Colpisce il paradosso di pagare l’incongruità alla cassa edile nell’ambito di una irragionevolezza e contrarietà ai principi della sicurezza del lavoro. Quello che andremo ad analizzare a breve rivela la costituzione di una nuova figura che ben potremmo definire, dati i poteri a questa conferiti dalle varie disposizioni amministrative e normative, una sorta di “SUPER CASSA EDILE”.
Partiamo da una premessa che risulterà essere un utile rimando nel corso di questo articolo: da sempre, una delle funzioni di cui si è fregiata la compagine sindacale è la sicurezza del lavoro.
Come sappiamo bene, il sistema del DURC – ce lo dice espressamente il suo acronimo, Documento Unico di Regolarità Contributiva – nasce per certificare la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Tuttavia, al suo interno, questi aspetti contributivo-assicurativi si mescolano a concetti di prevenzione, in una polverosa e roboante operazione ideologico-comunicativa che poco ha della sostanza logica di cui invece necessiterebbe. Per essere più precisi: legare la regolarità dei pagamenti alla sicurezza del lavoro è intrinsecamente un passaggio dai connotati fortemente ideologici e privi di collegamento oggettivo.
Nello specifico, infatti, all’interno della composita aggregazione di principi che sostiene l’intero sistema del DURC, queste “prevalenti” ragioni legate alla sicurezza del lavoro rivestono un’importanza di tale rilevanza al punto da contemplare, un elenco di causali per le quali la revoca del DURC stesso diventa un automatismo sulla base della tabella delle violazioni allegata al D.M. 30 gennaio 2015.
Fatto gravissimo. Ma non è finita qui: al danno la beffa.
Sì, perché il DURC così come concepito dagli organi attuativi, non esaurisce le sue manchevolezze nell’impianto della regolamentazione primaria ma nella sua evoluzione successiva, quella del c.d. DURC DI CONGRUITÀ, un ensemble di contraddizioni e di totale aberrazione burocratico amministrativa.
Che il sistema del DURC di congruità sia caratterizzato da aspetti economici che non consentono di capire come le casse edili possano essere al tempo stesso giudici e beneficiari delle somme che loro stesse ritengono differenziali rispetto a quelle di congruità, si è già detto in altra trattazione. In questo articolo infatti, si evidenzia, ancora una volta il vizietto, tutto italiano del far cassa su tutto, anche sulla sicurezza.
Senza voler tornare su questa brutta pagina del modus operandi di amministrazione delle leggi sul lavoro cercheremo, in questa nuova occasione, di fare chiarezza su un altro aspetto ancora più iniquo ed aberrante di questo sistema solo apparentemente predisposto per la tutela dei lavoratori.
DURC di congruità: come funziona… e perché invece non funziona come dovrebbe
Il DURC di congruità parte da un abbinamento tra lavorazioni edili e percentuali dei costi di manodopera che sono state ritenute congrue da parte di alcune organizzazioni sindacali e che il Ministro del Lavoro ha adottato come tali. Premesso che dal tenore del decreto applicativo non è dato comprendere con sufficiente chiarezza quali siano le voci rientranti nei c.d. Costi del Lavoro, esiste un aspetto che non può lasciare indifferenti: l’appiattimento economico del sistema ed il fortissimo disincentivo all’efficienza ed alla sicurezza.
Durc: facciamo qualche esempio…
Prendiamo il caso di un’azienda che demolisce fabbricati.
Tradizionalmente questa attività viene svolta coinvolgendo vari operatori che, servendosi di un numero elevato di mezzi meccanici di demolizione e sgombero, devono necessariamente operare in coordinamento contemporaneo, predisponendo i mezzi a varie altezze in modo da effettuare la demolizione partendo dall’alto per arrivare via via alla base del fabbricato.
Ipotizziamo anche – cosa che sarebbe auspicabile sempre – che l’imprenditore di questa azienda di demolizione sia un professionista avveduto che quindi si porrà almeno due obiettivi; il primo di ridurre i costi e il secondo di ridurre i rischi per gli operai dedicati a quella attività.
Obiettivi che potrà raggiungere facendo un significativo investimento in una nuova macchina operatrice che è in grado di portare molto in alto il proprio utensile demolitorio ed è manovrabile da un solo operatore che agisce a distanza rispetto alla zona di pericolo e può quindi effettuare l’intera fase dei lavori in totale sicurezza e in tempi estremamente contenuti.
Di fatto questa modalità di procedere ha il vantaggio di effettuare con un solo uomo ed in uno solo giorno un’attività che altrimenti avrebbe richiesto una squadra di sei operai con cinque mezzi diversi che lavorano in contemporanea per almeno un mese.
Un latro esempio potrebbe essere rappresentato da un costruttore che per essere congruo dovrà utilizzare materiali scadenti al solo fine di mantenere congruo il rapporto tra appalto ed incidenza della mano d’opera. In questa seconda ipotesi la matematica della congruità andrà a danneggiare l’attenzione che il costruttore deve avere nei confronti della buona qualità dei materiali di coibentazione termica, di isolamento acustico ecc… In sintesi la cura degli interessi economici della Super Cassa Edile così come individuata nel decreto ministeriale di cui trattasi saranno privilegiati rispetto alla necessità di tutelare l’ambiente e l’efficienza energetica.
Meraviglioso, no? NO. Perché alla luce del c.d. Decreto Ministeriale per il DURC di congruità, la scelta di ridurre costi e rischi penalizzerà il nostro imprenditore. Infatti, a fronte di un’importante riduzione dei costi e dei rischi egli difficilmente potrà giustificare i più elevati livelli di costo della manodopera tipici delle imprese male organizzate e solo per aver tutelato l’incolumità dei suoi operai ed il miglior rispetto per l’ambiente sarà condannato dalla cassa edile che, in base al predetto decreto ministeriale, riscuoterà il valore differenziale di quello che lo stesso soggetto ha individuato essere un minor costo del lavoro.
Ciò vuol dire che a parità di lavoro, un imprenditore disorganizzato od utilizzante procedure e materiali molto scadenti potrà dimostrare di aver pagato, per un’opera ad esempio da due milioni di euro, retribuzioni per € 320.000 mentre il nostro imprenditore avveduto e prudentemente, sensibile all’ambiente od alla sicurezza potrà dimostrare di avere pagato per la stessa opera retribuzioni per € 150.000,00.
Nel primo caso avremo congruità del DURC, oltre ad enormi rischi sulla sicurezza, ma questo alle casse edili, poco importa. Nel secondo caso, a fronte di quasi nessun rischio per la sicurezza ed una grandissima attenzione per la qualità dei materiali e dell’ambiente, le casse edili giudicheranno non congruo il nostro imprenditore avveduto e applicheranno alla sua impresa una penalizzazione economica di circa 170.000 €. Somma che andrà a rimpinguare le risorse delle casse edili stesse, la cui natura ed utilità sono una miniera di incongruenze e di fondati sospetti che possano nascondere velate forme di finanziamento pubblico ad alcune sigle sindacali.
Stando così le cose, la domanda sorge spontanea, perché investire in tutela, macchinari efficienti, materiali migliori? Cui prodest? All’imprenditore avveduto, no, sicuramente no. È più conveniente fregarsene… anzi è più vantaggioso eludere.
Riflettendo dunque sulla premessa iniziale di questo articolo, il fatto che la compagine sindacale (quella resa “nobile” per espressa designazione di maggiore rappresentatività comparativa attribuita dagli ambiti governativi), da sempre si impegna e si fregia di tutelare la sicurezza del lavoro, assume tutta un’altra accezione. Un sapore diverso, dal retrogusto piuttosto amaro.

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