La difesa è un diritto fondamentale. Quando sono in corso indagini penali è sempre opportuno confrontarsi con un avvocato per capire se vi sono o meno necessità di svolgere indagini difensive a favore.
Ricordiamo che la responsabilità penale, nel settore dei reati legati al mondo del lavoro, è ambito specifico del diritto penale, come approfondito nella pagina dedicata.
Difesa nel procedimento penale e attività di indagine
Il difensore, infatti, a norma dell’art.lo 391 bis e seguenti del codice di procedura penale, può svolgere attività di indagine finalizzate alla tutela del suo assistito.
L’art.lo 327 bis del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che
- Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
- La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
- Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Per i soggetti del precedente comma 3 è prevista un’autorizzazione del prefetto a favore di investigatori che abbiano maturato una determinata esperienza professionale certificata da regolare licenza (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
A questo proposito, è disponibile di seguito un modello fac simile per la nomina di avvocato a svolgere mandato penale.
Facsimile del mandato penale

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