I costi di degenza in RSA interamente a carico del Servizio Nazionale
IL PAZIENTE RICOVERATO IN RSA (residenza sanitaria assistenziale) PER ALZHEIMER E MALATTIE NEUROVEGETATIVE IN RSA PUO’ RICHIEDERE GLI INTERI COSTI DI DEGENZA.
È NECESSARIO CHE SI TRATTI DI MALATTIE PARTICOLARMENTE INVALIDANTI ED IN STATO AVANZATO.
Costi RSA: il periodo precedente
RSA – SECONDO LA CASSAZIONE, I COSTI SONO A CARICO DEL SSNL ANCHE PER IL PERIODO PRECEDENTE CON RESTITUZIONE DI QUANTO GIA’ CORRISPOSTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE.
- Con la sentenza n.4558 del 22 marzo 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha trattato la tematica dei soggetti non più autosufficienti.
- Nello specifico, quella dei malati di Alzheimer.
- La Corte ha evidenziato che, “alla luce del principio affermato (…) dalla legge di riforma nazionale, che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (L.833 del 1978, artt.1,3,19,53 e 63), di per sé ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003, n.4460), la lettura della norma contenuta nella L.730 del 1983, art.30 deve effettuarsi, peraltro in maniera conforme al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del sistema sanitario nazionale”.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Alzheimer in RSA – La Suprema Corte ha, altresì, ricordato che “si è consolidato un indirizzo interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto vivente.
Il senso è che, “nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e pertanto di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Dalla su esposta sentenza, l’ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione ha ricavato la seguente massima.
“L‘attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del S.s.n., ai sensi dell’art.30 della l. n.730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, ex art.1 d.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino…”.
A tale principio di diritto, si è ormai uniformata gran parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.
ALZHEIMER: ALCUNE PRONUNCE DEI GIUDICI
Da vedere Trib. Parma 30/05/2013, n.775 – Trib. Monza 01/03/2017, n.617 – Consiglio di Stato 26/01/2015, n.339; Cass. Civile Sez. Lavoro 09/11/2016, n.22776.
Va precisato che, con la citata massima, la Suprema Corte di Cassazione non ha affermato l’esistenza di una correlazione automatica tra la patologia dell’Alzheimer e la relativa presa in carico dei pazienti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia ha spiegato che quando detta malattia assume uno stadio tanto avanzato – magari associandosi ad altre patologie quali la sindrome da immobilizzazione tipiche di tale stato – anche le attività di carattere assistenziale, risultando inscindibili da quelle sanitarie, sono “comunque dirette, anche ex art.1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino” (cfr. Cass. Civile, sez. I, n.4558/12) e quindi da porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Alzheimer in RSA . Tale principio di diritto trova, comunque, le sue radici nel dettato normativo.
L’art.3 del D.P.C.M. 14.02.2001, definisce “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria…” che sono “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative (ndr. come appunto il Morbo di Alzheimer).
INSCINDIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI
“Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilità (ndr. si noti il richiamo al concetto di inscindibilità delle prestazioni socio-assistenziali da quelle sanitarie cui ormai fa riferimento tutta la giurisprudenza sul tema) del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza”.
“Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.
Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
Al D.P.C.M. 14.02.2001 è peraltro allegata una tabella che riassume le varie ripartizione dei costi delle prestazioni tra paziente e SSNL.
LA MISURA DELL’INTERVENTO SUI COSTI D DEGENZA
Il legislatore ha previsto la voce “assistenza in fase intensiva e prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva” il cui costo è a carico del S.S.N. nella misura del 100%”.
Come possono, allora, tutelarsi le famiglie di soggetti gravemente affetti da patologie neurodegenerative?
COME OTTENERE LA PRESTAZIONE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Innanzitutto occorre rivolgersi al medico curante o a un medico specialista.
Il fine è di verificare se il proprio congiunto, per l’avanzato stato della malattia, necessiti di prestazioni sanitarie e assistenziali.
Occorre che queste che siano talmente connaturate da risultare inscindibili e, in tal caso, diventa opportuno determinare il giorno in cui è iniziata (dies a quo) tale situazione.
Successivamente servono prove e perizie medico legali nonché testimonianze a sostegno della propria tesi.
Infine, richiedere alla struttura presso cui è ospitato il congiunto di essere esentato, per il futuro, dal pagamento della retta (più propriamente definita “compartecipazione al costo del servizio”) laddove il degrado della malattia sia pregresso rispetto a tale domanda, la restituzione delle somme versate dal momento in cui le prestazioni sanitarie e assistenziali siano divenute inscindibili.
Nel caso in cui, come prevedibile, la struttura si rifiuti di assecondare le richieste dei familiari, questi potranno, a ragione, introdurre un ricorso presso la sezione lavoro del Tribunale ove la struttura ha sede.
Questo studio potrà essere contattato per preventivi di consulenze o azioni giudiziarie finalizzate ad ottenere il rimborso delle somme spese ovvero il sostegno da parte del servizio sanitario nazionale a favore della famiglia.
Autore : Avv. Andrea Turelli
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