Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 5-2017 del 4 gennaio 2017 ha revocato il decreto ingiuntivo che l’istituto finanziario aveva ottenuto contro l’ex amministratore di una società che aveva rilasciato garanzie personali sui debiti aziendali per leasing.
La questione è stata affrontata eccependo l’inosservanza dell’art.lo 1957 del codice civile ed il Giudice ha accolto la richiesta del fideiussore opponente.
Le ragioni dell’accoglimento sono state fondate sulla predetta norma che prevede la decadenza da parte del creditore laddove questo non si sia attivato contro il debitore principale entro sei mesi.
Il tempo, ancora una volta, è elemento fondante del diritto purché non vi siano stati accordi di deroga alla suddetta norma.
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