Decontribuzione sud – L’esonero dal pagamento dei contributi è previsto dall’art.lo 3 e riguarda le aziende che, avendo fruito della CIG nei mesi di Maggio e Giugno 2020, non richiedono trattamenti di CIGO ai sensi dell’art. 1 del D.L. 104/2020.
Questo significa che chi ha presentato domanda di CIGO che poi non è stata accolta potrebbe vedersi negare anche la decontribuzione sud.
Le aree interessate dalla decontribuzione sud
Le regioni nell’ambito delle quali le imprese potranno beneficiare di una speciale decontribuzione riguardante i contributi INPS sono Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha previsto lo sgravio del 30% per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 per contrastare il disagio creato dai bassi livelli occupazionali del sud.
la proroga della misura della decontribuzione sud
L’art. 27 del D.L. 104/2020 prevede un esonero dal pagamento dei contributi nella misura del 30 % in favore dei datori di lavoro la cui sede ricade in determinate aree svantaggiate.
La legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 ha esteso e variato nel tempo il beneficio che dall’attuale 30% passerà al 20% nel 2026 e così a scalare fino al 10% per tutti i settori eccetto l’agricoltura e i lavori domestici.
Le attività che hanno dislocazione in parte al di fuori delle regioni assegnatarie dello sgravio speciale devono essere supportate da una procedura di assenso da parte dell’INPS territorialmente competente.
le note di rettifica dell’INPS
In questa trattazione non si può non prendere atto della tendenza dell’INPS a disconoscere la decontribuzione sud mediante note di rettifica in riferimento all’Art. 3 del DL 104 del 2020 ed all’art 27 del medesimo decreto.
Queste sono di regola emesse ai sensi dell’art. 1 c. 1175 della L.296/2006 secondo il quale “ a decorrere dal 1 Luglio 2007 la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale è subordinata al possesso del DURC”.
la compatibilità col lo sgravio edilizia del 15%
E’ da ritenere che, alla luce del tenore letterale e della compatibilità delle due distinte normative, la decontribuzione sud possa essere ritenuta compatibile con lo sgravio dei benefici contributivi del 15% previsto per l’edilizia dall’art.lo 29 del D.L. 244/1995.
Il testo dell’art.lo 1 del D.L. 104/2020
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario
e cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono
l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e
cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita’ previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con
riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane
costituiscono la durata massima che puo’ essere richiesta con causale
COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e
autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui
al presente comma.
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia
stato gia’ interamente autorizzato il precedente periodo di nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che
presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle
ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato
aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente
semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la
sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la
sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e’ dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per
cento e per coloro che hanno avviato l’attivita’ di impresa
successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane di cui al
comma 2, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del
fatturato di cui al comma 3. L’INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata
alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il
datore di lavoro e’ tenuto a versare a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota
del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque
disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle
quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attivita’ lavorativa. In fase di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma
e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell’INPS, il datore di lavoro e’ tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita’ di cui al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e’ stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020; tale importo e’
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu’ decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA), ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del predetto
decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attivita’ lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e’
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18
del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro
previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai
trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti
collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8.
L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse di cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi
corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del
presente articolo.
13. All’onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2
milioni di euro per l’anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per
l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3
milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per
l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro
per l’anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell’articolo 114.
Il testo dell’art.lo 3 del D.L. 104/2020
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che
non richiedono trattamenti di cassa integrazione
1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da
COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del
presente decreto e che abbiano gia’ fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modificazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, e’ riconosciuto l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del
doppio delle ore di integrazione salariale gia’ fruite nei predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero di cui al presente articolo puo’ essere riconosciuto anche
ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione
salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio
2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all’articolo 14 del presente
decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con
efficacia retroattiva e l’impossibilita’ di presentare domanda di
integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1.
4. L’esonero di cui al presente articolo e’ cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale
dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo e’ concesso ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e’ subordinata,
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della
Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363
milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno
2021 si provvede ai sensi dell’articolo 114.
Per preventivi di consulenza od assistenza è possibile chiedere il contatto per via telefonica o web.

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