Durc e fondi Europei che rischiano di tornare indietro


Intere aree regionali sono a rischio di una “epidemia” particolare; una epidemia di povertà a causa di procedimenti legati ad un sistema DURC tutt’altro che comprensibile.

Tutto è gestito da enti che operano con procedure azzardate e fuori controllo.

Che il sistema del DURC sia fuori controllo è dimostrato dalla stessa Corte di Cassazione che di fronte ad inequivocabili errori dell’INPS (solo per fare qualche esempio concreto) ha detto che quello che conta è il dato documentale; se il DURC risulta irregolare è da considerare tale anche se l’istituto ha sbagliato. In questi casi, soltanto se l’azienda ne esce con una sufficiente capacità economica ed adeguate risorse, potrà effettuare tutti i passi che servono per chiedere i danni.

Lo scenario che si presenta è quindi tutt’altro che scontato laddove sussistano situazioni di discutibile posizione contributiva.

Le questioni legate al DURC investono almeno due aspetti fondamentali.

Il primo è quello dei benefici e delle agevolazioni contributive che, in riferimento al DURC, spesso vengono revocate dall’INPS anche con effetto retroattivo fino a 5 anni.

Un altro aspetto è relativo ai finanziamenti a fondo perduto che servono all’economia per spingere le imprese ad investire e quindi a creare posti di lavoro, innovazione e sviluppo.

Non appare difficile capire che la cattiva gestione della casistica DURC può portare alla desertificazione dell’intera economica nelle regioni più fragili atteso che le stesse da tempo tentano, con gli strumenti che hanno a disposizione, di risollevare le Piccole e Medie Imprese con i fondi di finanziamento europeo.

Cinque principali fondi operano congiuntamente a supporto dello sviluppo economico di tutti i paesi dell’Unione europea in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020:

Tutte le regioni dell’Unione europea possono beneficiare dei fondi FESR e FSE, mentre solo le regioni in ritardo di sviluppo possono ricevere il sostegno del Fondo di coesione.

Ma cosa accade se manca il Documento Unico di Regolarità Contributiva?

Se manca il DURC l’azienda non ha la possibilità di conseguire i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, dei committenti o nel settore dei trasporti così come in molti casi non può conseguire e mantenere le autorizzazioni/concessioni/SCIA nelle costruzioni.

Uno dei problemi più incisivi nell’intero contesto economico riguarda

l’ostacolo che il DURC costituisce, a volte per importi veramente irrisori, nell’ambito dei finanziamenti pubblici alle imprese.

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il FESR è uno dei contesti in cui più di altri si ripercuotono gli effetti nefasti di una normativa che di fatto impedisce al sistema economico italiano di assorbire i finanziamenti europei che rimangono inutilizzati.

Il FESR, nel suo intento istituzionale, mira a consolidare la coesione economica e sociale dell’Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. Tuttavia ogni sua finalità distributiva delle risorse negli ambiti regionali deve essere riponderata sulla base degli ostacoli normalmente addebitati alla burocrazia.

Secondo quanto dichiarato dalla Commissione Europea “il FESR concentra gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave. Tale approccio assume il nome di «concentrazione tematica»:

  • innovazione e ricerca;
  • agenda digitale;
  • sostegno alle piccole e medie imprese (PMI);
  • economia a basse emissioni di carbonio.

Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria di regione:

  • nelle regioni più sviluppate almeno l’80 % dei fondi deve concentrarsi su almeno due priorità;
  • nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi;
  • nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi.

Alcune risorse FESR, inoltre, devono essere specificamente destinate a progetti attinenti all’economia a basse emissioni di carbonio:

  • regioni più sviluppate: 20 %;
  • regioni in transizione: 15 %;
  • regioni in ritardo di sviluppo: 12 %.”

Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali.

La sua azione mira a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali che affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo urbano sostenibile. Almeno il 5 % delle risorse FESR è destinato alle specificità territoriali mediante le «azioni integrate» gestite dalle città.

Le aree svantaggiate dal punto di vista geografico (in quanto isolate, montagnose o a scarsa densità demografica) ricevono un trattamento particolare. Le aree più periferiche, infine, godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi derivanti dalle condizioni di lontananza.

Sono molte le iniziative che in alcune Regioni hanno preso forma di bando finalizzato ad aiutare le piccole e medie imprese che si sono trovate in difficoltà aggravata dal COVID.

In alcune Regioni sono state chiamate BONUS (è il caso della Regioni Sicilia) in altre hanno avuto altre connotazioni che, però, sono comunque riconducibili all’impianto del FESR.

La sopravvivenza e lo sviluppo dell’intera economia nazionale dipende dal sistema del DURC

Se il sistema DURC non funziona bene o viene gestito in modo iniquo rischia di essere la prima causa di desertificazione economica di intere aree regionali.

Moltissimi finanziamenti destinati al sistema produttivo e commerciale , anche in periodo COVID, potrebbero essere negati per assenza del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) .

Sono più di una le Regioni Italiane che, avendo ricevuto migliaia e migliaia di richieste di finanziamento a fondo perduto, si trovano di fronte ad un bivio.

Tutto si sta giocando non tanto sui requisiti sostanziali, ma sul terreno dei requisiti formali con particolare riferimento a quell’enorme potere che via via è stato riposto su enti pubblici come INPS ed INAIL nonché su enti privati di tipo sindacale bilaterale privi di regole e controlli di destinazione di somme come le  tanto enigmatiche quanto storicamente superate e riesumate, “casse edili”.

Le cause del problema

La prima causa

La causa principale è da rinvenire nella assai complessa normativa certamente irrispettosa dei più elementari diritti di difesa.

All’origine pensata per abbattere la concorrenza sleale ed il Dumping tra le imprese, oggi si rischia veramente di dover contare i cadaveri economici di un sistema che, incapace di intervenire chirurgicamente a favore dei più malati del tessuto economico, risulta eccessivamente punitivo nei confronti di lavoratori e piccole e medie imprese; spesso genuine e non sempre strutturate per fronteggiare problematiche veramente poco gestibili.

La seconda causa

Segue la frequentissima carenza di osservanza delle procedure da parte di INPS, INAIL e Casse Edili che non danno la possibilità di chiarire o sanare in tempi adeguati i rilievi di irregolare versamento dei contributi.

La terza causa

Infine si pone il problema della presunta incostituzionalità della normativa che non bilancia e non vincola gli enti a procedure adeguate ai diritti lesi con la negazione del DURC, ad attività amministrative sufficientemente trasparenti ed anche al bilanciamento degli interessi protetti.

Non è concepibile che un’azienda che ha un debito di soli 201,00 Euro che l’INPS mai ha chiesto possa subire un irreversibile pregiudizio per centinaia di migliaia di Euro. Secondo la Corte di Cassazione nessun rilievo può avere l’ingiusta determinazione dell’ente che erroneamente ha attribuito il debito bastando il dato documentale della procedura online.

Non è concepibile neppure che non sia stato previsto un meccanismo di compensazione contributiva automatica in caso di crediti verso la pubblica amministrazione.

Non è ancor più comprensibile come non sia stato previsto che un DURC negativo per un determinato importo possa produrre soltanto il congelamento di crediti, ma non la revoca o la inammissibilità di importi molto maggiori del credito vantato dall’istituto di previdenza.

Al di là delle valutazioni interne di performance degli istituti di previdenza, questi aspetti andrebbero contemperati e riconsiderati alla luce degli incentivi che gli enti di previdenza erogano al personale ed ai dirigenti in funzione dei crediti vantati e non dei crediti accertati e concretamente riscossi.

La filosofia del DURC

Il concetto di DURC nasce  con l’art. 2, d.l. 25.9.2002, n. 210 (nel testo emendato dalla l. di conversione 22.11.2002, n. 266) ai fini dell’affidamento di un appalto pubblico ed il successivo Decreto Legislativo n.276/2003.

Con detta normativa è stato stabilito che gli enti preposti al rilascio del DURC sono INPS, INAIL e Casse Edili (ove previste) che operano mediante apposite convenzioni.

È poi intervenuto nuovamente il legislatore che, per l’ammissione in gara  in materia di appalti privati di lavori di edilizia ed ingegneria (art. 90, co. 9, d.lgs. 9.4.2008, n. 81). (art. 38, co. 1, lett. i), d.lgs. 12.4.2006, n. 163), ha amplificato la portata documentale della regolarità contributiva.

L’art. 1, co. 1175, della legge 27.12.2006, n. 296,

Questa norma richiede il possesso del DURC per il godimento dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il DM 24.10.2007

Questo decreto (emanato per dare attuazione al citato art. 1 co. 1176, della cit. l. n. 296/2006) fornisce un riepilogo dei procedimenti amministrativi in cui il DURC è richiesto spingendosi fino al punto da indicare le irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del documento stesso. Il nuovo elenco sarà poi contenuto nell’allegato A del successivo D.M. del 2015.

Solo nel 2010, con l’art. 6 del d.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti)

Nel 2010 è stato previsto che il predetto Documento sia richiesto in tutte le fasi di aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione del contratto prevedendo altresì che le amministrazioni procedenti e le stazioni appaltanti devono acquisirlo d’ufficio.

La materia viene successivamente ripresa con il

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 66 del 20 marzo 2014) convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78 recante: “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.”.

In realtà, al di là dello slogan, nello sviluppo testuale della legge non sembra vi siano semplificazioni meritevoli di una tale enunciazione. Tutt’altro.

Così è anche per quanto riguarda il DURC nell’ambito dell’art.lo 4 che così dispone.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, (( compresa la medesima impresa, )) verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. (( La risultanza )) dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, (( sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili,)) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (( del presente decreto, )) sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai seguenti criteri:
  3. a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
  4. b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso (( gli archivi )) dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, (( ed e’ eseguita )) indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
  5. c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
  6. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,(( servizi e forniture )) dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
  7. Il decreto di cui al comma 2 puo’ essere aggiornato sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita’ contributiva.
  8. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: (( «, in quanto compatibile, » ))sono soppresse. (( 5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere. ))
  9. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le www.dottrinalavoro.it amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Attualmente la disciplina del DURC è regolata dal DM 30 gennaio 2015

il quale affida a INPS, INAIL e Casse Edili la gestione del rilascio del DURC prevedendo al suo articolo 2, al titolo “verifica regolarità contributiva”,  quanto segue:

 “ 1. I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo  reale, con le modalita’ di cui all’art. 6, la regolarita’  contributiva  nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e,  per  le  imprese  classificate  o classificabili  ai  fini  previdenziali  nel  settore   industria   o artigianato per le attivita’ dell’edilizia,  delle  Casse  edili.  La verifica e’ effettuata nei confronti  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori autonomi ai quali e’ richiesto il possesso  del  Documento Unico di Regolarita’  Contributiva  (DURC)  ai  sensi  della  vigente normativa. Ai sensi dell’art. 2, comma  1,  lettera  h)  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili  competenti  ad attestare la  regolarita’  contributiva  sono  esclusivamente  quelle costituite da una o piu’ associazioni dei datori e dei prestatori  di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano,  per ciascuna  parte,  comparativamente  piu’  rappresentative  sul  piano nazionale.

  1. Il documento di cui all’art. 7,  generato  dall’esito  positivo della  verifica,  fatte  salve  le  esclusioni  di  cui  all’art.  9, sostituisce  ad  ogni  effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita’ Contributiva (DURC) previsto:
  2. a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  3. b) nell’ambito delle procedure di appalto di  opere,  servizi  e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
  4. c) per il rilascio dell’attestazione SOA.”

Uno dei soggetti a cui fa riferimento questo articolo è anche la pubblica amministrazione (art.lo 1 del predetto Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015).

Le conseguenze di un mancato intervento sul piano legislativo

Le conseguenze potrebbero essere allarmanti posto che, per chiedere od accedere ai finanziamenti FESR erogati anche in periodo COVID e post-COVID, ogni richiedente dovrà essere in regola con il DURC.

Le regioni economicamente più svantaggiate hanno un tessuto imprenditoriale che da anni sopravvive sull’orlo del collasso e che, pertanto, subisce carenze economiche che non gli consentono di soddisfare con regolarità ed interezza un certo flusso contributivo.

In tali regioni inoltre non sempre vi è la capacità dell’imprenditore di reperire risorse da destinare a difese tecniche nelle aule giudiziarie in argomenti spesso complessi e sconosciuti ai normali giuristi.

Inoltre sono da tenere conto anche le deviazioni interpretative di enti previdenziali che non sempre agiscono in piena trasparenza e coerenza di procedure tant’è che non sono isolati i casi in cui la giurisprudenza si è espressa a favore di azioni risarcitorie da parte degli imprenditori vessati dalle istituzioni.

Alle imprese che si trovano nella posizione di vedersi negare il finanziamento esclusivamente sulla base ed a causa di un DURC negativo per un comportamento colpevole da parte di un ente (INPS, IONAIL o Cassa Edile) è certamente da suggerire di valutare una azione risarcitoria (nei confronti dell’ente che ha sbagliato). Sulla legittimità delle casse edili sussistono fortissime perplessità.

Per le imprese che invece si trovano nella posizione di un DURC che rappresenta una irregolarità fondata, ma  avente una certa sproporzione rispetto al beneficio che con la sua regolarità formale sarebbe stato erogato, la soluzione è certamente più complessa e comunque tale da rappresentare soluzioni che vanno oltre la semplice interpretazione giuridica.

Una soluzione teoricamente percorribile

Una soluzione potrebbe essere quella di ottenere una regolarizzazione prima che l’ente erogatore provveda alla richiesta del DURC in modo tale che al momento della risposta risulti la positività dello stesso sulla base del meccanismo considerato nella procedura prevista dal D.M. 30 gennaio 2015 sopra parzialmente riprodotto.

Infatti la previsione della verifica in tempo reale sembra essere una soluzione percorribile in quanto non stabilendo tassativamente o precisamente il “quando” del possesso del DURC sembra traslare il relativo requisito in un contesto che potrebbe ben essere letto nel senso di combinazione dispositiva tra l’art.lo 2 del D.M. 30 gennaio 2015, l’art.lo 4 del D.L. 34 del 2014, l’art. 1, co. 1175, della legge 27.12.2006, n. 296 ed ogni altra norma che al possesso del DURC faccia, di riflesso, espresso riferimento.

Riguardo a tale interpretazione si potrebbe fare positivo riferimento alla pronuncia del

Consiglio di Stato
Sezione V Sentenza 19 giugno 2019, n. 4188 laddove ha stabilito che:

“3.5. Alla luce delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la vicenda oggetto del giudizio, ottenuta la certificazione del proprio credito dal Comune di Campobasso, il 21 maggio 2018, l’operatore economico poteva confidare nel subitaneo rilascio di un DURC regolare; se ciò fosse avvenuto, alla verifica dei requisiti dichiarati, effettuata dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’11 giugno 2018, la sua posizione sarebbe risultata positiva.

3.6. È, invece, accaduto che l’INPS non ha rilasciato il DURC in compensazione ed anzi il 9 luglio 2018, interrogato il sistema informativo per acquisire il DURC on line la stazione appaltante ha appreso che la situazione contributiva della società risultava irregolare.”.

Pur permanendo fortissimi dubbi di costituzionalità dell’intero impianto normativo secondo quanto sopra rappresentato, per i casi sanabili si ritiene possibile la fruizione del beneficio a fondo perduto od altro aiuto pubblico.

Circa la sanabilità del DURC

Si ricorda che è sempre comunque consigliabile valutare non solo il pagamento o la dilazione (che viene imposta dagli enti con il riconoscimento incondizionato del debito e rinuncia ad azioni giudiziarie), ma anche le altre azioni di opposizione che la vigente normativa mette a disposizione e sulle cui procedure questo studio legale potrà essere interpellato.

In caso di opposizione alla pretesa contributiva

Nel caso in cui si intenda intraprendere una azione amministrativa o giudiziaria è sempre necessario agire in piena collaborazione con chi cura la consulenza del lavoro che ha già sicuramente in mano la chiave di lettura delle irregolarità spesso equivoche e molto poco verificabili.

COME REGOLARIZZARE IL DURC

Questo studio legale è in grado di valutare con immediatezza eventuali azioni dirette a sanare in modo rapido le risultanze della procedura del DURC a condizione che vi sia la possibilità di interfacciarsi subito con lo studio di consulenza del lavoro che segue l’azienda e che ha accesso al cassetto previdenziale.

Per eventuali valutazioni si può contattare lo studio allo 05841840275

Avv. Vito Tirrito

Avv. Michael Tirrito

Avv. Matteo Pennati

Avv. Andrea Turelli


 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.