Coronavirus: come evolve lo smart working, il lavoro agile (legge)


SMART WORKING (lavoro agile) E SICUREZZA SUL LAVORO

L’emergenza sanitaria COVID 19 ha costretto il Governo ad interventi tesi a favorire lo smart working, al fine di limitare il più possibile i contagi (vedasi DPCM del 23 febbraio 2020, DPCMdel 25 febbraio 2020, Decreto – Legge 17 marzo 2020 n. 18)

In tutto il Paese, quindi, migliaia di aziende, dall’oggi al domani, si sono trovate a dover ricorrere a tale modalità di lavoro.

Con lo smart working è stata necessariamente ripresa una disposizione di legge a molti sconosciuta fino ad oggi.

Si tratta dell’art. 22 della Legge 81/2017 che va a dettare una disciplina specifica in materia di sicurezza sul lavoro proprio con riferimento al lavoro agile.

Tale norma dispone che:

“Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

  1. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

Di detta problematica si è occupato l’INAIL con una circolare che con l’ “informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile

In ottemperanza all’art. 22 l. 81/2017, ogni datore di lavoro è, quindi, tenuto a fornire tale informativa scritta ai dipendenti che eseguano le proprie prestazioni, anche solo in parte, in modalità agile.

Il documento deve essere consegnato anche ai RLS (rappresentati dei lavoratori per la sicurezza).

E’ consigliabile farne due copie: una per il lavoratore ed una per l’azienda con la sottoscrizione per ricevuta del lavoratore medesimo.

Ciò al fine di poter fornire, all’occorrenza, prova certa dell’avvenuta consegna.

Detto questo, si impongono alcune riflessioni di ampio respiro sul contenuto dell’informativa, evidentemente pensata e redatta quando il COVID 19 e lo smart working erano cosa sconosciuta nella nostra penisola.

Rileggendo il documento predisposto dall’INAIL alla luce di queste interminabili giornate in cui migliaia di famiglie e lavoratori sono costretti tra le mura domestiche, viene da domandarsi se siano davvero quelli contemplati dall’Istituto i rischi per la salute del “lavoratore agile”.

Infatti, un documento con il quale si comunica al lavoratore di accertarsi che via sia una fontana per l’abbeveramento quando si reca a lavorare al parco o ai giardini pubblici, appare l’ennesima riprova di una burocrazia che mira ad alimentare sé stessa e non certo a tutelare aziende e lavoratori.

Un aspetto, tuttavia, appare oggi evidente.

L’epidemia che sta affliggendo il nostro Paese rischia di portare con sé una rivoluzione nelle relazioni lavorative ed un nuovo assetto dei rapporti lavoro.

Lo smart working – a cui si sta ricorrendo in massa per fronteggiare l’emergenza sanitaria – potrebbe prendere piede anche una volta sparito il COVID 19 soprattutto in considerazione del fatto che il contesto economico – e forse sociale – sarà notevolmente mutato.

Con il fiorire del lavoro agile verrebbe a perfezionarsi una vera e propria rivoluzione copernicana: niente più uffici, sedi fisse, cartellini all’ingresso e all’uscita; il lavoro non verrà più misurato sul tempo passato in azienda, ma sull’esecuzione di precisi e ben determinati compiti.

Allora, forse ci si renderà conto che il vero rischio dello smart worker non sarà la mancanza di una fonte d’acqua ma “il non staccare mai”.

Avv. Matteo PENNATI