Sicurezza del lavoro: ci sono casi in cui, dopo la prescrizione, il pagamento di una sola sanzione amministrativa può essere sufficiente a determinare l’estinzione del reato.
La vicenda – Cass. III Sez. Pen. Sent. n. 23611-2020
L’imprenditore era stato perseguito per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in quanto non aveva sottoposto a visita medica periodica (art.li 14 e 18 bis D.L.vo 66/2003) una pluralità di dipendenti.
L’Ispettorato del Lavoro di Lucca, intervenuto sulla vicenda aveva prescritto la regolarizzazione (ora per allora) ed ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa moltiplicata per il numero dei lavoratori.
Il datore di lavoro, valutava tale determinazione non coerente alla legge; quindi aveva provveduto al pagamento di una sola sanzione amministrativa ritenendo in tal modo di avere sanato, ai sensi dell’art.lo 21 del D.L.gs 758/94 ogni obbligazione normativa con conseguente estinzione del reato.
L’Ispettorato del Lavoro ha illustrato la situazione al Pubblico Ministero che ha ritenuto di procedere penalmente nei confronti del datore di lavoro.
Sentenza della Corte di Cassazione che assolve il datore di lavoro
Cass. III Sez. Pen. Sent. n. 23611-2020

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