Le voci di retribuzione afferenti l’attività lavorativa del Segretario Comunale, sono state dettagliatamente elencate dall’ARAN in una raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dei Segretari Comunali e Provinciali e precisamente:
- Trattamento stipendiale;
- Indennità integrativa;
- Retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- Maturato economico annuo, ove spettante;
- Retribuzione di risultato;
- Diritti di segreteria;
- Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
Inoltre la “retribuzione di risultato” è prevista dall’art.lo 42 del CCNL di categoria del 2001 e successive modifiche, il quale recita:
“Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obbiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore generale.
Gli enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.”.
E’ quindi opportuno rilevare che la retribuzione di risultato è legata ad attività aggiuntive rispetto a quelle tipiche del Segretario Comunale (descritte dall’art.lo 97 del D.lgs. 267/2000) del cui svolgimento, dovrà quindi essere svolta specifica valutazione.
Detta previsione si lega inscindibilmente all’art.lo 7 del decreto legislativo 150 del 2009 il quale prevedeva che:
“Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.”
Per tali disposizioni i Comuni sono obbligati ad attivare le procedure di valutazione della performance. Il ciclo di valutazione ordinario delle performance, che si applica alla generalità dei dirigenti comunali o assimilati (Responsabili di Posizione Organizzativa), prevede l’assegnazione di un Piano di performance da svolgere (che si realizza mediante l’assegnazione di incarichi specifici), da una Relazione di Performance da parte degli Organi Comunali, dalla successiva Validazione da parte dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ed infine dalla identificazione PEG (attribuzione di ogni risultato agli specifici dirigenti che hanno contribuito al suo raggiungimento).
A differenza dell’iter suddetto, la valutazione dell’operato del Segretario Comunale viene elaborata direttamente dal Sindaco, trattandosi di una figura ausiliaria all’attività del medesimo e legata, ancora oggi, al sistema dello “spoil system”.
Cosa fare in caso si omessa valutazione della performance da parte del Comune?
Ove sia possibile riscontrare l’affidamento di incarichi aggiuntivi e l’omissione da parte del Comune, delle procedure di valutazione relative al suddetto art.lo 42 CCNL (nonché del D.Lvo 33 del 2013 compreso l’art. 20), costituenti presupposto amministrativo necessario per la liquidazione della retribuzione di risultato, è possibile ipotizzare il sorgere di un danno da perdita di chance.
Infatti oltre agli obblighi sopra accennati il Comune porrebbe in essere condotte rilevanti anche in riferimento agli obblighi previsti dagli art.li 1175 e 1176 cc, nonché ai sensi dell’art. 1337 e 1338 cc in riferimento agli obblighi assunti in fase precontrattuale per l’applicazione del CCNL di categoria.
Tale danno dovrà pertanto essere quantificato dal Giudice stesso in via equitativa, tenendo presente il parametro massimo inserito all’interno del CCNL che lo limita al 10% del monte salari.
C’è da considerare inoltre che nei casi di cui sopra la competenza a decidere è da ritenere riferibile al Giudice del Lavoro e che è opportuno considerare anche l’estensione del contraddittorio anche al Ministero dell’Interno, in quanto la figura del Segretario Comunale possiede un duplice rapporto di tipo formale e sostanziale/operativo.
17 Gennaio 2017
Studio Legale Tirrito