Ispezione del lavoro. Si può avere copia delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori?


E’ frequente la domanda del datore di lavoro che chiede di sapere se è possibile avere copia delle dichiarazioni che gli ispettori hanno fatto sottoscrivere ai suoi dipendenti e, talvolta, anche a lui medesimo.

Non è un mistero il fatto che gli atti di accertamento del lavoro sono stati da sempre coperti da una “cortina fumogena” come se si trattasse di segreti di stato.

Dopo decenni di tentativi di oscuramento da parte delle istituzioni (inps, inail, ispettorato del lavoro) che, in ambito dell’ispezione del lavoro, si sono sempre opposte vantando il diritto di tutelare il lavoratore, oggi il problema appare sempre più articolato, ma al tempo stesso se ne apprezza una sempre più frequente nitidezza.

Non si comprende come possano le sedi ispettive da un lato impedire di vedere dei documenti necessari ad approntare la difesa legale della posizione ed al tempo stesso non esitare a depositare ogni documento non appena gli istituti sono chiamati in giudizio.

La questione investe quei casi in cui da un lato al datore di lavoro viene impedito l’accesso alle dichiarazioni o alle denunce del lavoratore, ma dall’altro gli stessi documenti negati vengono depositati per gli stessi fini (di parte opposta) per i quali il datore di lavoro li aveva chiesti.

 

Svantaggio processuale per l’azienda

Questo comporta uno svantaggio processuale nella misura in cui la parte si trova ad imbastire un processo “alla cieca” nel corso del quale gli istituti e la DTL agiscono con arguta finezza nell’ambito di strategie processuali che possono contare su uno squilibrio processuale meritevole di rilievo e di attenzione.

Si deve sempre fare riferimento alle prassi alle quali, concretamente, ogni ufficio intende uniformarsi.

In teoria è sempre possibile accedere agli atti seguendo le procedure quando si ha un interesse, in pratica spesso il diniego si rivela un muro di gomma.

Si rilevano, infatti, casi di tendenziale e perseverante diniego.

Sembra in ogni caso sempre opportuno chiedere copia degli atti di accertamento (comprese le denunce e le dichiarazioni) per svolgere con tempestività, completezza e diligenza ogni difesa, salvo poi, in caso di diniego, insistere affinché il Giudice  disponga l’estromissione  dei documenti dei quali è stato negato l’accesso adducendo la carenza di interesse o la riservatezza del lavoratore dal fascicolo processuale.

La giurisprudenza altalenante non ha mai fatto chiarezza sull’accesso ai documenti amministrativi gestiti dell’Ispettorato del lavoro.

La pronuncia dei Tribunali Amministrativi Regionali

In particolare, si segnala quanto deciso dal TAR del Veneto con la sentenza n. 31 del 2011 con cui si afferma:

È pertanto necessario che tra la domanda di accesso e l’esigenza di difendere i propri interessi giuridici vi sia un rapporto strumentale, ma questo deve essere inteso in senso ampio, cosicché deve ritenersi sufficiente che la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non è invece necessario che costituisca uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

Ne consegue che il Collegio ritiene di dover ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia di consentire la visione e l’estrazione della documentazione che ha dato origine al verbale di ispezione, e che tuttavia ciò debba avvenire, per l’esigenza di tutelare, nella misura in cui ciò risulti compatibile con la preminenza da riconoscere al diritto di difesa in capo alla Società ricorrente, l’interesse di eventuali lavoratori dichiaranti, dopo avere provveduto alla copertura dei dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche.

Il Tar Toscana ha precisato meglio i termini della questione.

Tutto parte dal testo del d.M. 757/1994 che vieta l’accesso solo e soltanto in tre diverse circostanze determinabili con l’eventuale divulgazione: “quando … possano derivare azioni discriminatorie”, “indebite pressioni” o, “pregiudizi” di carattere generale che possano andare a colpire i lavoratori oppure anche soggetti terzi.

Il divieto non assoluto lascia margini di valutazione che devono essere considerati in base al caso concreto.

Quanto alla possibilità di avere le copie delle dichiarazioni ci si deve sempre domandare se servono e soprattutto se vale la pena attivare una procedura che richiede oltre alla dimostrazione di un interesse dettato dalla legge 241/90 anche un processo davanti al TAR con tutti i costi e rischi processuali .

Quindi occorre sempre una valutazione preventiva del costo e dei possibili benefici di un ricorso al TAR sulla base degli interessi in gioco e del ruolo che possono avere avuto nell’esito dell’accertamento le dichiarazioni dei lavoratori.

E’ anche da considerare la possibilità di ottenere copia dei documenti attivandosi presso l’Autorità giudiziaria ordinaria con procedure che costringano Ispettorato del Lavoro od enti al deposito di quanto raccolto durante l’accertamento.

 


 

 

 

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.