Datore di lavoro inadempiente? Il lavoratore può rifiutare la prestazione


Poniamo il caso che il lavoratore si lamenti con il datore di lavoro di alcune mancanze e per queste ragioni decida di rifiutare la prestazione e smetta di andare a lavorare. Può essere licenziato?

Apparentemente la domanda sembra banale, ma così non è.

È possibile quindi rifiutare la prestazione lavorativa? O meglio, quando è legittimo per una lavoratrice o un lavoratore scegliere deliberatamente di non adempiere la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro?

Il rifiuto da parte di un dipendente di svolgere la propria prestazione rappresenta, senza dubbio alcuno, uno dei più gravi inadempimenti di cui lo stesso o la stessa possa rendersi responsabile.
La gravità di questo inadempimento è infatti tale da spingere il pensiero al punto da legittimare il datore di lavoro ad esercitare fino alle estreme conseguenze il potere disciplinare, ovvero fino al licenziamento per giusta causa.

Dipende, tutto dipende; da che parte guardi, recita una nota canzone.

La giurisprudenza ha da tempo accolto come punto fermo e consolidato il diritto per il dipendente di rifiutare la prestazione lavorativa nel caso in cui il datore di lavoro si sia reso totalmente inadempiente, abbia cioè leso in maniera grave le esigenze vitali del dipendente oppure abbia completamente violato i suoi obblighi contrattuali.
In questo caso, al dipendente non può essere negato il diritto di avvalersi della cosiddetta “eccezione di inadempimento” che gli permette di liberarsi, a sua volta, dell’obbligo alla prestazione lavorativa.

L’eccezione di inadempimento è disciplinata dall’art. 1460 c.c. e rappresenta uno strumento di autotutela che il nostro ordinamento riconosce alle parti. L’articolo cita infatti testualmente che:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Rifiutare la prestazione: quando la giurisprudenza acconsente

Ma quando l’inadempimento di un datore di lavoro è tale da giustificare il lavoratore a rifiutare la prestazione? Se il datore di lavoro viene meno ai suoi obblighi datoriali – ovvero, manca di effettuare il pagamento della retribuzione, di versare i contributi previdenziali, si rende colpevole di discriminazione e di violazione degli obblighi di protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore – in questi casi il dipendente o la dipendente hanno diritto di avvalersi dell’eccezione di inadempimento.

Molteplici sono le sentenze della casistica giudiziaria in merito.

L’ultima, in ordine di tempo, ci arriva proprio dalla Cassazione con l’ordinanza n. 770 del 12 gennaio 2023, che stabilisce appunto che un lavoratore può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione se questa mette in pericolo la sua incolumità.
Nel caso specifico la Corte ha considerato illegittimo il licenziamento di una cassiera di supermercato che aveva permesso a tre clienti di oltrepassare la barriera della cassa e quindi lasciare il supermercato, senza pagare gran parte della merce. A fondamento dell’illegittimità del licenziamento, la lavoratrice deduceva di aver segnalato la presenza di persone sospette in cassa, ma di essere stata lasciata sola a gestire una situazione delicata e potenzialmente anche pericolosa per la propria incolumità.
Questo perché ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve sempre adottare particolari misure di sicurezza che tutelino il lavoratore da condizioni di lavoro anche soltanto potenzialmente pericolose. Qualora difetti l’adozione di tali misure di sicurezza, il lavoratore non soltanto può rifiutarsi legittimamente di eseguire la propria prestazione, ovviamente conservando il diritto alla retribuzione, ma nessuna conseguenza sfavorevole potrà derivare a danno del lavoratore qualora sia accertata una simile condotta inadempiente da parte del datore di lavoro.

Ancora una volta si vede che “tutto dipende” dalle circostanze.

Un’altra significativa presa di posizione della Corte di Cassazione in questo senso – e perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata – è arrivata nel 2021 con la sentenza n. 28353 che afferma infatti che qualora venga violato l’obbligo di sicurezza nei luoghi di lavoro, il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione.
In questo caso specifico, la suprema corte ha dato ragione a due macchinisti che si erano rifiutati di svolgere la propria prestazione ritenendo che potesse costituire un pericolo per loro stessi e per gli altri.

Testualmente la Corte osserva che:

–  ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

– qualora il datore di lavoro violi l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte di tale inadempimento, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando il diritto alla retribuzione. Non possono infatti ricadere sul dipendente conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta datoriale inadempiente (v. Cass. n. 6631/2015);

– al fine di garantire l’effettività della tutela in ambito civile (oltre alla possibilità di azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito) è legittimamente esperibile l’esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell’esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell’imprenditore (v. Cass. n. 836/2016);

– è onere del datore di lavoro (ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c.), “dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore” (v., fra tante, Cass. n. 14468/2017);

– lo stesso Ccnl (Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 – art. 51, lett. h) prevede che il lavoratore, anche quando gli sia rinnovato per iscritto un ordine attinente alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni, “non deve comunque” eseguirlo “quando la sua esecuzione possa comportare la violazione di norme penalmente sanzionate”;

– in base a tale contratto collettivo, “il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia (la quale può derivare anche da una fonte di natura privatistica e pure da una mera situazione di fatto: Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2019, n. 24372)” e cioè la titolarità di una posizione rilevante ai sensi dell’art. 40, co. 2, c. p., secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;

– va dunque esclusa la configurabilità di un illecito disciplinare nell’ipotesi in esame, “sul rilievo di una responsabilità penale del macchinista, per l’evento lesivo eventualmente occorso in una situazione di fatto caratterizzata da pericolo per la sicurezza dei trasporti e l’incolumità di terzi, derivante dall’avere ottemperato ad una direttiva (conduzione del treno con il modulo Agente Solo) che lo stesso contratto collettivo gli consentiva di non osservare”.

In sintesi, quindi, occorre valutare bene, da una parte e dall’altra, le origini e la fondatezza delle lamentele che stanno alla base del rifiuto della prestazione lavorativa avendo ben presente che quello che conta non sarà ciò che è, ma quello che le parti saranno in grado di dimostrare in un giudizio che, nella scala dei vari gradi di giudizio, potrebbe arrivare a definitiva determinazione dopo anni; con ogni conseguenza economica in un senso o nell’altro, particolarmente pesante.

Occorre quindi sempre usare prudenza nel prendere per buona questa o quella sentenza della Corte di Cassazione ricordando che chi si è rivolto a quella Corte ci ha messo anni di attività legale e di sostegno dei costi che non tutti si possono permettere sia in senso economico che psicologico.

Come sempre il buon senso deve essere la stella polare della soluzione.


 

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