Contribuzione figurativa in edilizia: ciò che sembra non sempre è


Con la sentenza n. 66/2012 il Giudice del Lavoro di Lucca affronta una questione di particolare interesse e rilevanza pratica in materia di contribuzione nel settore edile ed avente ad oggetto la pretesa dell’INPS che, aveva ritenuto invalidi alcuni contratti part-time stipulati da un impresa della Provincia di Lucca, in quanto adottati in violazione dei limiti percentuali di cui all’art.lo 78 del CCNL Edilizia e conseguentemente proceduto al recupero contributivo sulla base del minimale previsto per il tempo pieno.

Opposizione presentata

Contro tale pretesa la ditta ha presentato opposizione attraverso questo studio legale.

Prima di scendere nel merito della questione occorre premettere che in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile vige la regola della c.d. contribuzione virtuale (art.lo 29 del D.L. 244/1995, convertito con modificazione in Legge 8 agosto 1995, n. 341), secondo cui l’ammontare contributivo viene quantificato sulla base del normale orario di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale (e non sull’orario effettivamente prestato), che nei settori industria, artigianato e cooperative edili è di 40 ore settimanali di media annua, sia per gli operai che per gli impiegati.

Ciò premesso, il CCNL Edilizia, all’art.lo 78, con riferimento al “Lavoro a tempo parziale”, dispone che “un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 5% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di “impiegare almeno un operaio a tempo parziale laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa”.

Come detto, sulla base di tale previsione l’INPS ha proceduto al suddetto recupero contributivo, ritenendo nulli alcuni rapporti part-time stipulati dalla ditta perché eccedenti il limite percentuale.

La tesi dell’INPS

Secondo la tesi dell’INPS una volta raggiunti i limiti previsti dal CCNL di categoria, tutti gli ulteriori rapporti a tempo parziale devono ritenersi adottati in violazione delle regole fissate dalla contrattazione collettiva, con la conseguente applicazione agli stessi della contribuzione virtuale come fossero rapporti a tempo pieno.

Accolto il ricorso della Ditta

Il Giudice del Lavoro di Lucca con la sentenza n. 66 del 22 febbraio 2012 ha accolto il ricorso della ditta ed ha ritenuto non fondata la tesi e la pretesa dell’Istituto.

La sentenza afferma che il semplice superamento dei limiti percentuali previsti non può determinare di per sé la nullità dei contratti a tempo parziale e comunque l’applicazione del minimale contributivo previsto per il tempo pieno.

Il Giudice del Lavoro di Lucca ha correttamente rilevato che l’art.lo 1, comma 3, della D.lgs. 61/2000 laddove va a demandare genericamente ai contratti collettivi la possibilità di determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa, non attribuisce invero alle parti sociali alcuna delega a prevedere dei limiti quantitativi percentuali per tale tipologia contrattuale; anzi l’imposizione di tali limiti percentuali appare di per sé in contrasto con le finalità della direttiva comunitaria UE 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 (la quale mira a facilitare ed agevolare il ricorso al tempo parziale).

Il Giudice prosegue, poi, affermando che, “anche a voler ritenere lecita la previsione della contrattazione collettiva circa la limitazioni percentuali per il rapporto a tempo parziale, in ogni caso, non può ritenersi che ciò determini di per sé la nullità dei contratti o comunque, l’applicazione del minimale contributivo per il tempo pieno”.

Alla luce della sentenza in commento, in sostanza, al di là delle previsioni del CCNL di categoria, per la quantificazione dell’ammontare contributivo ciò che conta sono le modalità effettive di svolgimento della prestazione lavorativa: se un rapporto è part-time la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente previsto, anche laddove vengano superate le soglie di cui all’art.lo 78 del CCNL.

Tali soglie rappresentano un mero dato formale non in grado, di per sé, di invalidare il rapporto ed intorno alle quali si palesano dubbi di legittimità sia per il loro contrasto con la normativa comunitaria (come correttamente rilevato dal Giudice), sia per il loro carattere discriminatorio.

Il quadro normativo delineato dall’art.lo 78 del CCNL edilizia risulta, infatti, eccessivamente ed illegittimamente penalizzante per le piccole e medie imprese, per le quali il ricorso al part-time, stando ai limiti percentuali di cui alla predetta norma , sarebbe pressoché impossibile.

Le riflessioni sin qui svolte e la portata della sentenza valgono chiaramente laddove – come avvenuto nel caso di specie – l’INPS fondi la propria pretesa solo sul superamento della soglie previste dalla contrattazione collettiva e non anche sull’effettiva bontà dei contratti a termine.

In quest’ultimo caso si renderebbe necessario un specifico accertamento in sede giudiziale.

I principi affermati dal Giudice del Lavoro di Lucca sono stati di recente ribaditi anche dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza 185/2016

26 gennaio 2017

Studio Legale Tirrito

Per consultare le sentenza:

Sent. 66-12

CdA Genova sent 185-16