Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro https://www.studiotirrito.it/decreto-trasparenza/ Export date: Sat Jun 10 4:50:40 2023 / +0000 GMT |
Decreto trasparenza, novità, obblighi e criticitàÈ passato ormai qualche mese da quando è entrato in vigore il Dlgs n.104/2022 , il cosiddetto “Decreto trasparenza” con il quale il nostro Stato ha recepito quanto sancito dalla Direttiva comunitaria 1152/2019 in merito a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Abbiamo avuto modo di sperimentarlo e siamo quindi in grado di valutare, con maggiore chiarezza, le novità introdotte e quindi analizzare come di conseguenza cambia il rapporto di lavoro e la sua gestione e soprattutto indagare quali siano gli obblighi per i datori di lavoro. A prescindere dall'indiscutibile valenza etica che la direttiva europea ha previsto e che il nostro Stato ha finalmente accolto, questa sembra perdere di valore perché le principali innovazioni che il Dlgs n.104/2022 ha introdotto si scontrano subito con una maggiore complessità degli adempimenti informativi che il datore di lavoro deve eseguire se non vuole incombere in sanzioni, e con l'irrigidimento dei controlli che, d'ora in avanti, si fanno più gravosi. In altre parole, si è partiti da una direttiva comunitaria che era già sufficientemente dettagliata – e che doveva solo essere recepita – e vi sono state fatte delle aggiunte e delle specificazioni che hanno come conseguenza l'ulteriore proliferazione di burocrazia ridondante. E così, mentre da una parte si reclama a gran voce l'esigenza di alleggerire il lavoro e la politica del lavoro dalla burocrazia, dall'altra c'è l'impressione che ogni volta che si va a toccare la materia lavoristica si appesantiscano gli oneri e i rischi che i datori di lavoro corrono quando instaurano un rapporto di lavoro. Quindi, al di là dei contenuti legittimi e certamente fondamentali, di trasparenza c'è la sensazione che si sia andati oltre questa esigenza, e che alla fine si siano create situazioni – di incertezza su tutta su una serie di aspetti – che sicuramente creeranno non pochi problemi soprattutto sotto il profilo sanzionatorio. Si parte da un presupposto necessario salvo poi perseguire uno sotto-fine che si dura veramente fatica a non considerare solo essere destinato ad ingessare procedure e complicare relazioni; quindi a far incrementare le potenzialità del contenzioso ed una burocrazia già oltremodo florida. Ma forse, non è solo questo. La complessità delle procedure previste in questo decreto – come potrete appurare da soli, continuando nella lettura di questo articolo (n.d.r.) – è tale da non escludere che esista anche un altro risultato occulto, ovvero quello di far monetizzare all'erario il cosiddetto rischio statistico dell'errore: in parole spicce, più la cosa si fa complessa, più è facile incorrere in errore e quindi in sanzioni. Esattamente l'opposto di quello che ci si dovrebbe aspettare dalla lettura della nostra Costituzione la quale richiede finalità di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Il riscontro costante è dato dall'aumento delle complessità e dai potenziali sviluppi che queste possono avere sia in termini di contenzioso che di sanzioni. Lavoro per sindacati, avvocati ecc... che andrebbe evitato fin dalla genesi di qualsiasi provvedimento normativo ed amministrativo. Quello che colpisce è il fatto che il contratto individuale di assunzione è diventato un documento la cui complessità e completezza non può più essere colmata con il semplice rinvio al CCNL, ma deve contenere una serie di specificazioni al punto da non poter più essere compreso nella ordinaria assistenza che un consulente del lavoro fa rientrare nell'ottica dell'elaborazione del cedolino. L'attuale modalità di assunzione richiede un lavoro notevole sotto il profilo della conoscenza degli ambiti strutturali del rapporto di lavoro che si vanifica nel caso, molto frequente, in cui il lavoratore o non inizia od interrompe il periodo di prova. A prescindere da queste considerazioni, una cosa è sicuramente evidente, oseremo dire persino trasparente: ora più che mai il datore di lavoro è costretto a sobbarcarsi l'onere economico di affidarsi a professionisti di elevato livello in grado di redigere un contratto di assunzione che tenga conto (anche) di questi oneri economici e comunicativi. Ma entriamo nello specifico del decreto trasparenza e analizziamolo nei suoi vari aspetti per fare emergere la complessità degli obblighi che impone. Avendo già detto anche troppo abbiamo deciso di riportare per intero intere porzioni della legge, senza semplificarle o accorciarle. Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura e buone riflessioni. Decreto trasparenza – Ambito di applicazioneLe complessità palesate sopra, si riscontrano già nell'articolo 1, che riguarda l'ampio ambito di applicazione del decreto trasparenza in merito agli obblighi informativi e che si rivolge a:
Gli obblighi informativi non si applicano, invece, ai (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 104/2022):
Modalità di comunicazione al lavoratoreLe complessità si fanno poi “più complesse” negli articoli a seguire. Si legge infatti all'articolo 3 del decreto trasparenza, che il datore di lavoro – sia pubblico che privato – è tenuto a comunicare a ciascun lavoratore neoassunto, in modo chiaro e trasparente e in formato cartaceo oppure elettronico, tutte le informazioni previste nel decreto. Il lavoratore dovrà sempre potervi avere accesso e la prova della loro trasmissione dovrà essere conservata dal datore di lavoro per almeno cinque dalla conclusione del rapporto di lavoro. Si legge poi al comma 2 dell'articolo 4 che questi obblighi di comunicazione vengono assolti mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, in alternativa con la consegna della:
Su questo punto, un'altra considerazione è quanto mai necessaria. Come si evince, la legge impone che queste informazioni di trasparenza siano comunicate a qualunque lavoratore che venga assunto, anche se solo in prova. Teoricamente non ci sarebbe nulla da eccepire. Ma nella quotidianità della vita lavorativa, sappiamo bene che un'altissima percentuale di coloro che sono in prova decidono spontaneamente di non proseguire nel rapporto di lavoro e quindi di licenziarsi già dopo i primissimi giorni. Il datore di lavoro non solo deve sobbarcarsi della spesa del consulente che gli rediga un contratto ineccepibile anche dal punto di vista della trasparenza. In caso contrario, rischia di incappare in salate sanzioni. Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a conservare una copia del contratto in archivio per almeno cinque anni. Dispendio di denaro, dispendio di tempo, dispendio di spazio. Decreto Trasparenza: le informazioni da comunicareProseguiamo nell'analisi del decreto trasparenza e entriamo nello specifico, delle informazioni da comunicare al lavoratore, come riportato nell'Articolo 4 :
Tutte le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d'assunzione (o nella copia della comunicazione dell'istaurazione del rapporto di lavoro) devono essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Alcune informazioni – quelle comprese ai punti i, j, k, o, p dell'elenco di cui sopra – potranno essere fornite al lavoratore entro un termine di tempo maggiore ma non oltre i 30 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima che il datore abbia adempiuto a tutti gli obblighi d'informazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti. Allo stesso modo, eventuali modifiche agli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicate dal datore di lavoro entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica stessa non derivi da disposizioni legislative o regolamentari o dalle clausole del contratto collettivo. Sono previsti poi ulteriori obblighi informativi per i datori di lavoro se vengano utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In questo caso sia il datore di lavoro che il committente hanno obbligo di informare il lavoratore o il collaboratore circa l'utilizzo di sistemi finalizzati a fornire dati relativi all'assunzione o al conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del contratto, dell'assegnazione di mansioni o compiti, indicazioni sulla sorveglianza, la valutazione e l'adempimento delle prestazioni contrattuali. Il lavoratore ha quindi diritto ad accedere ai dati che lo riguardano, anche attraverso le sue rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, e sia il datore di lavoro che il committente hanno l'obbligo di rispondere per iscritto con la trasmissione dei dati mancanti, entro 30 giorni. (Art. 4 – comma 3) Le informazioni di cui sopra dovranno essere comunicate dal datore di lavoro in modo trasparente. Inoltre, tali informazioni dovranno essere fornite in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Le comunicazioni dovranno essere fornite anche all'RSA/RSU o in mancanza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le sanzioni inflitte dall'Ispettorato del LavoroIn merito alle sanzioni a cui possono essere soggetti i datori di lavoro inadempienti, il Dlgs 104/2022, "Decreto Trasparenza", prevede:
Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoroOltre a introdurre nuovi obblighi informativi a carico delle aziende, il decreto trasparenza introduce nuove tutele per i lavoratori. Tali tutele sono regolamentate nel capo III, rubricato "Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro". Queste riguardano:
Ma di queste parleremo in un altro articolo. |
Export date: Sat Jun 10 4:50:40 2023 / +0000 GMT This page was exported from Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro [ https://www.studiotirrito.it ] Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |