Contributi annullati dall’INPS. Vengono restituiti?


Per i CONTRIBUTI IVS COMMERCIANTI,

la materia restituiva è regolata dall’art.lo 7 ultimo comma della legge 463/1959, come modificato dall’art.lo 12 della legge 613/1966  il quale stabilisce che:

“I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa”.

La particolare formulazione della richiesta di restituzione è stata certamente resa necessaria dal fatto che per i contributi degli autonomi (quali quelli commercianti), non operando il c.d. principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art.lo 2116 c.c., la copertura contributiva c’è, se ci sono i soldi nelle casse dell’INPS; senza soldi viene meno ogni copertura (Cassazione civile sez. lav. 18 settembre 2004, n. 18830, in Giust. civ. Mass. 2005[1]).

La scopertura contributiva è insanabile a posteriori.

Giova fare riferimento al fatto che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti” … Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva)  – poiché l’ente previdenziale non può rinunziarvi -…” Cass. Civile Sez. Lavoro 24 marzo 2005, n. 6340.

Per i contributi degli autonomi (quali quelli commercianti), non operando il c.d. principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art.lo 2116 c.c. , la copertura contributiva c’è, se ci sono i soldi nelle casse dell’INPS; senza soldi viene meno ogni copertura (Cassazione civile sez. lav. 18 settembre 2004, n. 18830, in Giust. civ. Mass. 2005[2]).

In ordine alla CONTRIBUZIONE DIPENDENTI

la materia restitutoria è regolata dall’art.lo 8 del DPR 818/1957 il quale al secondo comma stabilisce che:

Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all’accertamento dell’indebito versamento, l’importo dei contributi versati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d’ufficio all’assicurato o ai suoi superstiti all’atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base.  All’atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima“.

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997 confermata in varie altre occasioni da numerose pronunce tra cui la Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, n. 5767 del 20 aprile 2002 ha ribadito la sussistenza del rischio relativo alla automaticità delle prestazioni ad esclusivo  carico dell’INPS.

In realtà l’INPS cerca di sfuggire a questa possibilità imponendo forme di richiesta telematica da parte del datore di lavoro. Una volta che il datore di lavoro ha chiesto la restituzione, però, di fatto sposta la responsabilità di un eventuale ammanco di contributi che il dipendente dovesse rivendicare esercitando il suo insopprimibile diritto di difesa.

Spesso addirittura l’INPS, cerca di imporre la richiesta di compensazione[3] tra un titolo e l’altro. Compensazione che, operando solo per espressa richiesta da parte del datore di lavoro, ne fa ricadere su di lui anche ogni responsabilità che la giurisprudenza aveva invece individuato sull’INPS.

Nonostante quanto detto, e nonostante la sopra richiamata normativa, rimane il rebus della fine che faranno i contributi versati in caso di contenzioso.

Questo è il principale motivo per il quale è importante, al momento della decisione di inquadramento, valutare attentamente e consapevolmente, ogni scelta.

[1] “il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni; né tale esclusione può essere ritenuta irragionevole, giacché nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni e che quindi, coerentemente, subisce le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento”

[2] “il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni; né tale esclusione può essere ritenuta irragionevole, giacché nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni e che quindi, coerentemente, subisce le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento”

[3] La compensazione, infatti, all’INPS non conviene in quanto il pagamento dei contributi a titolo di omissione contributiva (quali considera quelli provenienti dalla titolare considerata a tutti gli effetti come se fosse un lavoratore al nero) vengono addebitati con le maggiorazioni sanzionatorie previste dalla legge 388/2000, mentre la restituzione avviene, come da giurisprudenza, secondo il valore nominale.