Enti Bilaterali – Quanto costano e cosa danno?


Cosa è un ente bilateriale?

Un ente bilaterale è un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori. È un’associazione senza scopo di lucro che ha lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all’assistenza sanitaria.


Gli ENTI BILATERALI – una riflessione decennale tra LEGITTIMITÀ, CONVENIENZA E RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Era il periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 quando il Dott. Piergiovanni Buffoni, Consulente del Lavoro in Prato, cominciava a chiedersi e a darsi delle risposte che, a distanza di oltre un decennio, abbiamo deciso di pubblicare per dare voce a quanto possa essere ancora di interesse:

“Da un po’ di anni a questa parte, c’è la tendenza della contrattazione collettiva a istituire Enti Bilaterali e Fondi Sanitari, perciò si dibatte sulla portata reale di tali norme.

Fino ad ora il consolidato orientamento della giurisprudenza ha catalogato le norme istitutive di questi Enti, di natura “obbligatoria” e non normativa e retributiva, dunque norme che vincolano soltanto i sindacati firmatari e i loro iscritti.

Poiché la natura “obbligatoria” di tali norme , lascia liberi i datori di lavoro non iscritti ai sindacati firmatari di non aderire agli Enti, i sindacati hanno a più riprese sostenuto la natura retributiva di queste norme.

Il Prof. Michele Tiraboschi, illustre giurista, ha scritto un articolo, pubblicato su Guida al Lavoro n” 37 del 24/09/2010,

dove analizza la natura delle norme da ultimo previste dai CCNL dell’artigianato , relativamente al finanziamento degli Enti Bilaterali, sostenendo che tali norme hanno natura economica-normativa.

Egli sostiene inoltre, che la libertà di non aderire agli Enti Bilaterali, prevista dalla nostra Costituzione, sia garantita dalla possibilità di scegliere se iscriversi all’Ente oppure versare direttamente al lavoratore quelle cifre e sulla base di questo, con riferimento al settore artigiano, ritiene legittime le clausole apposte dai sindacati per quelle aziende che non intendano aderire agli Enti Bilaterali.

Si tratta di quelle norme in base alle quali o si versa la quota all’Ente Bilaterale pari a 10,42 euro per 12 mensilità o si deve versare al dipendente l’importo di 25 euro per 13 mensilità, cosa giustifichi questa differenza è però un mistero.

Enti Bilaterali: vogliamo fare due conti?

Facendo due conti alla buona il datore di lavoro può perciò scegliere se per ogni dipendente:

  • versare all’Ente Bilaterale un importo annuo di 125,04 euro , ai quali bisogna sommare il contributo di

solidarietà INPS pari al 10%, con un costo complessivo di137,54euro l’anno,

  • oppure versare al dipendente 325,00 euro l’anno ai quali bisogna sommare la contribuzione piena INPS per circa 27%, con un costo complessivo di circa 412,75 euro l’anno.

Se un datore di lavoro non vuole aderire all’Ente Bilaterale spende allora esattamente il triplo (412, 75 euro contro 137,54 euro), non è forse questo un dumping contrattuale?

E’ utile anche sapere che l’importo dei 125,04 euro di finanziamento all’Ente Bilaterale è così destinato:

1) Ente Bilaterale Nazionale 1,25 euro

2) Sindacati aziende 31,25 euro

3) Sindacati lavoratori 12,50 euro

4) Rappresentante territoriale per la sicurezza 18,75 euro

5) Fondo sostegno al reddito 61,25 euro

Enti Bilaterali: i soldi a chi vanno e a cosa servono?

Quindi euro 61,25 sono destinati ad alimentare future prestazioni a favore dei lavoratori (tolte le spese di gestione), euro 63,79 vanno, a vario titolo, ai sindacati delle imprese e dei lavoratori che hanno costituito l’Ente Bilaterale.

Allora ,a maggior ragione, perché mai, chi non vuole iscriversi all’Ente Bilaterale deve versare ai propri dipendenti 325,00 euro ?

Se qualcuno dicesse: potete. scegliere se essere cattolici e in questo caso pagare le tasse nella misura del 20% oppure scegliere di essere di altre religioni o non credenti e in questo caso pagare le tasse nella misura del 60%, sarebbe garantito il principio Costituzionale della libertà di religione ?

Siamo sicuri che le norme dei citati CCN L del settore artigianato garantiscano il principio Costituzionale della libertà di aderire o di non aderire ai Sindacati e ai loro organismi tra i quali gli Enti Bilaterali e i Fondi Sanitari previsto dall’articolo 39, visto che, come si dice, stabiliscono due pesi e due misure ?

Quando si discute sulla natura delle norme dei CCNL istitutive degli Enti Bilaterali, non si deve mai perdere di vista la natura del problema ad esse connesso. Il vero problema è che quando i Sindacati fanno la contrattazione e stabiliscono ad esempio aumenti retributivi, gli effetti delle loro norme incidono nei rapporti individuali delle aziende e dei lavoratori, ma ai sindacati stessi non va niente o poco, al contrario quando i sindacati delle imprese e dei lavoratori stabiliscono i finanziamenti agli Enti Bilaterali o ai Fondi Sanitari, gli effetti di quelle norme incidono sui ricavi degli Enti di cui loro sono i proprietari e i gestori.

ENTI BILATERALI: LA POSIZIONE DEL MINISTERO CONVINCE O NON CONVINCE?

Con la circolare n. 43 del 15/12/2010 il Ministero ha preso posizione sulla annosa questione degli Enti Bilaterali.

In primo luogo è stato ribadito il consolidato orientamento per cui non è obbligatoria l’iscrizione agli Enti Bilaterali.

In secondo luogo, ha ritenuto legittime quelle clausole dei CCNL che, nei confronti di quei datori di lavoro che non intendono aderire agli Enti Bilaterali, impongono loro di corrispondere ai propri lavoratori, determinati importi forfettari stabiliti dalla contrattazione collettiva e/o l’erogazione di prestazioni equivalenti a quelle fornite dagli Enti Bilaterali.

In questa diversa ipotesi , per il Ministero del Lavoro, il versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta di prestazioni equivalenti, è un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, da considerare parte economico-normativa della contrattazione collettiva.

Si tratta di una interpretazione nuova, in quanto, fino ad oggi, il Ministero aveva sempre ribadito che le clausole dei CCNL riferite agli Enti Bilaterali erano da considerare parte “obbligatoria”dei contratti collettivi, senza nulla dire sulle prestazioni da questi fornite, facendo così ritenere che anche esse appartenessero alla stessa categoria.

Adesso, invece, accoglie in pieno quanto da sempre sostenuto dai Sindacati firmatari dei contratti collettivi.

La conseguenza è rilevantissima: tutti i datori di lavoro che non vorranno aderire agli Enti Bilaterali, dovranno erogare ai propri dipendenti prestazioni equivalenti e/o importi forfettari come stabilito nei contratti collettivi.

Enti Bilaterali e libertà di associazione

Ma potrà un imprenditore scegliere liberamente di non aderire ?

Se c’è una cosa su cui tutti concordano è che certe norme Costituzionali, spesso le più importanti, esprimono dei principi, ovvero l’orizzonte di riferimento, il fine da raggiungere. Tra queste anche l’art. 39 che stabilisce la libertà sindacale e dunque, in senso negativo, ma di pari “valore”, anche la libertà di non aderire ad un sindacato.

Allora con riferimento alle norme presenti nei CCNL relative agli Enti Bilaterali, al di là del tecnicismo normativo e della loro valutazione astratta, si deve valutare, se nei fatti, concretamente, quanto stabilito rispetti parimenti il principio della libertà anche di non aderire.

Questo è il punto, la vera questione.

Relativamente alle disposizioni dei contratti collettivi per quei datori di lavoro che non intendono aderire possiamo distinguere due categorie:

1) quelle che stabiliscono che il datore di lavoro debba versare un importo ai lavoratori di tipo forfettario

2) quelle che stabiliscono che il datore di lavoro debba fornire prestazioni equivalenti

Per le disposizioni di cui al punto 1, la circolare Ministeriale cita espressamente il settore artigiano, dove è stato stabilito che i datori di lavoro che non aderiscono all’Ente Bilaterale debbono versare un importo triplo ai lavoratori come risarcimento forfettario. Secondo il Ministero tale disposizione è pienamente legittima.

Invece il dubbio resta, perché il fatto che essa renda assai più oneroso non aderire (costo triplo). crea una

ingiustificata diseguaglianza tra le imprese ed incide concretamente sulla efficacia del principio di libertà sancito dall’art. 39 della Costituzione.

Nessuno, poi, sa come hanno fatto le parti sociali a quantificare questi importi forfettari. Curioso il fatto che, appunto nel settore artigianato, siano stati stabiliti questi importi forfettari, risarcitori e sostitutivi delle prestazioni degli Enti Bilaterali, prima ancora di aver costituito gli stessi Enti Bilaterali e quindi tantomeno determinato l’ammontare delle prestazioni eventualmente erogabili.

E soprattutto, considerato che i CCNL sono pur sempre contratti di diritto comune che vincolano solo gli iscritti, chi da loro il potere di obbligare ad un pagamento addirittura triplo, il datore di lavoro che per l’appunto al sindacato non vuole iscriversi ?

Può essere davvero considerata una legittima norma della parte economica del contratto collettivo una clausola che riguardi solo una parte dei datori di lavoro ?

Per guanto riguarda le disposizioni di cui al punto 2 • ovvero quando il datore di lavoro deve fornire prestazione equivalenti, non ci sono dubbi che esse siano in teoria pienamente legittime, in quanto non pongono alcuna disparità,

Tuttavia, calando questa norma nella realtà lavorativa quale la possibile attuazione?

I dubbi sono forti, perché per poter essere tutto ciò facilmente attuabile i CCNL dovrebbero stabilire espressamente le

prestazioni da fornire ai lavoratori ad esempio in caso di disoccupazione, in caso dì ricovero ecc….

In questo modo, il singolo datore di lavoro che non intende aderire, potrebbe organizzare la fornitura di tali

prestazioni attraverso, ad esempio, polizze sanitarie di compagnie a sua scelta.

Invece i CCNL non specificano nulla riguardo le prestazioni, rinviando semplicemente agli Enti Bilaterali.

Quindi il “libero” datore di lavoro dovrebbe andare a studiarsi lo statuto, il regolamento, la carta dei servizi di questi Enti Bilaterali e, considerato che ogni Ente è libero di apportate modifiche ai servizi in qualunque momento, questa analisi e studio delle loro prestazioni dovrebbe essere continuativamente svolta.

Ora se qualcuno ha avuto modo di vedere le prestazioni sanitarie di un Ente Bilaterale che fornisce prestazioni sanitarie integrative, sa che esse sono elencate in opuscoli di svariate decine di pagine con diverse opzioni e limiti e analizzarle è oggettivamente difficile.

Potrà il piccolo imprenditore sobbarcarsi l’onere di valutare, comparare e soprattutto monitorare costantemente le prestazioni fornite dagli Enti Bilaterali ?

La maggior parte degli imprenditori non saprà come fare e dunque troverà molto difficile poter decidere di non aderire agli Enti Bilaterali istituiti dai Sindacati.

E’ chiaro che le attuali previsioni dei CCNL non rendono egualmente esigibile il diritto di non aderire agli Enti Bilaterali rispetto al diritto di aderire, in quanto la scelta di non aderire, comporta al datore di lavoro un notevole e costante impegno nel tempo, quindi un onere aggiuntivo ingiustificato.

Non è questa, di fatto, una violazione del principio della libertà di scelta sancita nell’art. 39 della Costituzione?

 Questo scriveva nel  periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 il Dott. Pier Giovanni Buffoni Consulente del Lavoro in Prato (PO)

Si può condividere o meno quanto lo stesso sosteneva allora e si può verificare cosa è stato fatto nel decennio che è trascorso, ma rimangono i fatti; quindi abbiamo deciso di dare spazio a questa voce che ha avuto la forza di scrivere cose interessanti sul mondo del quarto settore del quale via via ci siamo anche noi interessati.