Contributi a percentuale. La Corte di Cassazione afferma che sono da assoggettare a contributo IVS anche i canoni di locazione di altre società del lavoratore autonomo


La Corte di Cassazione si è pronunciata per l’assoggettamento a contributi a percentuale per tutti i redditi dei lavoratori autonomi compresi quelli derivanti da locazione di immobili normalmente esonerati da IVS commercianti.

Queste le motivazioni riportate nell’ordinanza

L’obbligo contributivo di coloro che possiedono – come l’odierna parte ricorrente – i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti va parametrato a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli derivanti da partecipazione a società di persone nella quale l’assicurato non svolge attività lavorativa e che abbiano per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione (così da ult. Cass. n. 18892 del 2023,

che – sulla scorta di Cass. n. 29779 del 2017 e succ. conf. – ha motivato la conclusione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, e dal tendenziale principio di armonizzazione tra redditi rilevanti ai fini fiscali e redditi rilevanti ai fini previdenziali);

che, come ricordato da Cass. n. 18892 del 2023, cit., la legittimità costituzionale di una tale soluzione è già stata vagliata da Corte cost. n. 354 del 2001, che ha avuto modo di evidenziare come non si dia più alcuna indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e come, anzi, le più recenti riforme in materia evidenzino sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile, ciò che d’altra parte mette capo ad un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali, dal momento che l’art. 5, l. n. 233/1990, commisura precisamente al reddito annuo d’impresa la misura dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi;
che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, a fronte della chiara motivazione con cui i giudici territoriali hanno reputato inammissibili le censure concernenti le sanzioni, siccome generiche e senza alcuna allegazione sulle modalità di calcolo, nulla è dato leggere nel ricorso circa il modo in cui le medesime erano state prospettate nell’atto di appello, difettando in radice sia la trascrizione dell’atto (s’intende, nella misura minima necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale), sia l’indicazione del luogo in cui esso sarebbe al momento reperibile), in spregio ai requisiti di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.;

La questione è stata affrontata in un’ottica di massima espansione delle disposizioni contributive al punto da far maturare il dubbi se ine caso dei lavoratori autonomi si possa ancora parlare di contributi assicurativi ovvero, come sempre più si delinea nell’ambito delle pronunce delle Corti Italiane, di nuove forme di tassazione.

E’ di tutta evidenza una deviazione dei sistemi che stanno via via incidendo sull’imposizione ai redditi che non sembra più parametrata a logiche di sistema (quale quello lavorativo-previdenziale), ma a logiche sulle quali il principio del far cassa rischia di travolgere quella corrispondenza lavoro-contributi o contributi-lavoro che in un contesto previdenziale appare ben più logico ed equo.

La nostra valutazione

“In questa intricata danza tra logiche fiscali e previdenziali, sembra che il contribuente autonomo stia ballando sul filo di un’equazione instabile, dove l’armonia tra lavoro e contributi rischia di essere sovvertita a favore del rullare incessante della cassa. Come un equilibrista sul baratro della fiscalità, il futuro ci dirà se riuscirà a compiere la difficile conversione tra la giustizia contributiva e il peso delle esigenze finanziarie.”

Di fronte a questa sfida tra logiche fiscali e previdenziali non vogliamo arrenderci e valuteremo con il cliente se ci sono gli estremi per una Corte internazionale.

Quello che conta è agire sempre con consapevolezza e determinazione pur sapendo che si naviga in una altalena delle interpretazioni.

Se ritieni di essere coinvolto in questioni previdenziali o contributive complesse, non esitare a rivolgerti al nostro studio legale. Siamo qui per difendere i tuoi diritti, navigare attraverso le intricatissime acque giuridiche e lavorare per una giustizia contributiva equa. Insieme, possiamo fare la differenza e contribuire a riportare l’equilibrio tra lavoro e contributi nella tua vita professionale.

Questa la pronuncia della Corte di Cassazione

ORD_CASS_IVS_CANONI_LOCAZ (1)
CASSAZIONE LAV_ORD_27005_ 21-9-23

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.