La compensazione del credito di imposta (credito iva per esempio) con il debito previdenziale (INPS per esempio) pone ancora qualche ambito di riflessione che merita un approfondimento.
La normativa di riferimento
la normativa di riferimento è il Decreto Leg.vo 241 del 9 luglio 1997 art.lo 17:
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Quali sono i debiti e i crediti compensabili
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art.lo 3 DPR 602/73 per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (4) ;
- b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del DPR 633/72 e quella dovuta dai soggetti di cui all’art. 74;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- d) all’imposta prevista dall’art.lo 3 comma 143 lettera a della L. 662/96;
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.l 49 comma 2 lettera a TU Imposte sui redditi DPR 917/86.
- g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR 1124/1965.
- h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’art. 20.
h-bis ) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 394/19992 convertito con modifiche con L. 461/1992, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’art.lo 31 L. 41/1986 (vedasi anche art.lo 4 D.L. 41/1995 conv. Con L. 85/1995.
h-ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.
h-quater ) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
Il caso particolare delle imprese appaltatrici e dei committenti per le deroghe all’applicazione dell’art.lo 17 comma 1 della legge 241/1997
il comma 8 dell’art.lo 4 del D.L. 124/2019 ha stabilito che “per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e’ esclusa la facolta’ di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalita’ di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1.
ha anche stabilito che
“Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.”
Cosa accade in caso di errori o superamento della soglia di utilizzabilità?
Il successivo articolo 2 ter ed il 2 sexies prevedono che qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato.
La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
Chi procede al recupero delle somme indebitamente compensate
Secondo gli art.li 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e l’art.lo 27, comma 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 il recupero della compensazione è affidata all’Agenzia delle Entrate che al riguardo ha risposto ad un apposito quesito con la circolare n. 101/E del 19 maggio 2000.
Più precisamente il comma 421 dell’art.lo 1 della legge 311/2004 stabilisce che ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti da altre specifiche norme di legge per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’art.lo 17 del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’art.lo 60 del DPR 600/73.
Quanto tempo ha l’amministrazione finanziaria per procedere al recupero?
L’art.lo 27 comma 15 del D.L. 185/2008 ha previsto che l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Il comma 422 dell’art.lo 1 della predetta legge 311/2004 ha previsto, tra l’altro, che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal DPR 602/73 e successive modificazioni.
E’ possibile avvalersi della compensazione per sanare il debito accertato per eccesso di compensazione?
Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e’ possibile avvalersi della compensazione prevista dall’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e’ ammessa la compensazione prevista dall’ articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Secondo quanto previsto dal successivo comma 423 la competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.
Alcune nuove regole relative alla compensazione introdotte dal D.L. 124 del 2019
E’ stata fissata in € 5.000,00 la soglia oltre la quale, decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, è richiesto il “visto di conformità” attestato da soggetti abilitati.
ai sensi dell’art.lo 3 comma 4 del D.L. 124/2019 l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art.lo 3 comma 4 del D.L. 124/2019).
Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.
Le relative procedure sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
Quali sono le conseguenze amministrative e civile se i crediti non erano utilizzabili.
Per le deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020 i commi 5 e successivi del predetto decreto legge hanno previsto che all’articolo 37 del decreto-legge ((4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)), dopo il comma 49-ter e’ inserito il “49-quater che così rinnova lo scenario delle compensazioni.
“Qualora in esito all’attivita’ di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente e’ applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471″.
“Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, ((entro i trenta giorni successivi)) al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, puo’ fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.”.
All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis e’ stato aggiunto il “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attivita’ di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica ((una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro,)) ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.“.

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