Fare opposizione al verbale dell’Ispettorato del Lavoro + fac simile


Se l’Ispettorato del Lavoro ti ha notificato un verbale ispettivo e non sai come fare opposizione possiamo darti qualche suggerimento fornendoti un fac simile ricompilabile (in fondo all’articolo).

Il primo impatto con gli ispettori e il verbale

Il modulo che abbiamo inserito tiene conto delle modalità di procedere che di solito (per fortuna non sempre) caratterizzano da nord a sud il modo di operare degli ispettori del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL che hanno il potere di entrare nelle aziende e di chiedere documenti e notizie a tutti coloro che sono interessati.

Va sempre tenuto presente che si deve valutare la proiezione degli effetti di questo inoltro, a volte non ottemperare alla diffida può avere conseguenze di notevole entità economica per l’eccessivo aggravio che subirebbero le sanzioni in ambito di Ordinanza Ingiunzione nel caso in cui il ricorso non dovesse essere accolto.

Seppure gli ispettori siano supportati dalla legge 628/61 e da successive norme di legge, noi riteniamo che nella procedura spesso vengono attuate modalità operative che ne violano principi fondamentali e contenuti.

Facciamo alcuni esempi.

Arrivano gli ispettori ed interrogano i dipendenti della ditta.

Orbene, se chiedete di accedere agli atti secondo quanto prevede la legge 241/90 spesso gli uffici rispondono che non sussiste alcun interesse da parte del sanzionato. In realtà quando poi verrà fatta opposizione davanti al giudice gli stessi uffici provvederanno a depositare queste dichiarazioni segretate come se fossero “oro colato” – verità santissima calata dal cielo- con tanto di sentenze dei Tribunali e della Corte di Cassazione a favore -;  ne depositano pacchi interi perché sono tra loro tutti collegati ed ottenuta la prima sentenza a favore ne tentano la replica suggestiva nel tentativo di un infinito effetto domino.

O le dichiarazioni sono irrilevanti sempre o non lo sono mai; per capire questo non occorre essere laureati.

Tu ufficio ispettivo non puoi prima negarmi l’accesso vantando l’irrilevanza di un documento che ho chiesto per avvalermene a fini giudiziali e poi produrre quello stesso documento in un giudizio a tuo esclusivo e differito favore.

Ad avviso di questo studio il comportamento dell’ente che non esibisce copia delle dichiarazioni deve essere disincentivato dal giudice all’atto della successiva produzione. Non deve cioè essere ammesso nel fascicolo per coerenza giuridico-amministrativa.

Assurdo poi anche quanto spesso emerge dai contenuti di queste sottoscrizioni

Talvolta si legge sulle stesse che trattasi di “dichiarazione spontanea”. Ed invece sorge il sospetto che sia trattato di un vero e proprio interrogatorio diversamente verbalizzato.

Una delle cose più “ridicole” che talvolta si riscontra è la trascrizione di frasi esattamente conformi al dettato normativo che l’operaio non ha nel suo lessico ordinario e neppure ne conosce il significato.

Altro fenomeno che può verificarsi è quello della perpetuazione dello stesso fraseggio per più persone sentite a verbale al punto da dover suscitare nell’interprete qualche domanda sull’origine delle ripetitività letterali.

Altre volte l’intreccio si complica quando comincia a palesarsi una sorta di parvenza non totale disinteresse (foss’anche di mero approccio ideologico) dell’accertatore che poi, nell’ambito di una successiva azione volta all’emersione della verità, quando ogni domanda dell’avvocato volta a capire se quell’ispettore od un suo sovraordinato abbia tratto potenziale giovamento carrieristico od economico, viene sistematicamente stroncata dal giudice a cui tendenzialmente non interessa capire se quel funzionario ha ricevuto premi di produttività o di risultato od altri vantaggi collegati ai risultati ottenuti anche con quella attività. Quando ci sono cose che non vanno  qualche domanda che vada anche solo un pochino oltre il ragionevole dubbio, dovremmo farcela.

Il diritto a far valutare la genuinità e terzietà del teste sarebbe la prima delle questioni da dipanare di volta in volta sia sul teste diretto (l’ispettore per quanto ha direttamente appreso dal punto di vista sensoriale) sia come teste indiretto (l’ispettore per quanto ha suggerito od interpretato o rappresentato), sia per quanto possa avere influito sul teste sentito durante la fase accertativa (dipendente od altro).

Anche quando emerge la palese evidenza del fatto che l’operaio non può avere fraseggiato in un certo modo per disarmonia con le sue conoscenze letterali , difficilmente si riesce a smontare l’impianto accusatorio su queste sole basi. Eppure certi metodi sono in grado di defenestrare ogni opposizione semplicemente scrivendo su un foglio una parola alla quale spesso nel processo sarà attribuito il peso di di una sentenza passata in giudicato.

La semplice frase: -” lavoro nell’azienda di famiglia con abitualità e prevalenza” è sufficiente a far pagare, al socio di srl commerciale (o parente entro il 3° grado che di tanto in tanto si affaccia in bottega) anni ed anni di contributi con sanzioni pari e talvolta ad anche oltre il 60% che sarebbe la soglia massima (ho documenti che lo provano).

Nel caso opposto invece, dopo anni ed anni di versamento basta fargli sottoscrivere annotazioni opposte per annullare, retroagendo nella polverizzazione contributiva anche andando indietro di decenni (l’annullamento dei contributi autonomi per l’INPS non ha confini temporali come per i contributi dipendenti che sono annullabili solo per gli ultimi 5 anni) con elevatissimo rischio di perdere definitivamente il diritto alla pensione.

Basta così cari imprenditori, consulenti del lavoro, commercialisti e colleghi avvocati; la causa è finita prima di cominciare. Non c’è bravo avvocato che tenga, ma la questione andrebbe certamente presa in considerazione sotto il profilo della prevenzione della corruzione.

Ecco perché nel corso degli anni, abbiamo cominciato a ricostruire il puzzle dei metodi (specialmente inps) con quello dei diritti del contribuente; esattamente per capire quello che sta avvenendo nel diritto italiano e trovare qualche spiraglio di soluzione.

Prima di illustrare cosa sta venendo fuori proviamo a vedere cosa accade quando si procede all’interrogatorio del TITOLARE DELL’AZIENDA O DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE e QUALI DIRTTI SONO VIOLATI.

 Arrivano gli ispettori ed interrogano il titolare dell’azienda

TALVOLTA, seguendo la stessa prassi e modalità che utilizzano per il personale dipendente, alcuni funzionari (non tutti per fortuna)  sono soliti iniziare la conversazione in tono amichevole con affermazioni del tipo che prenderanno nota di alcune notizie e che la firma è solo una formalità (se qualcuno ci vuole dare testimonianza di conferma di casi avvenuti con questa modalità apprezziamo di prenderne nota quantitativo-casistica nel caso a livello istituzionale qualcuno affermasse che non è assolutamente vero).

Altro che formalità, spesso dopo una chiacchierata di un’ora e più estrapolano soltanto alcune frasi e ne escludono tantissime altre verbalizzando quanto a loro serve per redigere un verbale. Eppure una registrazione sarebbe di facile reperimento.

Quando poi ci troviamo davanti al giudice ci sentiremo dire: – avvocato, ma è il suo assistito che ha sottoscritto questa dichiarazione o no? E’ interdetto? allora deve assumersi al responsabilità di quello che ha affermato; oppure: – è un imprenditore, non è mica un ragazzino e quando firma dovrebbe sapere che quel che scrive è di sua pertinenza -.

E’ evidente che nell’ambito del diritto italiano il diritti dell’imprenditore sono di fatto affievoliti da prassi e giurisprudenza costantemente votata contro. Spesso utilizzo la frase che il diritto finisce laddove comincia l’impresa.

Ispezione del lavoro: a nostro avviso, l’interrogatorio del titolare viola i diritti di difesa

Mentre sulle modalità di interrogatorio del dipendente ci potremmo sbizzarrire trovando argomenti a favore e contro per quanto riguarda invece il titolare della posizione giuridica avversaria, quale è il datore di lavoro, non può essere interrogato come se fosse testimone per poi far riversare su se stesso laddove possa essere avvenuto che le affermazioni sono state ottenute in senso “sintetico” con frasi del tipo: – non si preoccupi; si tratta di una semplice formalità.

Ecco perché il contenuto dei nostri moduli fac-simile tendono a riproporre in continuo, oltre ad alcuni spunti di merito, i diritti fondamentali per la difesa del contribuente.

E’ evidente che un tale comportamento da parte degli ispettori deve trovare argine nella giustizia .

Come avremo modo di verificare dal testo del fac simile ricompilabile, abbiamo inserito tutta una serie di osservazioni di critica alle modalità di verbalizzazione che l’impresa stessa, già in questa prima fase e con anche la iniziale assistenza del consulente del lavoro – ove occorra  per gli ulteriori aspetti tecnici – potrà  inoltrare senza ritardo alla sede dell’Ispettorato del lavoro competente per fare annullare le sanzioni amministrative. Poi verrà l’avvocato; quindi è meglio -quantomeno durante la fase iniziale- non addentrarsi in modo troppo avventato su un merito che spesso richiede approfondimenti su incertezze fattuali ed istruttorie.

Abbiamo già reso disponibili in altri articoli con i fac-simile dei ricorsi inps ed inail.

Nel fac simile allegato – avente ad oggetto le sole controdeduzioni alle sanzioni amministrative e la richiesta di essere sentiti personalmente – ci siamo quindi occupati solo delle sanzioni amministrative medesime che irroga normalmente l’Ispettorato del lavoro.

I c.d. verbali a grappolo

Certi verbali ispettivi (quelli in materia di lavoro quasi tutti) sono come le bombe a pigna tanto che si siamo spinti anche ad ipotizzare un trattamento per certi versi disumano.

Certo perché specialmente il piccolo imprenditore spesso non ha la forza economica per permettersi difese numericamente moltiplicate in un numero che può variare da 3 a10/15 contenziosi od anche più e tutti di una certa levatura specialistica e di una intensità “bellica” tanto imponente quanto complessa ed interconnessa.

Ricevuto il primo verbale, poi arrivano tutti gli altri con uno stillicidio ingannevole, petulante ed infinito.

Dopo il Decreto Legislativo 124/2004 sembrava che con il verbale unico di accertamento e notificazione il contribuente aveva ricevuto la sua punizione della quale poteva apprendere visione globale e quindi fare le sue valutazioni.

Dopo svariate interpretazione si è appreso che non è così, detto verbale unico vale solo per le sanzioni amministrative così che se il datore di lavoro paga le sanzioni, magari assecondando le richieste di regolarizzazione alle quali le riduzioni sono condizionate, poi non avrà difese contro le successive pretese di INPS, INAIL, casse edili ove previste e coinvolte ed Ag.E.

Quindi pagato il primo perché non ben comprensibile che poi arriverà altro, difficilmente l’avvocato riuscirà a far venire a galla quelle verità che magari avrebbero avuto dignità giuridica per essere considerate validamente apprezzabili da parte del giudice.

Quindi occorre sempre diffidare delle diffide che hanno oneri apparentemente di poco conto e costi troppo bassi. Si deve sempre consultare quantomeno un consulente del lavoro ed un giuslavorista con esperienza in materia di contenzioso amministrativo del lavoro.

Il “paradosso” delle garanzie sulle diffide con termini differiti

Veramente paradossali solo le strutture di quei verbali che creano termini differiti a compartimenti stagni per posizioni che sono tutte interconnesse tra loro.

Per una parte del verbale il ricorso è ammissibile entro 30 giorni decorrenti da subito, per un’altra parte il ricorso è ammissibile trascorsi 15 giorni ed entro 45, per un’altra ancora ci sono trenta giorni di tempo per adempiere e quindi il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni e così via.

Dopo la frammentazione dei verbali  ed al fatto che ogni ente attiva un suo autonomo contenzioso le posizioni da gestire diventano già un’infinità.

Ogni verbale di solito contiene più questioni giuridiche – si pensi – spesso, per ciascun lavoratore vengono rilevate una pluralità di situazioni sanzionabili; si pensi ad esempio al mancato riposo domenicale, alla ritardata assunzione, alla corresponsione di somme in contanti, alla inesatta indicazione delle ore di lavoro su una busta paga, alla mancata applicazione di un istituto di contrattazione collettiva, ad un periodo di lavoro al nero e così via.

Essendo ogni lavoratore una posizione a se capita di dovere argomentare uno per uno tutti i fatti indicati come violazione in un contesto già talmente tanto frammentato e disperso che non serviva proprio ri-frammentare nuovamente anche le decorrenze.

Nobile l’intento di  garantire il diritto di difesa operando un differimento che consentisse di adempiere alle diffide, ma onestamente cervellotico il risultato.

Un intento di garanzia ha trasformato quelli che erano i pallini del rosario nei pallini delle cartucce del fucile.

E’ possibile costringere, per una serie di posizioni interconnesse, il contribuente a contare i giorni per sapere quando inviare questo e quando quelle contro deduzioni?

Se la controdeduzione arriva prima di solito non viene presa in considerazione e l’avvocato che l’ha proposta fa anche una figuraccia; ma possibile che non posso decidere se accettare il verbale o se invece oppormi?

Bastava andare al nocciolo della questione. Il verbale od alcune sue parti o si accetta (valutandone tutte le conseguenze) o si paga (valutandone tutte le conseguenze, anche successive).

Era così semplice risolvere il problema dei termini senza frammentare la difesa già anche troppo fiaccata dal c.d. grappolo di verbali; bastava far decorrere tutti i termini dall’ultimo termine per adempiere fissato nel verbale.

In ogni caso, prima di decidere se adempiere, pagare, attendere o presentare istanze, controdeduzioni ecc…, se ne devono sempre capire “tutti” gli sviluppi, “tutte” le conseguenze con particolare riferimento a quelle differite, tutti i contesti che si vanno a variare  e solo dopo valutare l’insieme di tutte le conseguenze dirette ed indirette in ragione del loro peso economico globale ed i costi di una tutela legale.

Va sempre anche tenuto presente che ogni posizione lavorativa spesso genera corrispondenti diritti in capo al singolo lavoratore e specifiche diffide accertative le cui conseguenze meritano una trattazione a parte. Fatto sta che il contenzioso innesca un meccanismo che si estende a macchia d’olio su intere aree di emergenza amministrativa ed economica aziendale.

La tutela legale come scelta preventiva

Chi non conosce le problematiche di cui sopra non può comprendere le parcelle necessarie per innescare procedure di difesa dell’azienda quando si trova di fronte a verbali ispettivi che sono andati oltre la visione della realtà.

A volte le questioni sono semplici, altre volte complesse e spesso anche molto articolate su varie posizioni e varie vicende processuali che l’uomo comune ha veramente difficoltà a contemplare sia prima che dopo l’insorgenza delle vicende amministrative e giudiziarie.

Da quanto sopra rappresentato si comprende come anche una questione apparentemente “innoqua” può costituire l’innesco di procedure che possono o esaurirsi con il pagamento di un solo F24 oppure generare anni di contenzioso complesso, interconnesso e certamente molto difficile da comprendere.

Questa seconda possibilità richiederà dosi di energie, anche economiche, particolarmente intense. Energie di cui solo le aziende più strutturate hanno disponibilità al punto che la piccola e media attività imprenditoriale possono rischiare di essere messe in ginocchio dalle parcelle e, perché no, anche dalle provvisorie esecutività che alcuni istituti prevedono. Si pensi ad esempio al fatto che l’ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del Lavoro è provvisoriamente esecutiva e che se non vi sono ragioni ben radicate nel giudizio il giudice non la sospende e va pagata.

Da qui il nostro costante suggerimento di valutare sempre e, soprattutto prima di cominciare qualsiasi attività di impresa o professionale, la stipula di una adeguata  polizza di tutela legale non essendo, in questo ambito, più sufficiente la semplice responsabilità civile.

Occorre qui fare una illustrazione ulteriore che farà meglio comprendere il concetto.

Se è sorto il contenzioso con un dipendente (che magari si è anche rivolto all’ispettorato del lavoro) ed il lavoratore fa causa per mobbing o straining l’assicurazione può costituirsi nel processo risarcitorio e, per esempio chiudere dopo anni di “lotta” la posizione con una transazione giudiziale di manciata di migliaia di euro; ma cosa resta di tutto questo al datore di lavoro?

Se il contenzioso ha prodotto una causa civile conclusa con l’accordo dell’assicurazione che ha garantito la responsabilità civile al datore di lavoro rimangono da pagare le spese legali del difensore dell’azienda che per anni ha dovuto contrastare le pretese del lavoratore ed anche tutti i verbali per le relative opposizioni su vari fronti amministrativi e giudiziali.

Si tratta di capire che se la responsabilità civile dopo anni di attività giudiziale si può concludere con un solo accordo che, puro costoso, è ben determinato (o comunque ipotizzabile), la stessa cosa non vale per l’insieme delle attività legali che il sistema italiano dei verbali a grappolo impone logorando, in modo eccessivamente aggressivo, i diritti di difesa a cui avrebbe diritto il contribuente.

Contenuto del ricorso denominato controdeduzioni art.lo 18 l. 689-81

Avrete quindi modo di effettuare un percorso normativo sui passaggi che consentono di argomentare le prassi  che ingiustamente potrebbero aver privato il contribuente del corretto contraddittorio e dei suoi fondamentali diritti di difesa.

In allegato quindi si fornisce gratuitamente il  fac simile di opposizione e controdeduzioni al verbale dell’Ispettorato del Lavoro contenente anche la richiesta di essere sentito personalmente

Ecco il FAC SIMILE di opposizione: scaricalo gratuitamente




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    Avv. Vito Tirrito

     

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    Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.