Contributo Commercianti in percentuale su tutti i redditi. La parola alla Corte di Cassazione.


Sempre più frequentemente l’INPS procede ad addebitare i contributi a percentuale su tutti i redditi dell’iscritto nella gestione IVS commercianti. Il fenomeno riguarda soprattutto coloro che sono soci in più società e lavorano per una sola di esse.

Secondo l’INPS tutti i redditi concorrono a formare imponibile contributivo, secondo un contribuente (un caso tra i tanti) questo non è giustificato in quanto i redditi delle società presso le quali non presta attività sono redditi non correlati alla sua attività lavorativa.

Dopo la sentenza della Corte di Appello di Firenze che dichiarava dovuto il contributo sull’intero montante dei redditi, compresi anche quelli non correlati ad attività lavorativa del contribuente, quest’ultimo ha deciso di andare oltre e rivolgersi alla Corte di Cassazione la quale, dopo avere vagliato l’ammissibilità del ricorso in ragione dei suoi contenuti ha stabilito che:

  • “… come già evidenziato in una precedente ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 3158/2022, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti cui l’interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la
    sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa alla sezione ordinaria.” .

Quindi la parola passerà alla Sezione Lavoro che si pronuncerà sull’ennesima questione che si inserisce tra le interpretazioni di cassa e la logica giuridica del nesso che intercorre tra attività lavorativa e contribuzione obbligatoria.

Restano ancora da sciogliere numerosi dubbi anche su altri aspetti come ad esempio le interferenze che sussistono anche in tema di interferenze con la gestione separata. Di questo in parti ci siamo già occupati ed in parte torneremo ad occuparci.

Considerando invece la questione relativa al rapporto tra lavoro e contribuzione obbligatoria attendiamo indicazioni.

Questa l’ordinanza della Corte di Cassazione

ORDINANZA CASSAZIONE COPERTA

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