazioni che ne discendono. “Tutte interpretazioni interessate quanto fuorvianti – precisa Mauro Sasso, vicepresidente di emanazione sindacale del Fondo – Iscriversi a Fsba è e resta un obbligo di legge, un obbligo che riguarda tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente, checché ne dicano pericolose interpretazioni delle decisioni del giudice amministrativo. Il TAR del Lazio non ha, come vorrebbero certe stravaganti interpretazioni, sancito l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA ma semplicemente non ha affrontato la questione perché di competenza del giudice del lavoro. Nella sentenza il Tar del Lazio si limita a rilevare ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale. Punto e basta. L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 serve solo come adempimento formale, cioè quale accesso in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle istanze. Con altre parole: il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligazione contributiva normale prevista dalla legge. Senza deroga alcuna. L’obbligo di contribuzione è stato fissato nel 2015 e poi confermato ancora nel 2020 da una legislazione tanto farraginosa quanto chiara sul punto.”
Ma le affermazioni di FSBA sono tutt’altro che di pacifica condivisibilità sul piano giuridico tanto che al riguardo qualche giorno fa avevamo pubblicato un articolo con il fac simile di richiesta di rimborso a favore di coloro che, non avendo altra scelta e scadenze imminenti, avevano accettato le condizioni poste dall’organizzazione FSBA.
LA SOSTENIBILITA’ GIURIDICA DI QUANTO AFFERMA FSBA e l’art. 39 della Costituzione
Il problema di certe identità sindacali si pone sotto vari profili E c’è da chiedersi quanto possano le istituzioni obbligare i datori di lavoro ad andare oltre la tutela del lavoratore fino a spingersi alla creazione di una vera e propria forma di aiuto con riflessi sul piano finanziario di alcune lobby sindacale con il ripudio della competizione basata sulle libertà sindacali garantite dall’art.lo 39 della Costituzione.
C’è anche da chiedersi in cosa altrimenti una lobby finanziata indirettamente dalle istituzioni si differenzierebbe dalle disciolte corporazioni della prima metà del ‘900.
Si ripresentano in sostanza gli stessi dubbi che si erano posti quanto a suo tempo ci eravamo occupati della legittimità delle casse edili.
Per chi volesse valutare una richiesta di rimborso di quanto versato, si rinvia alla lettura dell’articolo già pubblicato e del relativo fac-simile di rimborso da chiedere con lettera raccomandata.

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