Durc di congruità: come funziona


Nel panorama del monitoraggio della regolarità contributiva del settore edile (certamente uno dei più colpiti da fenomeni di sfruttamento dei lavoratori), dopo la contribuzione virtuale, i limiti che la contrattazione collettiva ha posto al ricorso al lavoro part time e l’introduzione del DURC, ecco che si affaccia anche una nuova figura istituzionalizzata di durc; il durc di congruità.

Il DURC DI CONGRUITA’

La sua introduzione è stata effettuata con il D.M. 25 giugno 2021 il quale prendendo spunto da tutta una serie di deleghe normative di fatto ha, come già illustrato in precedenza da parte di questo studio, ampliato enormemente quanto delegato dal legislatore fino al punto da stravolgerne completamente l’impianto ispiratore.

Di fatto, stando al tenore dell’art.lo 2 del testo ministeriale, ogni volta che in ambito edile o affine si affidano lavori per importi superiori ad € 70.000,00 il DURC di congruità diventa un requisito ineludibile.

Occorre tuttavia chiedersi, dato che è necessario con quali conseguenze in caso di inosservanza della congruità prestabilita dalle OO.SS.

Non mancheremo quindi di affrontare la conseguenza dell’incongruità e soprattutto a chi è stato riservato il vantaggio economico in caso di incongruenza sui costi di incidenza della manodopera.

Il DURC di congruità doveva essere un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

Tale sistema ora si basa sulle predeterminazioni fissate quali indici di congruità da alcune parti sindacali con un accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Detti indici dovrebbero poi essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentite le parti sociali ai sensi dell’art.lo 3 punto 5 del decreto ministeriale.

Sono da rilevare sia la circostanza che viene offerta una competenza territoriale alle casse edili /edilcasse sia il riferimento offerto dall’articolo 3 comma 2 fa al DPR 28 dicembre 2000, n. 445  avente ad oggetto “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” dal quale sembra trasparire una precisa volontà di elevare a documentazione amministrativa a tutti gli effetti anche quanto inviato dalle imprese alle casse edili.

Il sistema è molto simile a quello degli ex studi di settore e certamente si ispira al loro metodo, ma con alcune particolarità.

COME FUNZIONA IL DURC DI CONGRUITA’

Per i lavori pubblici,

Il committente o l’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori sono tenuti a richiedere alla cassa edile il DURC di congruità.

La questione sarà certamente oggetto di valutazione da parte delle stazioni appaltanti che operano secondo i meccanismi tipici del diritto amministrativo.

Per i lavori privati,

Il committente privato deve chiedere il DURC di congruità dell’incidenza della manodopera  prima dell’erogazione del saldo finale.

Al momento non sono previste specifiche conseguenze a carico del committente privato, tuttavia la mancanza del DURC di congruità non potrà essere ignorato laddove al committente possa essere eccepita una irregolarità formale quale motivo di ritardato pagamento.

Sicuramente la questione costituirà base di scontro in ambito di saldo lavori per fine cantiere edile.

incongruità – a chi vanno i soldi della differenza –

Particolare preoccupazione desta soprattutto la previsione inserita nell’articolo 5 del D.M. 143 del 25 giugno 2021 avendo stabilito che “Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Cosa significa: – invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità?

Significa che  il versamento entro dell’importo differenziale deve essere versato allo stesso soggetto che giudica l’impresa.

Solo tale versamento è considerato regolarizzazione che consente il rilascio dell’attestazione di congruità ed il mantenimento del DURC.

Il conflitto di interessi delle casse edili

In altri termini, l’articolo 5 del decreto ministeriale oggetto della presente trattazione realizza, in capo a chi è destinatario delle somme, la facoltà di decidere se e quanto versargli.

Non solo non è dato comprendere la base giuridica di accredito del soggetto cassa edile quale destinatario di importi che potrebbero essere molto rilevanti, ma addirittura è notorio come le entrate delle casse edili sono redistribuite secondo logiche di ripartizione tra organizzazioni sindacali a norma del loro CCNL.

Risulta evidente che, non essendo la cassa edile né  un ente pubblico né  un soggetto al controllo contabile a cura della pubblica amministrazione, di fatto la stessa diventa giudicante e beneficiario di entrate chiaramente improntate ad una monopolizzazione delle attività imprenditoriali.

Diventa evidente il fatto che è stata istituita una sorta di signoria sulle entrate assimilabile ad una forma occulta di finanziamento pubblico a beneficiario privilegiato.

La questione, seppure sotto altro profilo, è già stata oggetto di una nostra precedente trattazione.

Non va neppure dimenticato che le casse edili hanno piena libertà impositiva sugli iscritti che non possono fare altro che subire la percentuale contributiva che viene imposta sulla base di una semplice delibera. Di solito la percentuale di contributi che eccede i c.d. accantonamenti a favore dei lavoratori, si aggira intorno al 10%, ma di fatto questa percentuale viene variata dalle singole casse.

La discrezionalità in mano alla cassa edile in caso di incongruenze

E’ previsto che laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

La discrezionalità che ne deriva a favore della cassa edile è fortemente discutibile non essendo la stessa un ente pubblico soggetto a regole specifiche. Inoltre appare evidente l’incidenza che possono avere fattori come l’avere adottato misure strumentali ed organizzative eccellenti, il far parte o meno degli organi direttivi delle associazioni costituenti la cassa edile e lo squilibrio che può portare il giudizio insindacabile della struttura che non è tenuta ad alcuna trasparenza nella più ampia ed insindacabile discrezionalità.

Ne consegue che se l’azienda non versa alla cassa edile le somme differenziali tra il costo preventivato nelle tabelle che la stessa ha contribuito a determinare e quanto dimostrato dal datore di lavoro si innesca il procedimento di eliminazione datoriale.

Altra particolare incongruità che emergerà in corso di verifiche, sarà la competenza a decidere ed incassare laddove i lavori si svolgano su territori di competenza di varie casse edili; chi adotterà il provvedimento?

In ogni caso, una volta che la cassa edile si è pronunciata sull’incongruità, decorso inutilmente il termine di 15 giorni per il pagamento, l’esito negativo della verifica di congruità sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

A quel punto la Cassa Edile/Edilcassa che si reputa territorialmente competente (da valutare se la competenza sarà attribuita dalla richiesta o da altri fattori di composizione fra territorialità diverse) procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Il confronto giuridico per la dimostrazione della congruità è quindi pienamente rimesso al giudizio della cassa edile di riferimento sulla base dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La questione della congruità in ogni caso si riflette sul DURC essendo previsto, al comma 6 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 143/2021 che “l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015”.

Cosa fare in caso di ingiustificata richiesta di somme da parte della cassa edile?

E’ di tutta evidenza che la procedura del durc di congruità, attraverso il passaggio interpretativo ed autorizzativo di chi ha un interesse a riscuotere le somme differenziali, confluisce nella ordinaria procedura del durc.

I profili di illegittimità del sistema sono molteplici e, partendo dall’eccesso di delega normativa, si sviluppano creando incomprensibili flussi di finanziamento pubblico alle oligarchie che si definiscono rappresentanze sindacali o, in altre sedi, più semplicemente, parti sociali.

E’ anche evidente che se per iscriversi alla cassa edile si deve accettare di applicare il ccnl dell’edilizia (vedasi l’articolo 36 del ccnl edilizia) anche le risultanza di maggiore rappresentatività (rilevate sempre secondo metodo INPS ed INAIL), ne escono alterate ed impediscono ad altre organizzazioni di poter penetrare l’antidemocraticità del sistema.

Nel caso in cui la cassa edile agisca con evidente abuso di posizione dominante e produca iniqui trattamenti è evidente che la tutela legale risulterà particolarmente difficile sotto il profilo delle soluzioni immediate.

E’ quindi sempre opportuno contattare senza alcun ritardo uno studio legale di adeguato riferimento per intraprendere ogni attività necessaria al tempestivo ripristino della legalità.

Per consulenze urgenti contattare il 05841840275 od il 3474775915.