Sempre più rilevanti sono, nell’ambito delle attività produttive, le figure dell’appalto e del distacco dei lavoratori quando sono considerati somministrazione irregolare sia in ambito nazionale che comunitario.
Le sanzioni sul distacco del lavoratore nel nostro ambito nazionale
Sotto il profilo sanzionatorio si deve rilevare come gli effetti di una pronuncia che qualifica come illecito l’appalto o il distacco possono essere particolarmente complessi e penalizzanti per le imprese sia per la frammentazione delle posizioni che per la sovrapposizione degli assetti sanzionatori che una per una le stesse posizioni contengono.
Si pensi per esempio nell’ambito della legislazione italiana a cosa avviene sul piano contributivo dei contributi assicurativi INPS, dei premi INAIL e delle loro sanzioni civili nella misura del 60% oltre interessi, alle sanzioni amministrative irrogate dall’Ispettorato del lavoro ed alle sanzioni penali correlate a tale posizione.
Cosa dice la Corte di Giustizia Europea in ordine al distacco del lavoratore secondo il diritto dell’Unione.
La Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea in data 8 marzo 2022 si è pronunciata in ordine al distacco dei lavoratori pronunciandosi in riferimento alla Direttiva UE 2014/67/UE nella causa C-205/20.
La questione delle sanzioni sul distacco del lavoratore sollevata davanti alla Corte
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11).
Sanzioni e proporzionalità
Secondo la Corte il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si impone agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 59, e del 27 gennaio 2022, commissione/Spagna (Obbligo di informazione in materia fiscale), C‑788/19, EU:C:2022:55, punto 48].
Qualora, nell’ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità, che l’articolo 20 della direttiva 2014/67 si limita a richiamare, presenta carattere imperativo.
La Corte si esprime dichiarando che l’articolo 20 della direttiva 2014/67, laddove esige che le sanzioni da esso previste siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia recepito in modo non corretto.
Il Giudice Nazionale deve disapplicare gli eccessi sanzionatori dando prevalenza ai principi stabiliti dall’UE
Occorre altresì ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell’ambito della controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 58 e 61, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).
In allegato la sentenza della Corte Di Giustizia del 8 marzo 20
CGUE-sent. 8-3-2022-C-205-20Cerchi assistenza ?

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