Coronavirus: lavoro e Cassa Integrazione


Coronavirus: è possibile la sospensione lavorativa?

Il rischio pandemico – Coronavirus

coronavirus e lavoroLa pandemia provocata da virus e simili può comportare problematiche di tipo aziendale, locale o, addirittura, nazionale od ultra nazionale.

Nel caso Coronavirus la problematica può quindi interessare aziende che svolgono la loro attività in ambiti comunali o provinciali soggetti a restrizioni ovvero aziende che, pur essendo come sede, localizzate in zone non soggette a pandemia, hanno dipendenti che per le caratteristiche della loro attività dovrebbero recarsi in zone a rischio sia in Italia che all’estero.

È da ritenere che per il caso pandemico Coronavirus, o Corona Virus, nei confronti delle imprese che sono abilitate a fruire della cassa integrazione ordinaria, non sia necessaria una speciale normativa.

La possibilità di ottenere la cassa integrazione ordinaria

L’integrazione salariale per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.

Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata (art.lo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Deve anche dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.

Nell’esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico- produttivo in cui l’impresa opera, con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Nel caso di mancanza di lavoro o di commesse si deve fare riferimento alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
La relazione tecnica deve documentare l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato.

A richiesta l’impresa deve produrre la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.

Si aggiunge la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui sopra, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Non sono integrabili le imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Mancanza di materie prime

Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa.
La relazione tecnica in questi casi deve documentare le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

Casi di sospensione delle attività  necessitata da causa non imputabile all’impresa o ai lavoratori

Completa la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell’impresa.
Integra la fattispecie dell’«impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» la sospensione o riduzione dell’attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti.

Integra la fattispecie della «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori» la sospensione o riduzione dell’attività per fatti sopravvenuti.

Si tratta di fatti non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori. Comunque di fatti dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa.

La relazione tecnica in questi casi deve documentare la non imputabilità della sospensione o riduzione dell’attività all’impresa o ai lavoratori.

Alla relazione devono essere allegati, ove necessario, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori. In ogni caso di documenti comprovanti la natura dell’evento oppure le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l’impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l’attività lavorativa.

I rischi di impresa in generale

I rischi dell’impresa sono molteplici e variabili.

Tuttavia, sulla base della portata dei vari fenomeni, si possono distinguere in occasionali e non occasionali, in individuali ed in collettivi.

Si possono anche considerare i rischi a seconda che l’attività contempli un  inserimento programmabile o non programmabile.

Nel corso degli anni ’60 e ’70 si era arrivati a monetizzare il rischio pagando ai lavoratori indennità previste addirittura dalla contrattazione collettiva.

Questa nefasta tendenza è stata via via abbandonata anche se, sulla base della legislazione risalente agli anni ’50 (DPR 547, 55 e DPR 3030/56 ecc…) la sicurezza continuava ad avere contenuto oggettivo e quindi si tendeva a proteggere la macchina.

Con l’entrata in Europa non solo è stata introdotta una nuova filosofia della sicurezza, ma addirittura sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione dei rischi di tipo soggettivo ed estensivo.

Così facendo pur non abbandonando la prevenzione oggettiva (protezione delle parti pericolose ecc…) sono stati coinvolti nella fase progettuale e di sorveglianza, vari soggetti interni ed esterni alla struttura di impresa.

La pandemia comporta di solito un rischio collettivo che certamente merita di essere di volta in volta considerato ai fini preventivi e cautelativi.

L’evoluzione della legge 231/2001.

Una ulteriore evoluzione ha portato il legislatore a riconsiderare la sicurezza del lavoro ai fini della programmazione della prevenzione.

Detta legge ha preso in esame la possibilità per l’imprenditore ed i dirigenti di essere esonerati da responsabilità penale ed amministrativa solo in presenza di una adeguata ed importante attivazione.

Ne consegue l’opportunità di attivare sempre le procedure più adeguate per evitare di esporre ad agenti chimici fisici e biologici i lavoratori in modo da garantire quanto più possibile adeguati livelli di sicurezza.