L’estate è appena passata e lavoratori ed imprese si interrogano sulle regole di precedenza nella future assunzioni.
Il lavoratore che ha svolto attività stagionale presso un’azienda ha il diritto di precedenza nelle attività stagionali e deve essere preferito ad altri.
Questo diritto scatta non subito, ma quando l’azienda procede ad una nuova assunzione.
I problemi da risolvere per comprendere la disciplina normativa sono più di uno.
Proviamo a penderli in considerazione con la dovuta gradualità cominciando a parlare di cosa si intende per attività stagionali.
Attività stagionali
La normativa sul diritto di precedenza prende in considerazione le attività stagionali.
Ne consegue la necessità di comprenderne i contenuti e le definizioni economico-giuridiche.
Le attività stagionali sono individuate dalla legge, ma nel caso specifico con alcune precisazioni.
In attesa della determinazione delle nuove definizioni di attività stagionali (secondo la previsione dell’art.lo 21 comma 2 del Decreto legislativo 81/2015), si può fare riferimento ai contenuti del DPR 1525 del 1963.
Di fatto questa possibilità esiste, fino a nuova normativa e con le eccezioni che dopo vedremo, nei seguenti casi:
- Sgusciatura delle mandorle.
- Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
- Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
- Raccolta e spremitura delle olive.
- Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino).
- Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso.
- Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
- Lavorazione del falasco.
- Lavorazione del sommacco.
- Maciullazione e stigliatura della canapa.
- Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
- Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino.
- Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
- Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
- Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
- Taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto.
- Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
- Scorzatura e marinatura del pesce.
- Salatura e marinatura del pesce.
- Pesca e lavorazione del tonno.
- Lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).
- Lavorazione delle carni suine.
- Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
- Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori.
- Produzione di liquirizia.
- Estrazione dell’olio dalle sanse e sua raffinazione.
- Estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione.
- Estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele.
- Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
- Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
- Spiumatura della tiffa.
- Sgranellatura del cotone.
- Lavatura della paglia per cappelli.
- Trattura della seta.
- Estrazione del tannino.
- Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
- Cave di alta montagna.
- Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
- Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all’aperto.
- Cernita insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. - Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
- Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
- Lavaggio e imballaggio della lana.
- Fiere ed esposizioni.
- Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale.
- Spalatura della neve.
- Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
- Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
- Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
- Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
- Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
Quali sono le deroghe ai requisiti della stagionalità?
In generale la disciplina sul lavoro a tempo determinato è riferibile all’art.lo 19 del decreto 81/2015 il quale prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Tuttavia, ritenendo meritevole considerare che possano esservi esigenze particolari, è stata prevista, dall’art.lo 24 del decreto 81/2015, la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine solo se la durata della prestazione sia prevista solo per un periodo comunque non superiore ai ventiquattro mesi solo presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività od esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Particolarmente importante è la premessa del comma 1 dell’art.lo 24 del decreto 81/2015 il quale fa salva ogni diversa disposizione dei contratti collettivi. Questo consente di poter definire una sorta di deregolamentazione della materia con delega alle organizzazioni sindacali che si potranno far carico di arricchire le regole future prevedendo quindi anche periodi inferiori ai sei mesi.
L’esercizio del diritto di precedenza nel lavoro stagionale
In pratica le parti si devono ricordare di inserire nel contratto di assunzione a tempo determinato, la clausola relativa al riconoscimento del diritto di precedenza.
La questione, dopo la riforma del 2015, è infatti stata affrontata dal legislatore con il riconoscimento, al lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Questo tipo di precedenza è limitato alle nuove assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, ma non può essere riferibile a mansioni diverse a quelle esattamente già espletate nel precedente rapporto di lavoro a termine.Astabilirlo è l’art. 24 del decreto 81/2015.
La normativa si è anche preoccupata di prevedere una tutela ulteriore per le lavoratrici che si sono assentate da lavoro per fruire del congedo di maternità durante il periodo di esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato garantendo per queste il computo dell’anzianità nei sei mesi minimi di attività lavorativa.
In generale il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha un diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali che, tuttavia, deve essere espressamente richiamato nell’atto di assunzione e che certamente può essere esercitato, ma a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro od entro tre mesi nel caso di medesime attività del precedente periodo.
Il diritto di precedenza in ogni caso si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

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