La sempre più frequente prassi di richiesta del DURC di congruità alle aziende che svolgono lavori edili è ancora più applicata in occasione dei bonus edilizia con particolare riferimento alla fruizione del c.d. 110 ecobonus, 110 bonus ovvero alla più ben nota definizione del 110 per cento ovvero della detrazione al 110 %.
Nonostante le possibili illusioni, tuttavia, i passaggi per comprendere le correlazioni e gestire ogni scelta in maniera adeguata non sono affatto scontati.
L’imprenditore, esperto nel proprio settore aziendale, si ritrova spaesato di fronte ai mille adempimenti di natura fiscale e del lavoro che gli vengono richiesti, soprattutto perché quasi sempre è sufficiente trascurare un dettaglio apparentemente irrilevante per imbattersi in problematiche dannose che si protraggono nel tempo.
Partiamo dalle basi: che cosa sono il DURC e il DURC di congruità ?
Abbiamo già spiegato in questo sito che il DURC è il Documento Unico di Regolarità Contributiva e viene rilasciato solo in caso di regolarità nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile (in caso di appartenenza al settore edile).
Ormai dimostrare la propria regolarità mediante il DURC è indispensabile in quasi tutti i settori, per le motivazioni più disparate: viene richiesto per la normativa in materia di contratti di appalto e dalle pubbliche amministrazioni; per alcune aziende trovarsi in presenza di DURC irregolare può significare perfino vedersi private dalla possibilità di ricevere il pagamento dei compensi, anche per prestazioni già effettuate; ma nel fluido mercato dell’economia contemporanea è diventato molto di più, è sinonimo di affidabilità economica e stabilità contributiva: sempre più aziende scelgono di contrarre e commercializzare solamente con altre che siano in grado di esibire la propria regolarità, anche nei casi in un cui la normativa non lo imporrebbe come un adempimento obbligatorio.
Il DURC di congruità invece fa riferimento alla congruità dell’incidenza della manodopera nel settore edile. E’ stato introdotto con l’art. 8, comma 10-bis del DL 76/2020 e tutti i lavori edili la cui denuncia di nuovo lavoro è stata trasmessa alla Cassa Edile dal 1/11/2021 sono soggetti a verifica di congruità.
Ma quindi che cosa dimostra il DURC di Congruità?
Possiamo considerarla come una verifica dell’importo minimo di manodopera ritenuta necessaria per la realizzazione di un’opera edile, in base alla tipologia di lavoro e tenendo presente tutte le imprese coinvolte. In altro articolo di questo sito abbiamo approfondito le meccaniche e le criticità.
Come si collegano il DURC e il DURC di congruità?
L’art. 5 c. 6 del Decreto Ministeriale 143/2021 (sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili) prevede testualmente che in mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva.
Quindi, un esito negativo relativamente al DURC di congruità, comporta anche la mancanza di regolarità del DURC e la perdita di tutti i benefici ed esso collegati. Ma spesso non si tratta solo dei benefici che vengono meno perché ad essere travolti possono essere non solo le future riscossioni, ma anche e soprattutto le aggiudicazioni dei lavori.
Questo meccanismo è stato confermato dalla Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (FAQ-Comunicazione n.805, quesito n.6): ormai è definitivo, il DURC di congruità influisce sul più conosciuto e utilizzato DURC.
Sono sempre di più i giuristi che mettono in discussione la legittimità costituzionale di questa concatenazione di norme, soprattutto per l’impatto devastante che una piccola problematica potrebbe comportare sull’andamento professionale dell’azienda, in tutti i settori con particolare impatto nel settore edile.
E in che modo tutto questo potrebbe far perdere il diritto al superbonus 110%?
La risposta giusta dovrebbe essere: può accadere in molti modi diversi. La chiave di lettura risiede nell’analisi congiunta della normativa del Superbonus 110% (introdotto dall’art.119 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”) e del Decreto del Ministero delle Finanze n.41 del 18 Febbraio 1998 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” con particolare riguardo per l’articolo 4 lettera D: “La detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
A questo punto il collegamento è abbastanza chiaro: se un ponteggio è stato montato male, se una delle aziende ha qualche documento fuori regola, se i contributi sono stati pagati con una errata interpretazione delle norme e se perdo il DURC in genere, rischio di non poter usufruire della detrazione.
Ma abbiamo già detto che se la verifica della congruità ha esito negativo, quest’ultima influisce sul DURC.
Quindi indirettamente, anche il DURC di congruità diventa indispensabile.
Ma perché la correlazione tra regolarità contributiva e fruizione del Superbonus 110% è così rilevante?
Ad oggi, l’utilizzo più diffuso del Superbonus 110%, è stato mediante un meccanismo di cessione del credito: numerosi privati e aziende intenzionati a usufruire della detrazione ma privi di liquidità sufficiente ad affrontare le spese per l’esecuzione dei lavori, hanno concordato la cessione del credito alle aziende edili.
Il credito futuro è stato dunque utilizzato quale metodo di pagamento al posto del denaro liquido: la possibilità di agire in questo modo ha favorito da un lato i soggetti attratti dalla prospettiva di ottenere la prestazione senza disporre della relativa liquidità; dall’altro le aziende del settore edile, per le quali il credito è molto più facilmente spendibile e quindi più facilmente monetizzabile.
Ma questo quadro, che sembra rivelare un metodo semplicistico per abusare della cessione del credito, ottenere le prestazioni da parte di una azienda del settore edile e non dover pagare quasi niente, nasconde in realtà numerose insidie dal punto di vista giuridico e fiscale. Che cosa succede ad esempio se la regolarità contributiva del cliente è perfettamente attestata, ma viene meno quella dell’azienda edile che sta eseguendo i lavori?
Che cosa accade se un soggetto privato affida i lavori per la propria abitazione ad una azienda apparentemente valida che però perde la regolarità contributiva?
E soprattutto: che cosa succede se queste problematiche sorgono in capo ad un soggetto che aveva intrapreso i lavori, privo della liquidità necessaria, ma attratto dall’idea della cessione di un credito che diventa non più fruibile?
Ogni clausola contrattuale potrebbe cambiare i rapporti di responsabilità, anche dal punto di vista economico.
Questo è solo il punto di partenza di una storia del diritto, della finanza e del pasticcio agevolato, che la storia non mancherà (nel prossimo futuro) di raccontare.
L’intero sistema di valutazione della regolarità contributiva si basa sull’analisi comparata tra i pagamenti delle aziende relativi al sistema contributivo e assicurativo, rispetto ai dati inseriti nelle denunce mensili inviate (flusso uniemens).
Non sempre le comunicazioni vanno a buon fine: in una quantità così elevata di dati, può capitare che il sistema previdenziale non rilevi una denuncia, un pagamento o semplicemente il collegamento tra la prima e il secondo.
Dialogare con enti dalla portata così ampia, non è semplice e quasi mai l’imprenditore possiede gli strumenti per farsi comprendere, perché è necessario conoscere il sistema e il suo linguaggio.
Per queste e molte altre ragioni, è indispensabile affidarsi ad imprese organizzate e farsi seguire da un team di professionisti sempre in grado di analizzare preventivamente le possibilità, monitorare l’andamento di tutte le operazioni e affrontare le trappole correlate alle eventuali problematiche avendo sempre presenti, sotto il profilo finanziario, contributivo ed attuativo delle norme sulla sicurezza, solo le certezze.
Cerchi assistenza?
Contattaci !

- Quantificazione economica del demansionamento - 5 Maggio 2023
- Interessi e rivalutazione sulle retribuzioni non pagate - 2 Maggio 2023
- Lavoro: agevolazioni, incentivi o disincentivi? - 28 Aprile 2023