INAIL – è l’INPS che determina l’inquadramento


Nel 2019 si era diffusa la notizia che le tariffe INAIL sarebbero state calmierate attraverso una nuova rinnovata disciplina; si tratta della determina del presidente dell’INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018 e la notizia era stata accolta da tutti con grande sollievo.

Le disposizioni impartite dalla determina del presidente dell’INAIL hanno una valenza regolamentare secondaria alla quale la pubblica amministrazione si attiene ed i Giudici si uniformano.

Al di là dell’approfondimento che richiedono certe modifiche alla precedente disciplina una delle questioni che ci ha occupato in questo ultimo periodo è la tendenza dell’INAIL a muoversi nell’ambito degli articoli 3 e 4 della determina predetta che appaiono contraddittorie.

Il confronto tra gli art.li 3 e 4 della determina 385/2018

L’articolo 3

L’art.lo 3 individua le tariffe dei premi e che specificano, ai sensi del decreto legislativo 38/2000 le seguenti gestioni:

a) “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca;

dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) “Artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche

ed integrazioni;

c) “Terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche e per le relative attività ausiliarie;

d) “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata “legge n. 88/89”.

Secondo la determina presidenziale “le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci” e “le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi”.

Questo significa che l’articolo 3 di per sé possiede già ogni elemento distintivo utile a provvedere al processo classificativo senza alcun bisogno di creare un inquadramento “derivato”.

L’articolo 4

Il testo dell’articolo 4 fa vivere alla classificazione INAIL una vita con luce riflessa.

In tema di inquadramento, infatti, in contrasto con quanto appena stabilito al precedente punto 3, viene stabilito che “i datori di lavoro … sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all’articolo 3 secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata “classificazione aziendale”, tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000”.

Se per i soggetti alla classificazione INPS la traslazione avviene in modo automatico le definizioni di cui all’articolo 3 della determina non possono avere portata generale ed hanno senso soltanto per le aziende non classificabili ai fini INPS.

Viene quindi da domandarsi se l’INPS opera i suoi inquadramenti basandosi su parametri diversi da quelli INAIL e se il cui rischio computato alla base del calcolo delle tabelle possa o meno essere traslato sull’azienda in modo acritico ed automatico.

L’aiuto fornito dall’art.lo 49 della legge 88/89

secondo tale articolo

  1.  La classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  2. a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie;
  3. b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  4. c) settore agricoltura, per le attività di cui all’art. 2135 del codice civile ed all’art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
  5. d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
  6. e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
  7. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore “attività varie”; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Quindi potrebbe accadere che posizioni precedentemente accese all’INAIL con una classificazione basata sulla precedente determina vengano automaticamente rielaborate sulla base del diverso inquadramento operato dall’INPS.

Da qui l’importanza di non accettare passivamente una eventuale errata qualificazione effettuata da parte dell’INPS e quindi di avviare con l’istituto di previdenza un immediato contenzioso per ottenere una corretta classificazione che di fatto investe entrambe le posizioni INPS e, per effetto della nuova determina del presidente INAIL, anche i premi assicurativi di quest’ultimo istituto.

Se l’INPS sbaglia la classificazione si può presentare ricorso amministrativo.

È infatti previsto che contro “i provvedimenti con i quali l’Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato”.

In questo caso il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell’Istituto che ha adottato il provvedimento.

Anche se il ricorso dovrebbe essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione è opportuno ricordare che nel caso di una mancata decisione entro tale termine è opportuno, se i numeri lo giustificano, che il ricorrente si rivolga all’autorità giudiziaria fermo restando che la proposizione del ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento impugnato.

In caso di errata classificazione è sempre opportuno inoltrare un ricorso all’INPS per il merito ed un ricorso all’INAIL per il merito in primo luogo e, in subordine, quantomeno per chiedere la non retroattività dell’addebito dei premi.

La rettifica d’ufficio dell’inquadramento delle gestioni tariffarie INAIL

  1. L’Inail, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell’inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’Inps, ai sensi delle citate disposizioni.

Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps, di cui al comma 3 dell’articolo 4, il provvedimento di rettifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato: a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia; b) erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

Contro i provvedimenti riclassificativi dell’INAIL il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta o ricorso al Presidente dell’Inail, secondo quanto previsto dall’articolo 27, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/89 o dell’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E’ da considerare che è previsto che l’Inail provveda, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell’inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l’inquadramento.

qualche contraddizione che si rileva per lo scollegamento di quanto sopra con quanto previsto in ordine all’elaborazione dei dati statistici

Di particolare interesse è la previsione dell’articolo 7 della determina del presidente dell’INAIL nella parte in cui prevede che “qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell’inquadramento, ferma restando l’attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, l’oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25 è rideterminata in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT”.

Questo dimostra che l’andamento degli infortuni non può essere svincolato dal dato statistico cui l’attribuzione automatica secondo i parametri INPS costituisce una evidente forzatura.

Si ricorda che anche la nuova determina presidenziale INAIL specifica le modalità con le quali può essere introdotto il relativo contenzioso amministrativo.

i ricorsi da presentare

E’ importante verificare la possibilità di ricorrere contro il provvedimento INAIL, ma quando questo deriva da una precedente classificazione INPS è doveroso chiedersi se sia necessario instaurare il contenzioso anche con l’INPS presentando due autonomi, ma collegati ricorsi.

un ricorso contro INAIL

un ricorso contro INPS

Anche l’articolo 27 della determina ribadisce che in materia di classificazione delle lavorazioni, oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione ai sensi dell’articolo 23, commi da 1 a 4 e da 6 a 8, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie e l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall’articolo 49 della legge n. 88/89 il datore di lavoro può ricorrere al Presidente dell’Inail, per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo Unico e del DPR n. 314/2001, ovvero presentare opposizione alla Sede Inail territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta .

Va però rilevato che, diversamente da quanto era stato previsto dalla legge 88/89, solo “decorso il termine di centottanta e di centoventi giorni dalla data di presentazione dei ricorsi rispettivamente al Presidente e alla Sede, senza che sia intervenuta una pronuncia dell’Inail, i ricorsi si intendono respinti” .

Un’ultima osservazione deve essere posta sul fatto che le decisioni assunte dal Presidente dell’Inail o dalla Sede sono definitive e che pertanto il contribuente per far valere le sue ragioni dovrà promuovere un giudizio di merito davanti alla sezione lavoro del Tribunale di competenza della sede che tratta il contenzioso.

 

About Avv. Vito Tirrito

Avvocato del lavoro. Tutela negli accertamenti INL-INPS-INAIL e nelle cause di lavoro.