La causa per Straining si prepara raccogliendo prove da portare in un giudizio.
La preparazione della causa per straning è come quella del mobbing, cambia solo l’intensità dell’offesa e, in parte, l’onere probatorio.
La molestia contrattuale o morale è subdola; quindi trovarne le prove presenta sempre qualche difficoltà.
Nel mobbing (ma anche nello straining) la ricostruzione fattuale richiede oneri probatori spesso impossibili da ricostruire in quanto il mobbizzato cerca di resistere a lungo e si convince ad agire spesso solo quando sotto il profilo psicologico ha ormai un turbamento tale da non essere quasi più in grado di collaborare con il proprio legale.

Il perserguitato si riconosce spesso dalle frasi che pronuncia e dalla alluvionale prevaricazione verbale che assume con l’interlocutore, dalla logorroicità e dal fatto che ad ogni osservazione sui suoi aguzzini si rivolge all’interlocutore dicendo “tanto contro di loro non si può nulla”, conoscono tizio … hanno la protezione di caio … hanno soldi a non finire e quindi … non c’è nulla da fare … Quindi il perseguitato tende ad annientare anche chi vorrebbe aiutarlo.
Chiede di essere compatito e capito sul fatto che lui (o lei) non può fare nulla perché nessuno può farci nulla. Di fatto nega la sua raggiunta incapacità di gestire il conflitto.
Quindi spesso il mobbizzato tende ad ostacolare addirittura chi vorrebbe dargli un aiuto.
Tenuto conto del fatto che chi si prodiga per disturbare la serena convivenza sul lavoro tende a farlo sempre con una certa discrezione, la ricostruzione delle dinamiche a posteriori (cosa di cui hanno bisogno lo psichiatra che dovrebbe accertare il danno psicologico o l’avvocato che dovrebbe difendere la vittima), diventa difficile se non a volte addirittura impossibile.
La difficoltà consiste nella circostanza che ogni attenzione particolare del vessatore deve essere monitorata anche per il passato ed ogni molestia deve essere individuata anche nel metodo in modo da prevenire le successive azioni ed organizzare l’acquisizione delle prove.
Una volta previste le successive azioni, infatti, per poterle spendere in un giudizio si devono rendere visibili.
Straining: esempio
Un esempio servirà a chiarire meglio il concetto.
Se ogni volta che il datore di lavoro paga il lavoratore lo fa in ritardo con un assegno retrodatato ed umilia il sottoposto affermando che quelli sono soldi rubati siamo certamente di fronte ad un fatto certamente umiliante, ma che non lascia testimoni.
Quindi l’unico modo per accertarlo giudizialmente sarà produrre una registrazione del colloquio a due e nella quale si pronunciano frasi che possano ricondurre al tempo della riproduzione fonica; allo scopo può risultare utile pronunciare la frase “vediamo… questa busta paga è settembre 2029, ma dov’è che sono indicate le ore di straordinario?” oppure “perché l’assegno è datato … e non ad oggi che è il …..?”.
La registrazione fonica e video è normalmente possibile e spendibile da parte di chi è presente al dialogo.
Da parte datoriale è sempre opportuno verificare che non vi siano in atto prassi che possono essere utilizzate, a posteriori, per vantare lesioni da Straining.
Per i pagamenti sistematicamente erogati in ritardo è opportuno evitare prassi aziendali salvo che non si tratti di episodi legati a particolari che consentano di distinguere l’atto ostile dall’atto necessitato.
I messaggini ed i social sono l’altro baluardo rivelatore di atti ostili che possono essere prelevati con foto producibili in giudizio.
Durante la fase di attacco è sempre opportuno farsi seguire, oltre che sotto il profilo consulenziale, da un medico psichiatra e da uno psicologo soprattutto per rendere certificabile il fatto che l’insorgenza del disturbo conseguente allo Straining sia riconducibile, anche temporalmente, ai fatti molesti.
Tipici esempi di fatti che possono essere individuati come mobbizzanti:
- essere stato vittima di dispetti da parte del datore di lavoro;
- assegnato a mansioni inferiori o privato degli incarichi che hai sempre svolto;
- ingiustificatamente rimproverato od umiliato davanti ad altre persone;
- essere stato isolato dai colleghi;
- essere stato relegato in una postazione in cui il lavoratore non si relaziona con nessuno;
- vittima di frequenti sopraffazioni con atteggiamenti intimidatori;
- essere un soggetto nei confronti del quale è sottinteso che tutti i colleghi sono autorizzati ad umiliare;
- Ovviamente ci vogliono anche i nomi dei testimoni.
- Quando si verificano questi fatti si devono far rilevare anche le conseguenze che necessitano di un rilievo del danno.
- Limitazione di carriera;
- Impoverimento del bagaglio di conoscenze professionali;
- Impedimento negli aggiornamenti;
- Determinazione di stati di depressione, ansia certificabili dal medico;
- Trattamenti terapici con farmaci o psico-farmaci ovvero sedute dallo psicologo;
QUINDI OCCORRONO:
- Un parere espresso da un centro specializzato in medicina del lavoro o presso lo Spisal (che generalmente si trova presso le Asl del territorio) ed una relazione medica che attesti una condizione di stress, depressione o malessere derivanti dall’ambiente di lavoro potrà completare il quadro probatorio da sottoporre al Giudice.
- Un avvocato con esperienza in materia di lavoro che potrà completare il quadro processuale.
Per quanto riguarda il datore di lavoro si tratta di smontare pezzo per pezzo l’accusa di Straining che, alla luce delle sentenze più recenti, richiede tempestività, decisione ed affidamento a professionisti capaci di recuperare tutte le informazioni utilmente spendibili in giudizio comprese quelle che potrebbe fornire anche una seria ed affidabile agenzia investigativa capace si sviscerare ogni possibile spiegazione di riconducibilità dello stress a fattori diversi da quello lavorativo (ad esempio posizione familiare fortemente degradata ecc…).

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