Notevoli sono i rischi che corre l’imprenditore.
Interessante la pronuncia del Tribunale penale di Lucca.
Il caso riguarda una vicenda in cui il dipendente dell’impresa, extracomunitario regolare, era stato trovato, durante un controllo, a viaggiare sul camioncino dell’impresa assieme ad un connazionale privo del permesso di soggiorno e senza che risultasse alcun rapporto di lavoro regolare.
Il processo è stato celebrato per l’imputazione relativa all’occupazione di un lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno sanzionato dall’art.lo 22 comma 12 del D. L.vo 286/98.
Il Giudice penale ha stabilito che:
… “la mera circostanza della presenza sul camioncino della ditta – riscontrata solo puntualmente, in assenza di ulteriori accertamenti in merito e a fronte di dichiarazioni di altro dipendente della ditta negative rispetto ad una sua presenza sui cantieri – non appare da sola sufficiente a provare una concreta e fattiva occupazione del detto soggetto alle dipendenze dell’imputato, ben potendo aver semplicemente aiutato il connazionale regolare a svolgere i propri compiti o parte di essi, senza che mai l’imputato avesse avuto modo di assumerlo alle dipendenze”. …
Il buon esito del processo non esaurisce tutte le casistiche in quanto si deve valutare di volta in volta il dato processuale. Certamente prudenza vuole che l’imprenditore eviti di fornire a terzi attrezzature e mezzi non solo per il caso in questione, ma anche per ulteriori implicazioni che potrebbero sopraggiungere anche sotto il profilo fiscale, amministrativo e, in caso di infortunio, di sicurezza del lavoro.
Vedasi sentenza

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