La quarantena degli scolari si riflette sul lavoro dei genitori che devono riorganizzarsi, utilizzando lo strumento dello smart working per accudire i figli.
Le regole per accudire i figli in quarantena
L’art. 5 del Decreto-legge n. 111 dell’8 settembre 2020 (GU n.223 del 08-09-2020) al comma 1 dispone che “un genitore lavoratore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.
Il medesimo art. 5 ai successivi commi 2 e 3 prevede che laddove la prestazione di lavoro non possa essere svolta in modalità agile (smart working).
In alternativa a tale modalità, uno dei genitori (alternativamente all’altro) può godere di un periodo congedo sempre corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici.
La norma fa riferimento alla quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico.
Le forme di tutela
La norma prevede che tale periodo di congedo venga indennizzato al 50% della retribuzione, a carico dello Stato; ad oggi mancano, tuttavia, le istruzioni operative dell’INPS.
Tali periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.
Queste due opzioni saranno disponibili almeno fino al prossimo 31 dicembre 2020 e possono essere esercitate da uno solo dei due genitori se entrambi lavorano e non sono fruibili se uno dei genitori è già in smart working o non lavora.
I chiarimenti ministeriali
Sul tema è intervenuta una FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha chiarito che fino al 15 ottobre 2020 (data finale del periodo emergenziale) l’eventuale ricorso al lavoro agile può essere comunicato al ministero stesso utilizzando la procedura semplificata di cui al DPCM 1° marzo 2020.
Dal 16 ottobre 2020 – data prevista di cessazione dello stato di emergenza – stando alla FAQ del Ministero, si dovrà ritornare, quindi, alla procedura ordinaria secondo cui per l’adozione del lavoro agile (c.d. smart working) è necessario procedere con un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, che regoli la durata, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e le modalità di controllo dell’attività del dipendente da parte del datore.
Tale accordo scritto deve, poi, essere inviato al Ministero del Lavoro tramite la procedura telematica presente sul sito del Ministero medesimo (art. 23 Legge 81/2017).
Figli a casa in quarantena: dubbi e interrogativi
Il problema è che tale adempimento rischia di assumere connotati eccessivamente gravosi per aziende e lavoratori, dato che il medesimo si potrebbe rendere necessario anche solo per pochi giorni (perché in alcuni casi l’isolamento fiduciario può durare meno di due settimane, a seconda di quando si prende atto che del contatto con un compagno di scuola o un docente positivo) e ripetutamente nel tempo (l’andamento della pandemia testimonia che il rischio di quarantene di intere classi sia tutt’altro che remoto).
Oltre a ciò, si deve poi evidenziare che l’art. 5 del Decreto-legge 111/2020 lascia aperto un interrogativo, di non poco conto, circa il suo campo di applicazione.
La norma, infatti, fa testuale ed esclusivo riferimento a contatti avvenuti “all’interno del plesso scolastico”.
Sorge il dubbio, quindi, se sia possibile o meno ricorrere alle facoltà previste dalla disposizione in esame anche quando il bambino ha avuto un contatto con un positivo al di fuori del contesto scolastico (come ad esempio, durante un’attività extrascolastica o frequentando amici o familiari).
Stando al tenore letterale della norma in questi casi sembrerebbe che il genitore ed il relativo datore d lavoro non abbiano la possibilità di accedere allo smart working o al congedo.
Lo scenario che si prospetta presenta, dunque, interrogativi e lacune che potrebbero creare non pochi problemi ad aziende e lavoratori.
Le prevedibili conseguenze della attuale regolamentazione
La conseguenza più immediata di ciò – come ormai troppo spesso accade in questo Paese – è quella di assistere ad un inasprimento del conflitto sociale che in un contesto già in seria difficoltà rischia di avere effetti dirompenti.
Le nostre soluzioni
I conflitti che potranno scaturire dalla applicazione della suddetta normativa non sono prevedibili pertanto in caso di disagio questo studio potrà, previ appuntamento, contribuire a risolvere eventuali problematiche.
Avv. Matteo PENNATI
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