Il lavoratore risulta assente dal posto di lavoro: il datore di lavoro deve inviare la contestazione di addebito e svolgere correttamente la contestazione disciplinare per un corretto esercizio del procedimento disciplinare.
Quando il lavoratore è considerato assente?
Possiamo dire, per rendere il più possibile chiaro il concetto anche a tutti coloro che non possiedono conoscenze tecniche di settore, che il lavoratore è assente quando la sua mancata presenza sul posto di lavoro non è in alcun modo giustificata (tempestivamente): ad esempio non è corretto inviare una contestazione ad un lavoratore che ha concordato la fruizione di ferie o permessi o che ha inviato al proprio responsabile il numero di protocollo o una copia del proprio certificato di malattia.
Le fonti
Le fonti in assoluto più importanti alle quali fare riferimento sono sempre:
- Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato al rapporto di lavoro;
- La Legge n.300 del 1970, più comunemente nota come Statuto dei Lavoratori, con particolare riguardo per l’articolo 7.
Quanto espresso dalle fonti non può mai essere trascurato ai fini della gestione della contestazione, anche nei casi in cui il lavoratore è assente dal posto di lavoro.
Come si fa la Contestazione disciplinare
In applicazione delle fonti sopra descritte, e della giurisprudenza evoluta negli anni, le contestazioni devono possedere sempre alcune caratteristiche fondamentali.
Tutto procedimento disciplinare infatti può risultare nullo in assenza dei requisiti formali richiesti. Alcuni aspetti rilevanti sono ad esempio:
- Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa (art. 7 L.300 1970);
- Il datore deve consentire al lavoratore di esporre le proprie giustificazioni;
- Il lavoratore può chiedere di essere sentito in presenza con l’ausilio di un delegato sindacale;
- I comportamenti contestati devono essere sempre precisi e dettagliati, mai generici, in modo che il lavoratore possa comprendere esattamente il comportamento contestato e porre in essere il proprio diritto di difesa;
Contestazione disciplinare termini
- La contestazione deve essere svolta nel periodo immediatamente successivo al fatto contestato (dipendentemente anche dalle verifiche necessarie, dalla tipologia di evento e dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’evento);
- E’ fondamentale mantenere un criterio di proporzionalità tra il fatto commesso e il provvedimento applicato.
Questi sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti e non si può mai prescindere da un’analisi dettagliata del caso specifico.
Ne abbiamo parlato anche nel 2019, al convegno Lavoro e Performance Aziendale. Per chi volesse approfondire, mettiamo a disposizione anche un interessante video dell’intervento sulle regole fondamentali della contestazione disciplinare.
La recente giurisprudenza sul lavoratore assente
Particolarmente interessante la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, 16 maggio 2023, n. 13383, inerente ad una assenza protratta per più di tre giorni dal posto di lavoro.
Secondo la Corte, il lavoratore, anche quando possiede un motivo astrattamente idoneo a giustificare l’assenza, per rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, deve sempre provvedere ad una tempestiva comunicazione per permettere all’azienda di organizzarsi adeguatamente.
Come sottolineato nella sentenza, non rilevano inoltre, informazioni sommarie o esaustive, ottenute in modo informale per conto di terzi: il lavoratore è tenuto sempre a giustificare la propria eventuale assenza dal posto di lavoro.
Fac-simile che suggeriamo di considerare
Mettiamo a disposizione un fac-simile di contestazione disciplinare fac simile da inviare per raccomandata al lavoratore assente. Per chiarezza riportiamo anche il testo integrale.
ditta ___________________________
via _________________________
_______________ loc. ________________ (___)
Partita Iva: ____________________________
Egr. Signor
__________________________
Via __________________________, n.__
Loc. _____________________________ (___)
Raccomandata A.R.Oggetto: Contestazione effettuata ai sensi dell’art.lo 7 della legge 300/70 .
La presente per conestarLe che la S.V. (assente giustificato per malattia fino al _____________) non ha tutt’ora dato notizia alcuna della sua assenza o disponibilità a riprendere il servizio impendendo anche ogni adempimento per la corretta programmazione e ripresa della Sua attività lavorativa.
La S.V. è quindi inviata a presentare le sue giustificazioni entro i prossimi cinque giorni a termini di legge e di CCNL.
Entro lo stesso termine, su sua specifica richiesta, potrà essere sentito personalmente con l’assistenza di un delegato sindacale.
Loc. _______________ li ___________ IL ______________
Il lavoratore assente: analisi del caso specifico
Nonostante questi approfondimenti, ogni caso presenta peculiarità specifiche che non possono mai essere trascurate. Spesso nel diritto del lavoro alcuni dettagli apparentemente privi di rilievo possono fare la differenza: per questo motivo non si può mai prescindere da un’analisi dettagliata del caso specifico. Vi Invitiamo a farvi sempre assistere da un team di professionisti esperti del settore.
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CONTESTAZIONE DISC.RE

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